I processi

."Pagine corsare"
I processi
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Il processo
a Pino Pelosi per l'assassinio
di Pier Paolo Pasolini
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L'arringa
dell'avvocato
Guido Calvi
24 aprile 1976
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[1. La parte civile ritira la sua costituzione]

Le ragioni che inducono la parte civile a ritirare la sua costituzione possono trovare spiegazioni solo ricordando le motivazioni che determinarono inizialmente la scelta di essere partecipi di questo procedimento penale. Certamente più semplice, e anche sostenuta da valide e comprensibili argomentazioni, sarebbe stata la scelta di astenersi dalla costituzione di parte civile. La vita e l'opera di Pasolini sono state arrestate tragicamente e la loro perdita, per i familiari, per gli amici, per il mondo della cultura, non poteva in alcun modo trovare compensi. Né tanto meno poteva esservi proporzione o semplice rapporto tra il dolore e lo sgomento provati e la ricerca di una rivalsa, sia pure processuale, nei confronti di un assassino, così miserevole e abietto nella sua sordida insania. Solamente chi non l'ha mai voluto o potuto conoscere, chi ha odiato lui e la sua cultura, chi lo ha stimato con invidia malcelata, chi ha sperato da sempre che per sempre la sua voce fosse chiusa nel silenzio, ha potuto ricordare e giudicare Pasolini esclusivamente alla luce degli ultimi e drammatici istanti della sua esistenza. Era, dunque, semplice rifiutare quegli ultimi istanti e il giudizio che su essi sarebbe stato espresso. Ma così non è stato. Si è voluto invece essere presenti così come Pasolini avrebbe deciso: «Ho sempre pagato, sono andato disperatamente in fondo a tutto. Ho fatto molti errori, ma certo non ho rimpianti». E ciò perché, scriveva in una poesia del 1969: «Della nostra vita sono insaziabile / perché una cosa unica al mondo non può mai essere esaurita».
Senza acrimonia o iattanza, ma con l'umiltà della coscienza che solo Pasolini avrebbe potuto difendere o spiegare appieno se stesso, la parte civile ha scelto di collaborare con la giustizia, solamente perché la verità, o almeno quella parte di verità, alla sua morte, non fosse ancora una volta travolta e mistificata dal risentimento e dalla incomprensione.
Abbiamo voluto offrire a voi giudici e alla opinione pubblica i nostri dubbi e le nostre certezze circa quanto accadde la notte del 2 novembre.
Abbiamo voluto provare la volontarietà dell'omicidio ed esporre le ragioni che ci inducono a ritenere che Giuseppe Pelosi non fosse solo e che gli elementi obiettivi raccolti in istruttoria possono essere compiutamente valutati solo in presenza di una pluralità di esecutori.
In tutto ciò l'attenzione, la serenità, l'obiettività e l'intelligenza di tutto il Tribunale, a cominciare dal suo Presidente, ci sono stati di conforto e di aiuto. Riteniamo che, per ora, il nostro compito sia terminato.
Vogliamo che Pelosi sia condannato, ma non spetta più a noi chiedere come e in quale misura la pena sia concretata. Abbiamo fatto tutto ciò che ci è stato possibile per dimostrare la responsabilità dell'imputato e dei suoi complici. Tuttavia la pena che sarà irrogata ci è estranea e la sua valutazione preclusa, poiché Pelosi "è" di questo processo, "è" di questo Tribunale, mentre la memoria di Pasolini appartiene a noi tutti perché "è" di un'altra realtà. L'unica e ultima richiesta che resta è dettata dalla insoddisfazione per la parzialità della verità accertata.
Il Tribunale decide ora su quanto è stato portato a sua conoscenza. Restano i complici ancora ignoti. E questi appartengono a un capitolo del processo che altri giudici dovranno riaprire e continuare.
Non possiamo ritirare la costituzione di parte civile senza aver dato prima una valutazione, sia pur sintetica, sui punti del processo che reputiamo fondamentali. Tale scelta infatti è legata al momento formale della costituzione stessa considerando quanto eccezionale e dolorosa sia stata la riflessione giudiziaria sulla morte di Pasolini.
In altre parole, come abbiamo già scritto, il ritiro della parte civile non attiene all'accertamento delle responsabilità penali del Pelosi, anzi esso avviene proprio perché tale accertamento, a nostro parere, è stato acclarato in modo inequivoco, ed è posto in essere sulla soglia della irrogazione della pena e della richiesta del risarcimento.
Di qui la necessità, in questa sede, di puntualizzare il nostro convincimento sui temi della maturità dell'imputato e delle modalità del delitto.

Uno dei momenti centrali in questo processo è, senz'altro dubbio, l'analisi circa la "maturità" dell'imputato. Su questo tema giuristi, psicologi, intellettuali anche stranieri, si sono impegnati pubblicamente in riflessioni che, non sempre, hanno offerto contributi positivi a una chiara impostazione del quesito che in sede processuale è stato posto. In ogni caso, crediamo debba essere premesso che l'art. 98 C.p., pur inserito in un quadro normativo notoriamente autoritario e conservatore, rappresenta un segno di sicura e alta civiltà giuridica. Non si dimentichi, infatti, che in altri Paesi il minorenne può essere punito financo con la pena di morte mediante ghigliottina. Ciò detto, riteniamo che il problema debba essere riproposto e valutato sulla base dei criteri interpretativi propri ed esclusivi dello specifico ambito nel quale il concetto di incapacità d'intendere e di volere è posto, e cioè sul terreno giuridico.
L'art. 85 C.p.. dopo aver ribadito e ampliato il principio di stretta legalità secondo cui «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile», dichiara: «è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere». L'art. 98 C.p., poi, afferma che il minore degli anni 18 è imputabile se nel momento in cui ha commesso il fatto «aveva capacità di intendere e di volere».
Il quesito al quale il Tribunale deve rispondere è questo. E questo è anche l'ambito entro il quale i periti possono e debbono operare nel coadiuvare l'attività dei giudici.
[...]

(segue)

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SUL PROCESSO
A PINO PELOSI
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L'arringa dell'avvocato
Guido Calvi

La parte civile ritira la sua costituzione

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LE SENTENZE

Dalla sentenza di primo grado, 26 aprile 1976

Dalla sentenza della Corte d'Appello, 4 dicembre 1976

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SUI PROCESSI
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Documenti relativi al processo a Pasolini, reo di vilipendio alla religione di Stato per il film La ricotta

Fonti di ricerca e
documentazione
 

I processi - L'arringa dell'avvocato Guido Calvi - 1/6

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