."Pagine
corsare"
I
processi
.
Il processo
a Pino Pelosi per l'assassinio
di Pier Paolo Pasolini
.
L'arringa
dell'avvocato
Guido Calvi
24 aprile 1976
.
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[1. La parte civile ritira
la sua costituzione]
Le ragioni che inducono la
parte civile a ritirare la sua costituzione possono trovare spiegazioni
solo ricordando le motivazioni che determinarono inizialmente la scelta
di essere partecipi di questo procedimento penale. Certamente più
semplice, e anche sostenuta da valide e comprensibili argomentazioni, sarebbe
stata la scelta di astenersi dalla costituzione di parte civile. La vita
e l'opera di Pasolini sono state arrestate tragicamente e la loro perdita,
per i familiari, per gli amici, per il mondo della cultura, non poteva
in alcun modo trovare compensi. Né tanto meno poteva esservi proporzione
o semplice rapporto tra il dolore e lo sgomento provati e la ricerca di
una rivalsa, sia pure processuale, nei confronti di un assassino, così
miserevole e abietto nella sua sordida insania. Solamente chi non l'ha
mai voluto o potuto conoscere, chi ha odiato lui e la sua cultura, chi
lo ha stimato con invidia malcelata, chi ha sperato da sempre che per sempre
la sua voce fosse chiusa nel silenzio, ha potuto ricordare e giudicare
Pasolini esclusivamente alla luce degli ultimi e drammatici istanti della
sua esistenza. Era,
dunque, semplice rifiutare quegli ultimi istanti e il giudizio che su essi
sarebbe stato espresso. Ma
così non è stato. Si è voluto invece essere presenti
così come Pasolini avrebbe deciso: «Ho sempre pagato, sono
andato disperatamente in fondo a tutto. Ho fatto molti errori, ma certo
non ho rimpianti». E ciò perché, scriveva in una poesia
del 1969: «Della nostra vita sono insaziabile / perché una
cosa unica al mondo non può mai essere esaurita».
Senza acrimonia o iattanza,
ma con l'umiltà della coscienza che solo Pasolini avrebbe potuto
difendere o spiegare appieno se stesso, la parte civile ha scelto di collaborare
con la giustizia, solamente perché la verità, o almeno quella
parte di verità, alla sua morte, non fosse ancora una volta travolta
e mistificata dal risentimento e dalla incomprensione.
Abbiamo voluto offrire a
voi giudici e alla opinione pubblica i nostri dubbi e le nostre certezze
circa quanto accadde la notte del 2 novembre.
Abbiamo voluto provare la
volontarietà dell'omicidio ed esporre le ragioni che ci inducono
a ritenere che Giuseppe Pelosi non fosse solo e che gli elementi obiettivi
raccolti in istruttoria possono essere compiutamente valutati solo in presenza
di una pluralità di esecutori.
In tutto ciò l'attenzione,
la serenità, l'obiettività e l'intelligenza di tutto il Tribunale,
a cominciare dal suo Presidente, ci sono stati di conforto e di aiuto.
Riteniamo che, per ora, il nostro compito sia terminato.
Vogliamo che Pelosi sia
condannato, ma non spetta più a noi chiedere come e in quale misura
la pena sia concretata. Abbiamo fatto tutto ciò che ci è
stato possibile per dimostrare la responsabilità dell'imputato e
dei suoi complici. Tuttavia la pena che sarà irrogata ci è
estranea e la sua valutazione preclusa, poiché Pelosi "è"
di questo processo, "è" di questo Tribunale, mentre
la memoria di Pasolini appartiene a noi tutti perché "è"
di un'altra realtà. L'unica e ultima richiesta che resta è
dettata dalla insoddisfazione per la parzialità della verità
accertata.
Il Tribunale decide ora
su quanto è stato portato a sua conoscenza. Restano i complici ancora
ignoti. E questi appartengono a un capitolo del processo che altri giudici
dovranno riaprire e continuare.
Non possiamo ritirare la
costituzione di parte civile senza aver dato prima una valutazione, sia
pur sintetica, sui punti del processo che reputiamo fondamentali. Tale
scelta infatti è legata al momento formale della costituzione stessa
considerando quanto eccezionale e dolorosa sia stata la riflessione giudiziaria
sulla morte di Pasolini.
In altre parole, come abbiamo
già scritto, il ritiro della parte civile non attiene all'accertamento
delle responsabilità penali del Pelosi, anzi esso avviene proprio
perché tale accertamento, a nostro parere, è stato acclarato
in modo inequivoco, ed è posto in essere sulla soglia della irrogazione
della pena e della richiesta del risarcimento.
Di qui la necessità,
in questa sede, di puntualizzare il nostro convincimento sui temi della
maturità dell'imputato e delle modalità del delitto.
Uno dei momenti centrali
in questo processo è, senz'altro dubbio, l'analisi circa la "maturità"
dell'imputato. Su questo tema giuristi, psicologi, intellettuali anche
stranieri, si sono impegnati pubblicamente in riflessioni che, non sempre,
hanno offerto contributi positivi a una chiara impostazione del quesito
che in sede processuale è stato posto. In ogni caso, crediamo debba
essere premesso che l'art. 98 C.p., pur inserito in un quadro normativo
notoriamente autoritario e conservatore, rappresenta un segno di sicura
e alta civiltà giuridica. Non si dimentichi, infatti, che in altri
Paesi il minorenne può essere punito financo con la pena di morte
mediante ghigliottina. Ciò detto, riteniamo che il problema debba
essere riproposto e valutato sulla base dei criteri interpretativi propri
ed esclusivi dello specifico ambito nel quale il concetto di incapacità
d'intendere e di volere è posto, e cioè sul terreno giuridico.
L'art. 85 C.p.. dopo aver
ribadito e ampliato il principio di stretta legalità secondo cui
«nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge
come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile»,
dichiara: «è imputabile chi ha la capacità di intendere
e di volere». L'art. 98 C.p., poi, afferma che il minore degli anni
18 è imputabile se nel momento in cui ha commesso il fatto «aveva
capacità di intendere e di volere».
Il quesito al quale il Tribunale
deve rispondere è questo. E questo è anche l'ambito entro
il quale i periti possono e debbono operare nel coadiuvare l'attività
dei giudici.
[...]
(segue)
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SUL
PROCESSO
A
PINO PELOSI
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ANCHE
Introduzione,
di Angela Molteni
Cronologia degli eventi
processuali
Un delitto politico,
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L'interrogatorio dell'imputato
Pelosi del 2 novembre 1975
La
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del
21 novembre 1975
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L'incredibile reo
confesso, di Paolo Berti
Pelosi e gli avvocati,
di Paolo Berti
Non si escludono ipotesi
diverse nella meccanica
dell'uccisione di Pasolini, di Duilio Pallottelli
I sei errori della
polizia, di Gian Carlo Mazzini
Il testimone misterioso,
di Oriana Fallaci
E' stato un massacro,
di Oriana Fallaci
Perizia medico-legale
sul corpo di Pasolini. Note di parte alla relazione peritale d'ufficio
La deposizione di Oriana
Fallaci al processo istruttorio
L'arringa
dell'avvocato
Guido
Calvi
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La parte civile ritira
la sua costituzione
La personalità
di Pino Pelosi
Ricostruzione dell'assassinio
La presenza di più
aggressori
La personalità
e il mondo ideale di Pasolini
"Il romanzo delle stragi"
Dalla sentenza di primo
grado, 26 aprile 1976
Dalla sentenza della
Corte d'Appello, 4 dicembre 1976
Dalla sentenza della
Corte di Cassazione, 26 aprile 1979
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SUI
PROCESSI
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ANCHE
Cronologia, ordinata
per anno
Cronologia, ordinata
per imputazione
Documenti relativi al
processo a Pasolini, reo di vilipendio alla religione di Stato per il film
La
ricotta
Fonti di ricerca e
documentazione
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