Angela Molteni, Enigma Pasolini - maggio 2010

"Pagine corsare"

Angela Molteni
Enigma Pasolini
Appunti su Pier Paolo Pasolini, su Petrolio, sull'assassinio mai chiarito dello scrittore,
sulle connessioni con i casi Mattei-De Mauro.
Protagonisti, ipotesi, testimonianze.

Pasolini fa alcuni nomi

     La lucidità di Pasolini nel ricostruire il degrado e l'anomalia italiana non sfuggono a chi abbia letto i suoi articoli apparsi all'epoca sulla stampa quotidiana, e neppure a chi legga oggi i suoi Scritti corsari magari avendo diciotto o vent'anni e quindi una conoscenza soltanto indiretta dei fatti di trenta o quarant'anni prima. Internet, frequentato in larga misura da giovani, offre testimonianze concrete di persone anche giovanissime che lo apprezzano proprio per la sincerità, la profondità, la chiarezza e anche una certa rudezza con cui lanciò le proprie accuse alla classe politica ed economica italiana. Accuse che Pasolini non risparmia neppure nell'opera narrativo-politica Petrolio, in cui lo scrittore si è riferito anche – e perfino nel titolo assegnato a questo suo ultimo romanzo – al “caso Mattei” e alle vicende dell'ente petrolifero italiano, indicando e ricostruendo attraverso molte testimonianze sia la figura del burattinaio principale Eugenio Cefis sia quella dello stesso Enrico Mattei, e ipotizzando che quello di Mattei sia stato un assassinio pianificato da chi voleva prenderne il posto per sovvertirne le politiche economiche.
     In un articolo del “Corriere” che ho già richiamato, Pasolini dichiarava di conoscere i nomi di coloro che erano oggetto dei suoi attacchi, ma di non avere prove per rendere compiuta la propria pubblica denuncia. Ma in Petrolio, alcuni nomi li scrive in chiaro, eccome, anche se “romanzati”, come nel caso di Enrico Mattei che diventa Enrico Bonocore o Eugenio Cefis che si muta in Aldo Troya. Così come alcuni nomi aveva fatto in un suo articolo pubblicato da “Il Mondo”, elencando anche tutti i motivi per cui occorreva ricorrere a un vero e proprio processo penale nei confronti della classe politica italiana [**]:

«[…] credo che mi resterà a lungo impressa nella memoria la prima pagina del “Giorno” del 21 luglio 1975. Era una pagina anche tipograficamente particolare: simmetrica e squadrata come il blocco di scrittura di un manifesto, e, al centro, un'unica immagine anch'essa perfettamente regolare, formata dai riquadri uniti di quattro fotografie di quattro potenti democristiani. Quattro: il numero di De Sade. Parevano infatti le fotografie di quattro giustiziati, scelte dai familiari tra le loro migliori, per essere messe sulla lapide. Ma, al contrario, non si trattava di un avvenimento funebre, bensì di un rilancio, di una resurrezione. Quelle fotografie al centro della monolitica pagina del “Giorno” parevano infatti voler dire allo sbalordito lettore, che quella lì era la vera realtà fisica e umana dei quattro potenti democristiani. Che gli scherzi erano finiti. Che le raggianti risate di chi detiene il potere non sfiguravano più le loro facce. Né le sfigurava più l'ammiccante furbizia. Il brutto sogno si era dissolto nella chiara luce del mattino. Ed eccoli lì, veri. Seri, dignitosi, senza smorfie, senza ghigno, senza demagogia, senza la bruttura della colpevolezza, senza la vergogna della servilità, senza l'ignoranza provinciale. Si erano rinfilati il doppiopetto e li baciava in fronte il futuro delle persone serie. [Occorre] giungere ad un processo degli esponenti democristiani che hanno governato in questi trent'anni […] l'Italia. Parlo proprio di un processo penale, dentro un tribunale. Andreotti, Fanfani, Rumor, e almeno una dozzina di altri potenti democristiani (compreso forse per correttezza qualche presidente della Repubblica) dovrebbero essere trascinati […] sul banco degli imputati. […] E quivi accusati di una quantità sterminata di reati, che io enuncio solo moralmente […]: indegnità, disprezzo per i cittadini, manipolazione del denaro pubblico, intrallazzo con i petrolieri, con gli industriali, con i banchieri, connivenza con la mafia, alto tradimento in favore di una nazione straniera, collaborazione con la CIA, uso illecito di enti come il SID, responsabilità nelle stragi di Milano, Brescia e Bologna […], distruzione paesaggistica e urbanistica dell'Italia, responsabilità della degradazione antropologica degli italiani, […] responsabilità della condizione […] paurosa delle scuole, degli ospedali e di ogni opera pubblica primaria, responsabilità dell'abbandono “selvaggio” delle campagne, responsabilità dell'esplosione “selvaggia” della cultura di massa e dei mass media, responsabilità della stupidità delittuosa della televisione, responsabilità del decadimento della Chiesa, e infine, oltre a tutto il resto, magari, distribuzione borbonica di cariche pubbliche ad adulatori. Senza un simile processo penale, è inutile sperare che ci sia qualcosa da fare per il nostro Paese» [24].

     Il 28 agosto 1975, a due mesi dal suo assassinio, Pasolini chiedeva dunque un processo per i potenti democristiani. Era il risultato di una critica serrata e senza sosta al potere in quanto tale più che ai potenti Dc; contro quell'“anarchia del potere” crudamente rappresentata in Salò o le 120 giornate di Sodoma, l'ultimo film realizzato dallo scrittore-regista.

«La Democrazia cristiana non ha fatto altro che celare le vecchie retoriche fasciste in chiave ipocritamente democratica, assumendo però a protezione del proprio smisurato potere le stesse istituzioni create durante il fascismo: la scuola pubblica, l'esercito, la magistratura. […] La Democrazia cristiana è vissuta nella più spaventosa assenza di cultura, ossia nella più totale, degradante ignoranza» [25].

     È un attacco alla borghesia, di cui la Dc è espressione; una borghesia ignorante e inetta che nel consumismo (ma non solo) ha il suo più saldo strumento di potere. Potevano essere ignorate le vere e proprie denunce di Pasolini, che tra l'altro la stampa dell'epoca criticò ferocemente? Era sufficiente infangare continuamente l'autore di quelle denunce, e le sue opere, oppure occorreva passare a vie di fatto? Quest'ultima una pratica piuttosto diffusa in quei giorni perversi.
     Molti dei cosiddetti “misteri italiani” sono legati da un sottile ma visibilissimo filo che parte dall'immediato dopoguerra e si allunga fino a improntare di sé la nostra storia recente. Un filo che attraversa realisticamente tutta la storia sottotraccia del nostro Paese negli ultimi sessant'anni, emerge da numerose inchieste e sentenze giudiziarie ed è strettamente collegato anche ai risultati delle Commissioni parlamentari sul terrorismo, la mafia, le stragi. È fuori di dubbio che Pasolini fosse ben cosciente di tutto ciò, anche nel fornire alcuni nomi: non ha usato nei suoi scritti alcuna parola a sproposito. 
     Non ha potuto comunque sapere che almeno uno dei personaggi sui  quali  esercitò senza remissione la propria critica sarebbe stato realmente processato per i suoi collegamenti con l'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra:

«[…] giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo nei confronti di Giulio Andreotti perché risponda delle seguenti imputazioni: a) del reato di cui all'art. 416 c.p., per avere messo a disposizione dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa, l'influenza e il potere derivanti dalla sua posizione di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività; partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento e all'espansione dell'associazione medesima […] e b) del reato di cui all'art. 416 bis CPP., per le stesse imputazioni riguardanti l'art. 416]. […]

[Conclusioni del Collegio giudicante, Cassazione]
1) la Corte di Appello ha delineato il concetto di partecipazione nel reato associativo in termini giuridici non condivisibili, ma l'erronea definizione teorica è stata emendata per effetto della successiva ricostruzione dei fatti, da cui essa ha tratto il convincimento di specifiche attività espletate a favore del sodalizio; 2) pure la cessazione di tale partecipazione è stata delineata secondo una prospettazione giuridica non corretta, ma poi anche riguardo ad essa la Corte territoriale ha non irrazionalmente valutato come concreta dimostrazione del necessario recesso un episodio che ha insindacabilmente ritenuto essere di certo avvenuto; 3) gli episodi considerati dalla Corte palermitana come dimostrativi della partecipazione al sodalizio criminoso sono stati accertati in base a valutazioni e apprezzamenti di merito espressi con motivazioni non manifestamente irrazionali e prive di fratture logiche o di omissioni determinanti; 4) avendo ritenuto cessata nel 1980 la assunta partecipazione nel sodalizio criminoso, correttamente il giudice di appello è pervenuto alla statuizione definitiva senza considerare e valutare unitariamente il complesso degli episodi articolatisi nel corso dell'intero periodo indicato nei capi d'imputazione; 5) le statuizioni della Corte di Appello concernenti l'insussistenza di una delle circostanze aggravanti contestate e la teorica concedibilità delle circostanze attenuanti generiche non hanno formato oggetto di impugnazione specifica e, quindi, sono passate in giudicato, precludendo qualsiasi ulteriore indagine perché la cessazione della consumazione del reato nel 1980 ne ha determinato la prescrizione […]; 6) al termine di questo articolato “excursus”, il Collegio ritiene di dover riprendere l'osservazione iniziale: i giudici dei due gradi di merito sono pervenuti a soluzioni diverse; non rientra tra i compiti della Corte di Cassazione, come già reiteratamente precisato, operare una scelta tra le stesse perché tale valutazione richiede l'espletamento di attività non consentite in sede di legittimità. In presenza dell'intervenuta prescrizione, poi, questa Corte ha dovuto limitare le sue valutazioni a verificare se le prove acquisite presentino una evidenza tale da conclamare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza del fatto o all'estraneità allo stesso da parte dell'imputato; 7) ne deriva che, mancando tali estremi, i ricorsi vanno rigettati. Al rigetto del ricorso dell'imputato consegue per il medesimo l'onere delle spese ai sensi dell'art. 616 CPP [26].

 

[24] Pier Paolo Pasolini, Bisognerebbe processare i gerarchi Dc, in  Pasolini.  Saggi  sulla  politica  e  sulla  società, cit., già  in  “Il Mondo”,  28  agosto  1975;  poi  in  Lettere  luterane,  Garzanti, Milano  1976.
[25] Pier Paolo Pasolini, Bisognerebbe processare i gerarchi DC, cit.
[26] Il processo Andreotti si è concluso con la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato, da parte della Corte d'appello, fino alla primavera del 1980: è stato cioè riconosciuto colpevole di “un'autentica, stabile ed amichevole disponibilità dell'imputato verso i mafiosi concretamente ravvisabile fino alla primavera del 1980”, reato tuttavia “estinto per prescrizione” (i virgolettati si riferiscono a passaggi della sentenza di appello del 2 maggio 2003). Ai cittadini italiani si è fatto credere che fosse stato assolto an-che in appello, ma all'imputato eccellente era chiaro come ciò non fosse vero, cosicché ha fatto ricorso in cassazione chiedendo l'annullamento della prescrizione e una assoluzione con formula piena. Ma la cassazione (15 ottobre 2004) ha confermato la sentenza di appello e lo ha conseguentemente condannato a pagare le spese processuali.

[**] Seconda postilla: Pier Paolo Pasolini, Perché il processo.


Enigma Pasolini
La Commissione stragi del 1994
 


Enigma Pasolini, di Angela Molteni - maggio 2010
Sommario

Vai alla pagina principale