"Pagine
corsare"
I
processi
.
Il processo
a Pino Pelosi per l'assassinio
di Pier Paolo Pasolini
.
Sentenza della
Corte d'Appello
4 dicembre 1976
|
[...] In sostanza ogni strada
è stata percorsa tutte le indagini ragionevolmente possibili sono
state svolte e hanno avuto esito negativo, come risulta dai relativi atti
allegati al processo [...] Nessun elemento è emerso che potesse
essere utilmente fatto oggetto di ulteriori accertamenti da parte del Tribunale,
e che possa ora giustificare l'avvio di una attività istruttoria
da parte della corte. Non sono ravvisabili, in definitiva, lacune di sorta
negli accertamenti compiuti in primo grado, cui occorra rimediare attraverso
una rinnovazione di indagini, la quale non soltanto sarebbe quanto mai
aleatoria e riferibile – al di fuori della funzione del dibattimento –
a oggetti privi di sufficiente concretezza, ma non potrebbe consistere
che nella negativa ripetizione di tentativi di ricerca già inutilmente
compiuti.
[...]
la corte non ritiene di
dover procedere a una più estesa analisi dell'intera narrazione
dell'imputato – che pure presenta non pochi elementi di inattendibilità
– ma di dover prima tentare di accertare se egli abbia agito da solo, come
si sostiene nei motivi d'appello, oppure insieme ad altri, come ha affermato
la sentenza impugnata. Quest'accertamento, se dovesse concIudersi nel secondo
senso, sarebbe infatti risolutivo quanto alla natura dolosa del fatto.
Va ancora una volta ribadito
che nessun dubbio consistente circa la partecipazione di terzi al delitto
trae origine da elementi o da seri sospetti ricavabili da dati diversi
da quelli offerti dal racconto dell'imputato e dall'analisi dei reperti,
delle tracce, dei risultati delle perizie: cosicché si tratta di
vagliare se questi dati giustificano le deduzioni attraverso le quali il
Tribunale è giunto a una ricostruzione del delitto implicante il
concorso di altre persone.
Un elemento essenziale di
tale ricostruzione è la scissione della vicenda in due fasi ben
distinte, la prima delle quali – secondo la sentenza impugnata – si sarebbe
svolta vicino alla porta del campo di calcio, la seconda nel luogo in cui
il corpo di Pasolini tu ritrovato. A questo riguardo il Tribunale attribuisce
determinante valore al rinvenimento della camicia di Pasolini nella primi
zona, e inoltre al fatto che sul terreno dell'area di rigore furono rilevate
impronte di scarpe con suola gommata (probabilmente scarpe da tennis) sicuramente
non appartenenti né a Pelosi né a Pasolini, e insieme a esse
altre numerose impronte denuncianti che nell'area della porta vi fu quella
notte un notevole movimento di persone. Vari indizi portano poi a ritenere
che il bastone e la tavola siano stati usati soltanto all'ultimo momento
[...]
La corte rileva in contrario
un primo dato di grande importanza e dal Tribunale taciuto: ed è
che nella zona attorno alla porta del campo di gioco e al punto in cui
la camicia rimase abbandonata non è stata trovata la minima traccia
di sangue. Se si considera che avrebbe dovuto trattarsi (dato lo stato
in cui fu rinvenuta la camicia) di perdite di sangue abbondanti, le quali
certamente avrebbero lasciato tracce vistose sul terreno, si può
subito negare con tutta sicurezza che vi sia stata una prima aggressione
nel modo e nel luogo ritenuti dal Tribunale.
Per di più alle impronte
di scarpe gommate, le quali avrebbero costituito un elemento di per sé
decisivo se si fosse potuto stabilire che furono lasciate contestualmente
alla vicenda delittuosa, non è invece possibile attribuire alcun
rilievo indiziario. La sentenza impugnata si dà carico di escludere
che le impronte potessero essere state lasciate sul terreno dopo il delitto
(e in particolare da un gruppo di ragazzi che giocarono a pallone nella
mattinata del 2 novembre, ma quando i rilievi della polizia erano già
stati eseguiti); trascura però di domandarsi se non potessero essere
state lasciate prima, e precisamente nel corso della giornata festiva del
1°novembre, in cui è probabilissimo che il campo di calcio fosse
stato frequentato da giovani giocatori, come fa ritenere il fatto che sul
posto fu rilevata la confusa presenza anche di moltissime altre impronte.
Così stando le cose, e non essendo stato possibile escludere che
queste altre numerose impronte fossero state lasciate in ore precedenti
e tanto meno attribuirle soltanto a Pelosi e Pasolini, non si può
assegnare alle impronte di scarpe gommate, solo perché isolabili
per la loro peculiarità, alcun significato.
Approfondendo l'analisi
delle deduzioni del Tribunale, si deve poi rilevare che appare difficilmente
spiegabile perché mai l'uso iniziale di strumenti di offesa più
consistenti ed efficaci, che sarebbero stati sufficienti a far stramazzare
la vittima, avrebbe dovuto essere seguito dall'impiego di strumenti meno
efficienti (e che peraltro i periti hanno giudicato perfettamente idonei
a provocare le lesioni riscontrate). Se ne deduce che la scissione dell'aggressione
in due distinte fasi sarebbe resa meno verosimile dall'uso dei mezzi supposti
dal Tribunale: ma più in generale essa appare meno verosimile in
rapporto all'ipotesi stessa della presenza di più aggressori, i
quali è difficile credere che avrebbero concesso a Pasolini una
tregua sufficiente per sfilarsi la camicia e asciugarsi il sangue, o ai
quali certo più difficilmente egli sarebbe riuscito per qualche
tempo a sfuggire. Cosicché l'episodio della camicia, pur restando
oscuro per più aspetti, s'accorda meglio con l'ipotesi che Pasolini
e Pelosi siano stati soli a fronteggiarsi, e non può essere affatto
utilizzato per desumerne la partecipazione di terzi all'aggressione.
Gli altri elementi che la
sentenza impugnata ha considerato come indizi del concorso di più
persone sono i seguenti:
- nell'automobile di Pasolini
furono rinvenuti un golf verde e un pIantare per scarpa destra non appartenenti
né a lui né al Pelosi;
- non furono rinvenuti il
pacchetto di sigarette e l'accendisigari che il Pelosi, prima di scendere
dall'auto insieme a Pasolini, posò sul portaoggetti situato vicino
al cambio;
- sul tetto della macchina
furono rinvenute, dalla parte del passeggero, incrostazioni di sangue di
Pasolini: nessuna traccia di sangue di Pasolini fu invece rinvenuta dall'altro
lato dell'automobile, né, soprattutto, sul volante;
- troppo scarse furono le
tracce di sangue rimaste addosso a Pelosi, in rapporto all'entità
delle emorragie subite da Pasolini e alle modalità della colluttazione
descritte dall'imputato; troppo scarse ugualmente, le lesioni riportate
da Pelosi, in confronto a quelle riportate da Pasolini;
- il calcio ai testicoli
fu troppo violento e preciso per poter essere stato assestato durante una
colluttazione a due, svoltasi a distanza ravvicinata;
- un pezzo del paletto e
un frammento della tavola furono entrambi trovati sotto il corpo di Pasolini
(il che fa pensare a un uso
contemporaneo dei due legni
da parte di più persone); l'altro pezzo del paletto e i due della
tavola furono trovati a notevole distanza fra loro (il che fa pensare che
siano stati presi e gettati via da persone diverse, anche perché
la tavola, più insanguinata, avrebbe lasciato su Pelosi maggiori
tracce di sangue);
- il tempo di circa un'ora
fra l'arrivo all'Idroscalo e l'arresto dell'automobile da parte dei Carabinieri
non poté essere tutto impiegato nel modo raccontato da Pelosi (il
che fa presumere che il tempo vuoto sia stato utilizzato per decidere una
comune linea di condotta tra le più persone che avevano partecipato
all'aggressione).
Ancora una volta gli elementi
che potrebbero avere rilevanza decisiva – il plantare e il golf appartenenti
a sconosciuti, rinvenuti nell'automobile – si rivelano in realtà
privi di valore indiziario. La loro importanza dovrebbe desumersi, nell'argomentazione
del Tribunale, dal fatto che la mattina del 31 ottobre la cugina di Pasolini
(teste Chiarcossi) ripulì sommariamente la macchina e non li notò.
Ma è da ritenere che quando fece, secondo le sue parole, "un minimo
di pulizia" della vettura (probabilmente, come ha detto in istruttoria,
ma non sicuramente, il giorno 31), la teste non vide i due oggetti perché
il plantare si trovava in posizione nascosta (cioè sotto il sedile
del posto di guida) e perché il golf si trovava nel portabagagli
(ove fu rinvenuto al momento dell'ispezione, e non sembra da ritenere più
attendibile, come fa il Tribunale, il ricordo dei due Carabinieri che fermarono
Pelosi, secondo i quali il golf sarebbe stato sul sedile posteriore insieme
agli altri indumenti rinvenuti, giacché non si spiegherebbe perché
durante le poche ore precedenti l'ispezione esso soltanto, e non gli altri
oggetti di vestiario, sarebbe stato spostato nel bagagliaio). In ogni caso
non sarebbe possibile escludere che il piantare e soprattutto il golf siano
stati lasciati nell'autovettura da qualche accompagnatore di Pasolini dopo
la ripulitura da parte della Chiarcossi, cioè nel corso delle giornate
del 31 ottobre o dello stesso 1° novembre, durante il quale la macchina,
secondo le dichiarazioni istruttorie della stessa Chiarcossi, fu usata
due volte prima di sera. Senza dire che ben poco verosimile è che
qualcuno abbia potuto togliersi il golf di dosso nella fredda notte del
delitto; e inoltre i supposti complici, se veramente avessero freddamente
concordato col Pelosi la linea di condotta immaginata dal Tribunale, avrebbero
certamente avuto cura di non lasciare loro tracce sull'automobile.
Maggiore rilievo deve essere
invece attribuito al mancato rinvenimento, nell'interno dell'autovettura
e sul luogo del delitto, dell'accendisigari e del pacchetto di sigarette
che Pelosi ha detto di aver lasciato nella macchina e che ricercò
subito dopo l'arresto. In effetti, se egli li lasciò veramente sul
portaoggetti della vettura, la loro sparizione non sarebbe facilmente spiegabile.
Non può però escludersi che il ricordo dell'imputato non
sia stato preciso, o il suo racconto non sia stato fedele, e che ad esempio
egli abbia nuovamente fumato dopo essersi lavato le mani alla fontana e
abbia smarrito i due oggetti in quel luogo, o che questi, caduti a terra
sullo spiazzo dell'Idroscalo, siano stati prelevati da una delle persone
che giunsero sul posto prima dell'arrivo della polizia. Deve anche osservarsi
che l'ipotesi del prelevamento da parte di supposti complici non s'accorderebbe
con l'atteggiamento tenuto da Pelosi quando fu fermato giacché egli
si sarebbe ben guardato dal far balenare la possibilità che accendisigari
e sigarette potessero essere stati presi da altre persone. Tutto ciò,
peraltro, non toglie che la circostanza della sparizione desti qualche
perplessità, anche se non è possibile ritenerla un indizio
univoco nel senso voluto dal Tribunale.
- Attenta considerazione
meritano poi, e soprattutto, la sproporzione fra le lesioni riportate da
Pasolini e quelle riscontrate sull'imputato, la scarsità delle tracce
di sangue di Pasolini sui vestiti di Pelosi, l'assenza di tracce di sangue
di Pasolini sul volante e la presenza d'una traccia sul tetto dell'autovettura
dal lato opposto a quello di guida, il rinvenimento di frammenti di due
corpi contundenti sotto il corpo della vittima. Che questi elementi possano
spiegarsi con l'ipotesi della partecipazione di più persone è
indubbio; che ne siano indici sicuri e incontrovertibili è da negare.
Il Tribunale ha fatto di essi una analisi acuta e dettagliata, senza però
raffrontarli a sufficienza con l'ipotesi alternativa che Pelosi fosse solo,
mentre è evidente che se con questa essi si mostrassero compatibili,
la loro forza indi ziaria (lei concorso ne sarebbe incrinata. Orbene, se
si procede a questo necessario raffronto si deve ammettere che la detta
compatibilità non può essere esclusa rispetto a nessuno degli
elementi considerati.
Per quanto riguarda, in
primo luogo, la sproporzione delle lesioni subite dai due contendenti,
essa certo s'accorda malamente con la versione dell'imputato, ma può
trovare piena spiegazione proprio ipotizzando che, invece che essere stato
aggredito, sia stato lui ad aggredire Pasolini, cogliendolo di sorpresa
e menomandone fin dall'inizio la capacità di difendersi. Questa
supposizione non è affatto contraddetta, come invece si prospetta
nella sentenza impugnata, dall'agilità e robustezza fisica di Pasolini,
che peraltro era di complessione fisica assai minuta (59 kg di peso e 1.67
m di altezza), poiché Pelosi poté valersi non soltanto della
maggiore vigoria della giovane età, ma verosimilmente d'una determinazione
a offendere che in Pasolini mancò, e con tutta probabilità
lo portò a colpire duramente per primo e d'improvviso. Cosicché,
a questo riguardo perde altresì importanza stabilire se le due più
rilevanti lesioni riscontrate su Pelosi gli furono prodotte da Pasolini
o furono da lui riportate nel brusco arresto della macchina quando fu fermato
dai Carabinieri.
[...]
Ciò che qui è
da rilevare, a ogni modo, è che la lieve entità delle lesioni
subite da Pelosi non è indice univoco della presenza di altre persone,
ma al contrario – e a maggior ragione se le due lesioni più importanti
furono da lui riportate nell'automobile – può convalidare l'ipotesi
d'una aggressione improvvisa e violenta da parte sua, alla quale Pasolini
non poté reagire in modo efficace.
Ciò vale anche a
fornire una plausibile spiegazione della limitatezza delle tracce di sangue
di Pasolini riscontrate su Pelosi. Queste tracce, in verità, non
furono, sproporzionate a quelle rinvenute nell'ambiente circostante. E
vero, infatti, che l'imbrattamento della camicia e le macchie sulle tavole
e sul bastone dimostrano che Pasolini subì forti emorragie, ma il
luogo del delitto non rimase cosparso di sangue in modo esteso (oltre alle
chiazze sotto il corpo, soltanto tre piccole macchie e alcuni schizzi in
zona, a circa sette metri dal cadavere, secondo la descrizione della polizia
scientifica), cosicché non pare esatta l'affermazione della sentenza
impugnata secondo cui le percosse con i corpi contundenti dovettero provocare
veri e propri getti di sangue. D'altra parte sangue di Pasolini è
stato rinvenuto sul polsino sinistro della maglia a carne di Pelosi, sulla
parte terminale del suo pantalone destro e sotto la suola di una scarpa,
e altre tracce possono essere state completamente eliminate con il lavaggio,
senza che ne rimanessero residue sbavature. Senza dubbio l'imputato sarebbe
rimasto sporcato in maniera più evidente se la lotta, com'egli ha
dichiarato, si fosse svolta in fasi alterne con continui afferramenti,
senza che fino all'ultimo egli riuscisse ad avere il sopravvento. Ma da
ciò, come s'è detto, si può trarre la deduzione che
egli abbia mentito intorno allo svolgimento della colluttazione, e non
soltanto desumere che egli abbia avuto una parte secondaria nella vicenda
e Pasolini sia stato colpito anche da altri.
Anche la presenza di una
piccola traccia di sangue di Pasolini sul lato destro del tetto dell'autovettura
(immediatamente al di sopra dello sportello posteriore) e l'assenza di
tracce sul volante possono spiegarsi in modo diverso da quello supposto
dal Tribunale. Anzitutto può ipotizzarsi che Pelosi, lasciato Pasolini
esanime al suolo e direttosi nuovamente verso l'area della porta, abbia
urtato contro il tetto dell'autovettura.
[...]
Che poi il volante non sia
rimasto sporco di sangue di Pasolini può spiegarsi pensando che
Pelosi ne fosse imbrattato solo al dorso delle mani e non sulle palme –
cosa del tutto verosimile se durante l'intera aggressione egli continuò
a stringere nelle mani uno dei corpi con-tundenti, con cui può anche
aver cagionato lo strappo della ciocca di capelli rinvenuta sul terreno
– oppure che si fosse in qualche modo ripulito strofinando le palme sulla
camicia di Pasolini o più probabilmente sullo straccio celeste,
trovato in terra sporco di sangue di Pasolini, oppure ancora che prima
di salire in macchina abbia indugiato i pochi minuti sufficienti a far
coagulare le macchie che avesse avuto sulle palme, o infine che le incrostazioni
rimaste sul volante siano state asportate dal successivo attrito delle
mani di Pelosi stesso e di chi guidò poi la macchina fino alla caserma.
Le possibili spiegazioni,
tutte ragionevoli, sono dunque più d'una, e per conseguenza a quella
prospettata dal Tribunale non può essere attribuito il preteso valore.
La stessa cosa è
da dire quanto alla contemporanea presenza di frammenti dei due corpi contundenti
sotto e intorno al corpo di Pasolini. Anche a questo riguardo la supposizione
fatta nella sentenza impugnata, che i due legni siano stati usati nello
stesso tempo da diverse persone, è in astratto ammissibile, ma non
può esciudersi che sia stato soltanto Pelosi ad adoperarli nello
stesso luogo in tempi consecutivi, tanto più se la vittima, già
raggiunta dai calci ai testicoli, era ormai già immobilizzata e
probabilmente in ginocchio, fino a quando, colpita ancora ripetutamente,
cadde bocconi.
[...]
Da ultimo la corte deve
attribuire mero valore congetturale alle induzioni che la sentenza impugnata
vuole trarre dalla precisione e violenza del calcio ai testicoli, che sarebbe
stato inferto da uno dei complici mentre Pasolini veniva tenuto da altri,
e dal tempo di circa un'ora trascorso fra l'arrivo all'Idroscalo e l'arresto
dell'imputato, che sarebbe stato in buona parte impiegato dai concorrenti
per decidere il da farsi dopo il delitto. Trattasi in verità di
illazioni che non sono suffragate da alcun elemento, non potendosi escludere
che Pelosi sia riuscito a colpire Pasolini al basso ventre quando l'altro
non se l'aspettava, né essendo in alcuna maniera individuabili i
risultati della supposta concertazione, che del resto troverebbe spiegazione
in una ricostruzione dei tempi basata sul racconto di Pelosi, per altri
versi dimostratasi non credibile.
L'ipotesi del concorso appare
poi improbabile per alcune considerazioni di carattere generale.
Innanzitutto non è
facile ipotizzare che Pelosi e Pasolini siano stati preceduti o seguiti
sul luogo del delitto da terze persone. I sospetti dovrebbero restringersi
(com'è prospettato anche nella sentenza impugnata) agli amici con
cui Pelosi si trovava al momento dell'incontro con Pasolini, perché
questi soltanto avrebbero potuto sapere da Pelosi in quale luogo lui e
Pasolini sarebbero andati, e là attenderli o raggiungerli, oppure
avrebbero potuto seguire la macchina di Pasolini fino all'idroscalo
Secondo la prima ipotesi,
l'informazione avrebbe potuto essere data da Pelosi quando egli ritornò
a piazza dei Cinquecento, dopo circa mezz'ora, per richiedere al Seminara
le chiavi di casa (e in quel momento la scelta dell'Idroscalo avrebbe già
dovuto essere stata concordata con Pasolini). Stando invece alla seconda
ipotesi, gli amici di Pelosi avrebbero dovuto porsi all'inseguimento della
macchina di Pasolini, arrestarsi e attenderla durante le soste, non perderla
di vista fino all'Idroscalo.
Ma se la prima alternativa
fosse vera, cioè se il piano criminoso fosse stato concordato quando
Pelosi ritornò indietro, è da credere che tutti avrebbero
taciuto di questo ritorno, che invece fu subito dichiarato sia da Pelosi
sia dai suoi amici uditi come testi. Se invece i compagni di Pelosi avessero
deciso di seguire i due, è da supporre che l'inseguimento sarebbe
incominciato subito, senza che il gruppo si intrattenesse ancora per più
di mezz'ora, come fece, in piazza dei Cinquecento. Se poi la decisione
dell'inseguimento fosse stata presa dopo il ritorno di Pelosi, ancora una
volta varrebbe l'osservazione che verosimilmente questo ritorno non sarebbe
stato confessato.
D'altra parte, con riferimento
alla prima ipotesi, deve osservarsi che è molto più verosimile
che sia stato Pasolini, da cui era provenuto l'invito, a scegliere il luogo
di destinazione, quasi certamente a lui noto per averlo frequentato altre
volte (così come scelse la trattoria per la cena, dove, a detta
del teste Panzironi, si era più volte recato), mentre nessun elemento
è emerso da cui possa desumersi che Pelosi lo conoscesse. (La contraria
illazione che il Tribunale ha voluto desumere dal fatto che Pelosi, quando
volle lavarsi le mani e i vestiti, arrestò l'automobile prima della
piazza in cui si trovava la fontana, appare arbitraria, posto che si trattò
di una distanza di pochi metri, appena dieci o quindici dalla fontanella,
e l'imputato è credibile quando dichiara che decise di non parcheggiare
la macchini rubata nella piazza perché temeva che qualcuno lo vedesse).
[...]
Con riferimento all'ipotesi
dell'i nseguimento deve invece rilevarsi anche l'improbabilità che
gli i nseguitori, rimasti all'esterno della trattoria in attesa che Pasolini
e Pelosi finissero la cena, non siano stati notati dal trattore che accompagnò
i due clienti all'uscita del locale (teste Panzironi), né successivamente,
al distributore di benzina, dall'altro automobilista sopraggiunto (teste
De Angelis). Con riferimento all'una e all'altra ipotesi non può
poi non rilevarsi che se è vero che Pasolini, come afferma la sentenza
impugnata, aveva motivi di diffidenza verso i compagni di Pelosi, egli
non avrebbe mancato di mettersi in sospetto e invertire la marcia notando
le luci del veicolo inseguitore. Inoltre è assai importante la circostanza
che nessuna traccia di veicoli, oltre quelle ben evidenti lasciate dall'auto
di Pasolini, sia stata trovata sul terreno dell'Idroscalo.
Quanto alla conciliabilità
dell'ipotesi del concorso con l'atteggiamento tenuto dal Pelosi dopo l'omicidio,
le ragioni di dubbio sono molteplici. In primo luogo non pare credibile
che Pelosi non avrebbe lasciato il luogo del delitto insieme con i suoi
complici, a bordo del veicolo o dei veicoli da loro utilizzati per arrivare
sul posto. Anche se si temeva che Pelosi avrebbe potuto alla fine essere
rintracciato attraverso le testimonianze del De Angelis e del Panzironi,
per le autorità inquirenti egli sarebbe stato l'unico addentellato
per poter giungere all'identificazione dei concorrenti, e costoro avrebbero
avuto tutto l'interesse a occultare ogni connessione fra lui e il delitto,
in primo luogo non esponendolo a essere trovato in possesso dell'automobile
di Pasolini. Se poi nel piano comune fosse rientrato anche il furto dell'autovettura,
o se per altra non comprensibile ragione si fosse deciso di far esporre
Pelosi all'arresto, concordandosi che avrebbe allora dovuto raccontare
di essersi difeso perché era stato aggredito, ebbene in tal caso
Pelosi, per essere credibile, avrebbe subito dovuto avanzare questa versione
una volta arrestato.
[...]
In definitiva, le conclusioni
che da tutta la disamina che precede la corte trae intorno alla possibilità
della partecipazione di altre persone al delitto, anche se non possono
essere espresse in termini di totale e assoluta certezza, sono tuttavia
suflicientemente tranquillanti, e possono essere riassunte come segue:
a) Un primo punto è
certo, ed è che non può assolutamente essere condivisa, e
anzi deve essere considerata ingiustificata alla luce di una più
approfondita e completa analisi dei fatti, la sicurezza con cui il giudice
di primo grado ha affermato l'esistenza del concorso di persone. Non esiste
infatti alcuna prova fisica della presenza di terzi sul luogo del delitto:
ma non esiste neppure quella molteplicità di indizi seri e concordanti,
per la quale i singoli elementi, pur se dubbi o insufficienti ove presi
singolarmente, acquisterebbero forza probante proprio in virtù della
loro coesistenza. I dati che il Tribunale ha considerato imponenti e univoci,
e dunque decisivi anche perché collegati all'esistenza di prove
positive della presenza di altre persone, sono invece per la massima parte
– come s'è visto ampiamente – inesistenti o labili, e per la parte
residua privi di univocità, cioè perfettamente compatibili
anche con l'ipotesi che Pelosi abbia commesso da solo il delitto.
b) La valutazione complessiva
delle circostanze, dei tempi, delle possibilità in genere del raggiungimento
del luogo del delitto da parte di altre persone, la mancanza di tracce
della presenza di altri sul luogo del delitto, nonché la supposizione
del comportamento successivo che i concorrenti, compreso il Pelosi, avrebbero
ragionevolmente dovuto tenere, portano a escludere, piuttosto che ad ammettere,
l'ipotesi del concorso. Certo, la possibilità che chi ha commesso
un omicidio tenga atteggiamenti irragionevoli non può essere negata,
ma la cosa è meno verosimile quando si tratti di un delitto preordinato
da più persone, che denuncia maggiore freddezza di propositi e quindi
maggiore capacità, almeno da parte di qualcuno dei compartecipi,
di concepire e imporre la condotta che meglio possa servire ad assicurare
l'impunità. Ciò che deve recisamente escludersi, a ogni modo,
è che il comportamento tenuto da Pelosi dopo il delitto possa essere
meglio spiegato – come si pretende nella sentenza impugnata – se lo si
collega alla complicità di altre persone.
c) Restano tuttavia alcuni
lievi margini di dubbio sul concorso di terzi, nascenti da alcune lacunosità
del racconto di Pelosi e dalla astratta possibilità di interpretare
in maniera diversa alcune delle circostanze sopra esaminate: in particolare
la sparizione dell'accendisigari e delle sigarette, il ritrovamento di
pezzi del bastone e insieme della tavola sotto il corpo di Pasolini, la
sproporzione fra le lesioni subite dalla vittima e quelle riportate dall'imputato:
e insieme a esse la ciocca di capelli ritrovata prima del punto in cui
Pasolini cadde, che potrebbe far pensare che egli sia stato afferrato mentre
fuggiva: la stessa distanza fra l'automobile e il punto di caduta, che
pure potrebbe essere attribuita a un tentativo di fuga. Trattasi però
di circostanze che possono tutte trovare spiegazioni anche escludendo che
Pelosi fosse con altri, e dunque non costituiscono indizi univoci del concorso
di persone.
In definitiva, esprimendo
il proprio definitivo giudizio sull'ipotesi del concorso di altri nell'omicidio,
la corte afferma di ritenere estremamente improbabile, per tutte le cose
dette, che Pelosi possa avere avuto uno o più complici.
Quanto alle conseguenze
giuridiche ditale residua e pur marginale incertezza, esso impedisce certo
di affermare che su tutte le modalità del delitto si sia potuto
fare piena luce (ciò che del resto era tanto più vero secondo
la tesi della sentenza impugnata, la quale dal suo punto di vista non ha
certo potuto chiarire quale sarebbe stato il numero dei concorrenti, quale
la concreta partecipazione di ognuno, quale la ragione del supposto concerto
criminoso), ma non ha influenza sul l'accertamento della responsabilità
dell'imputato, accertamento che non rimane pregiudicato – come s'è
detto a proposito della correlazione fra accusa e sentenza – dal lieve
dubbio residuale che Pelosi possa avere ucciso Pasolini anche con l'aiuto
di terzi.
In linea giuridica, invero,
vale il principio che quando il giudice non arriva ad appurare in maniera
totale e dettagliata ogni modalità del fatto cnminoso, non ne rimane
perciò incrinato il giudizio di colpevolezza ove sia dissolto ogni
dubbio sugli elementi essenziali dell'azione e sul rapporto di causalità
fra l'azione stessa e l'evento: in particolare, poiché nel diritto
penale la concausa è trattata come causa, la residua incertezza
che non sia stato possibile sciogliere intorno al carattere concorrente
o esclusivo dell'azione non influisce sull'accertamento del nesso di causalità.
Mentre l'opinione che Pasolini
fosse stato vittima di più persone aveva facilitato al Tribunale
il proprio giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, essendo implicito
nella partecipazione di più complici il carattere doloso dell'azione
di tutti i compartecipi, la corte deve ora giudicare della colpevolezza
muovendo dal presupposto che Pelosi agì da solo: ma ritiene ugualmente,
con tranquilla coscienza, che non possa aversi alcun dubbio sulla natura
dolosa dell'azione dell'imputato e sull'assenza di cause di giustificazione.
Alla formazione di questo
fermo convincimento valgono già gran parte dei rilievi fin qui fatti,
e innanzitutto l'acclarata falsità del racconto dell'imputato, che
certamente non appare attribuibile, se collegata con i dati obiettivi,
a un maldestro tentativo di difesa.
S'è visto che la
narrazione di Pelosi s'è rivelata anzitutto menzognera in rapporto
alla circostanza della camicia e dell'effetto dei calci ai testicoli. Ma
le sue menzogne non finiscono qui. È falsa, in primo luogo, l'affermazione
che egli non sapeva di essersi accompagnato con Pasolini. In piazza dei
Cinquecento lo scrittore era stato riconosciuto dagli amici dell'imputato,
due dei quali avevano anche conversato con lui, gli avevano proposto un
giro in macchina e scherzando gli avevano chiesto una particina in un film.
Sia i due sia il Seminara dissero a Pelosi che l'uomo della macchina era
Pasolini.
[...]
Le menzogne sulla conoscenza
dell'identità di Pasolini e delle sue tendenze sono evidentemente
un accorto tentativo di non far apparire che egli aveva accettato l'idea
delle prestazioni sessuali che poi sostenne di non aver voluto, e per opporsi
alle quali avrebbe reagito. L'imputato si è reso ben conto che la
sua versione d'essersi difeso contro un'aggressione alla libertà
sessuale sarebbe stata in contraddizione con un suo iniziale consenso a
rapporti sodomitici indifferenziati, e ha contestato ogni elemento da cui
quel consenso potesse implicitamente apparire.
[...]
Quanto alla materialità
dell'aggressione, che secondo l'imputato sarebbe stata tale da giustificare
la propria violenza difensiva, la corte rileva che se si ricerca a fondo
nel suo racconto, anche senza voler tener conto delle incongruenze di cui
è infrcito, in quale modo l'aggressione stessa si sia estrinsecata,
non si trova nulla che possa far credere che la libertà sessuale
dell'imputato o la sua integrità fisica siano state veramente messe
in pericolo o siano potute a lui apparire gravemente minacciate.
[...]
È ben vero che qualche
lesione Pelosi l'ha riportata, e dunque un qualche scambio di colpi fra
lui e Pasolini ci deve essere stato:
ma la sola ipotesi che appare
verosimile, data la sproporzione delle conseguenze dall'uno e dall'altro
subite e date le caratteristiche di molte delle lesioni riscontrate sul
corpo di Pasolini (contusioni a carico dell'avambraccio e del dorso delle
mani, che secondo i periti denotano un atteggiamento difensivo), è
che Pasolini si sia limitato a cercare di difendersi, e se pure raggiunse
Pelosi con qualche percossa, lo fece soltanto per contrastare un attacco,
senza avere l'intenzione o la possibilità di arrecare grave offesa
e probabilmente incredulo delle reali intenzioni dell'altro, venendo ben
presto raggiunto da colpi di calci ai testicoli che gli tolsero ogni capacità
di resistere. Ciò è convalidato dal fatto che sul paletto
sono stati trovati soltanto sangue e capelli di Pasolini, il che da un
lato fa escludere che il legno sia stato da lui stesso usato, o semmai
soltanto in una fase iniziale e (data la friabilità) senza particolare
violenza, e dall'altro dimostra che Pelosi ebbe modo di adoperare entrambi
i corpi contundenti, così come egli ha finito per ammettere (pur
mentendo circa l'ordine del loro impiego, e mentendo altresì sul
fatto che la tavola si sarebbe rotta a primo colpo, giacché tracce
di sangue di Pasolini sono state trovate su entrambe le facce di tutti
e due i pezzi) negli ultimi interrogatori.
In definitiva, la generale
inattendibilità del racconto di Pelosi dimostrata dalle sue menzogne
circa la camicia e circa le conseguenze dei calci ai genitali, l'incongruenza
dei particolari da lui descritti, e infine l'analisi dei dati obiettivi
portano a ritenere che quando i due finirono per trovarsi, per ragioni
che rimangono non chiare, a una cinquantina di metri dall'automobile (ma
occorre ricordare che in uno dei suoi interrogatori l'imputato ha dichiarato
che Pasolini gli aveva proposto di fare un giretto) vi dovette essere fra
loro una colluttazione durante la quale Pelosi riuscì ad afferrare
Pasolini per i capelli [...] e a raggiungerlo con violenza ai testicoli.
Subito dopo, mentre Pasolini era incapace di difendersi, lo colpì
alla testa con il paletto; quindi prese la tavola e continuò a dar
colpi con furiosa insistenza [...]
Nello stesso tempo, si deve
affermare che dal racconto dell'imputato non appare verosimile che Pasolini
abbia posto in essere un tentativo di violenza carnale o altra immotivata
aggressione fisica [...j.
[...]
Infine, contro la tesi dell'aggressione
si pone nettamente il comportamento successivo dell'imputato. A parte il
fatto che la preoccupazione di disperdere i mezzi di offesa e di eliminare
da sé ogni traccia di sangue coi lavaggio alla fontana, oltre che
priva di giustificazione, sarebbe stata incompatibile con lo stato d'animo
di chi avesse dovuto difendersi da una violenza, è certo che se
Pelosi avesse agito per legittima difesa avrebbe mostrato ben diverso atteggiamento
di fronte ai Carabinieri che lo fermarono: non avrebbe cercato di sfuggire
loro per occultare il furto della macchina, avrebbe raccontato immediatamente
l'accaduto, non avrebbe tentato di far apparire legittimo, come fece in
un primo tempo, il possesso dell'automobile, e poi di far credere che se
ne era impossessato in luogo e circostanze diversi [...]
Intorno alla propria consapevolezza
che Pasolini fosse a terra esanime sulla strada percorsa dall'automobile
l'imputato ha fornito versioni contraddittorie. Ha detto infatti in dibattimento
«credevo che l'uomo si fosse rialzato e se ne fosse andato»;
«ero sconvolto perché forse si era recato al commissariato
a denunciarmi»; ma ha detto anche «avrei fatto una telefonata
anonima perché qualcuno andasse a soccorrerlo»; «non
volevo assolutamente confessare l'omicidio ai Carabinieri perché
avevo paura che mi picchiassero»; «per scherzare dissi in carcere
a un amico che avevo ammazzato Pasolini»; e in istruttoria aveva
detto «di lì Pasolini non si mosse più»;
«al mio vicino di cella dissi di avere ammazzato Pasolini perché
pensavo che per tutte le botte che gli avevo dato e perché era rimasto
lì fosse morto o potesse essere morto». Tale contrasto di
dichiarazioni non sembra casuale, ma piuttosto diretto ad accreditare l'affermazione
che quando ritornò verso la macchina egli era sconvolto e non fu
più in grado di pensare o stabilire dove la sua vittima fosse o
non fosse, non la vide più, non fu capace di rendersi conto che
passando con l'auto avrebbe potuto investirla.
Ciò su cui, tuttavia,
non può nutrirsi alcun dubbio è che l'imputato, quando cessò
di vibrare colpi, per simulare un incidente o comunque confondere gli indizi,
raccoglie i due pezzi della tavola e il pezzo più lungo del paletto
(il più corto era rimasto sotto il corpo di Pasolini), raccoglie
anche la camicia (non è infatti dubbio che questa deve identificarsi
con lo "straccio o carta" di cui egli ha parlato, perché solo così
si spiega che l'indumento sia finito accanto ai pezzi di tavola) pone attenzione
a non insanguinarsi troppo e avvolge i pezzi di legno nella camicia, supera
poi il punto in cui è l'automobile per andare a gettarli oltre la
porta del campetto di gioco, in una zona erbosa e piena di detriti.
Successivamente, nonostante
che non conosca il tipo di autovettura, riesce ad avviarla, ad accendere
le luci, a compiere con precisione una manovra di retromarcia, passando
sotto la porta larga non più di sei metri.
A questo punto la narrazione
dell'imputato comprende due circostanze del tutto inattendibili: la prima
è che egli avesse il volto e gli occhi coperti di sangue, tanto
da rimanergliene ostacolata la vista; la seconda è che fosse partito
"a tutto gas" (interrogatorio del 5 novembre) e che la macchina sbandasse
perché non nusciva a dominarla (interrogatorio dibattimentale).
La prima circostanza è certamente falsa, poiché – come si
è visto – egli non aveva riportato alla testa alcuna lesione che
potesse produrgli una abbondante emorragia, né poteva essersi imbrattato
a tal punto il viso entrando in contatto con Pasolini (cosa di per sé
da escludere alla luce dei rilievi sopra fatti intorno allo svolgimento
della colluttazione) senza che anche i suoi indumenti ne rimanessero sporcati
in modo molto più vistoso. La seconda circostanza non è credibile
perché la presenza di profonde buche nel terreno (salvo che nell'ultimo
tratto più vicino al punto in cui giaceva Pasolini), che anche a
detta dell'imputato facevano sobbalzare la macchina, non consentiva di
spingere ai massimo la velocità e perché le tracce rimaste
sul terreno non denotano alcuno sbandamento, ma sono invece perfettamente
rettilinee.
Quanto all'illuminazione
del percorso, l'imputato ha in un primo tempo dichiarato che aveva acceso
le luci (ulterrogatorio (lei 2 novembre), poi che non ricordava se aveva
acceso i fari (interrogatorio del 15 novembre), quindi che era riuscito
ad accendere i fari, e anche a riaccenderli dopo che essi si erano spenti
durante la retromarcia (interrogatorio del 9 dicembre), infine (nel corso
del dibattimento) che quando accese il quadro si accesero i fari, ma che
non sapeva se fossero «le luci di posizione o altro».
Da tali dichiarazioni –
le quali rivelano ancora una volta l'accortezza con la quale in dibattimento
l'imputato ha cercato di attenuare, con parziali abili modificazioni, la
portata di precedenti ammissioni – la corte trae la certezza che Pelosi
non procedette con le insufficienti luci di posizione ma con i proiettori
a luce abbagliante o anabbagliante, anche questi ultimi idonei, data la
bassa velocità tenuta, a illuminare il corpo di Pasolini da una
distanza sufficiente per riuscire a evitarlo.
Quanto a questa possibilità
e alla conseguente volontarietà del-l'investimento, la difesa ha
preteso di attribuire molta importanza alla presenza di un'angolatura nella
recinzione delimitante la strada, rasentando la quale l'automobile avrebbe
necessariamente dovuto, seguendo un percorso rettilineo, passare sul punto
in cui giaceva il corpo. Sta però di fatto:
a) che il corpo di Pasolini,
posto in posizione obliqua rispetto all'asse stradale, aveva la testa a
m 4,10 dalla recinzione delimitante la strada a sinistra secondo il senso
di marcia dell'auto (e il tronco e le gambe a distanza ancora minore) e
a m 8,50 dalla recinzione di destra:
b) che lo spigolo della
recinzione di destra sopraddetto, oltre il quale la recinzione stessa subiva
un'ampia rientranza, era a m 22-23 dal corpo:
c) che se dopo l'investimento
l'auto avesse conservato la medesima direzione rettilinea, che tenne fino
al corpo, sarebbe andata poco dopo a urtare contro la recinzione di sinistra:
d) che in effetti, dopo
il punto dell'investimento, le tracce dei pneumatici – com'è agevole
rilevare dalle fotografie e dalla pIanimetria – deviano verso destra di
quel tanto che fu sufficiente per riprendere la direzione esatta.
Se ne desume che l'imputato,
a parte la cautela con cui avrebbe dovuto procedere sapendo della presenza
del corpo di Pasolini, aveva uno spazio ampiamente sufficiente sia prima
di raggiungere il corpo (m 22 partendo dallo spigolo della recinzione)
sia sulla destra di esso (m 8,50), per evitare con tutta facilità
di investirlo, senza dover compiere una brusca manovra ma soltanto con
una lieve e progressiva correzione di direzione. Ma se ne desume anche
che il percorso naturale dell'automobile, se il conducente non avesse voluto
portarla proprio sopra il corpo, avrebbe piegato leggermente verso destra
subito dopo lo spigolo della recinzione. Non è credibile, in altre
parole, che una tale leggera necessaria deviazione sarebbe stata ritardata
fino a che non fosse stato raggiunto il punto dove in effetti fu eseguita,
e, correlativamente, si deve pensare che se fu operata proprio nel punto
dell'investimento, quando le ruote di sinistra erano venute a trovarsi
a meno di quattro metri dal limite sinistro della strada e a circa nove
metri dal destro, ciò fu dovuto alla volontà di investire.
Desta anzi impressione l'inesorabile precisione con cui, nelle fotografie.
le tracce dell'automobile puntano direttamente fin da lontano verso il
corpo di Pasolini, ne sormontano (quelle delle ruote di sinistra) il tronco,
e riprendono poi, per effetto di una immediata correzione di marcia, la
giusta direzione.
Da tutto quanto precede
la corte ricava il duplice convincimento che, dopo aver colpito Pasolini
con insistente reiterazione, Pelosi conservò il dominio di se stesso,
e volle l'investimento con uguale determinazione.
La lucidità e freddezza
del suo comportamento sono convalidate dall'atteggiamento che egli tenne
subito dopo, quando, invece di fuggire in preda al panico, si preoccupò
di eliminare le tracce della lotta che ancora conservava su di sé
e si arrestò alla fontana, ebbe cura di non esporre troppo in vista
la macchina rubata, si lavò accuratamente gli indumenti e le mani.
Pochi minuti dopo, quando venne avvistato dai Carabinieri, decise immediatamente
di darsi alla fuga guidando con perizia e elevatissima velocità,
fu capace di simulare di arrestarsi per poi ripartire all'improvviso, seppe
subito inventare bugie a proposito del furto dell'auto. La piena consapevolezza
delle azioni che aveva compiuto e delle conseguenze di esse è poi
dimostrata dalle dichiarazioni fatte la mattina successiva al suo vicino
di cella, al quale disse che stava in prigione perché aveva ucciso
Pier Paolo Pasolini. Ciò fa anzi supporre che, dopo l'investimento,
egli possa essersi arrestato per assicurarsi che Pasolini non desse più
segni di vita.
L'azione finale si collegò,
dunque, nella sua fredda determinazione, a quella precedente, quando Pasolini,
ormai in balia del suo aggressore, venne colpito ripetutamente, senz'altro
scopo che quello omicida, alla testa e alla nuca. Allo stesso modo Pelosi,
salito sull'automobile, non soltanto non si curò di evitare il corpo
di Pasolini giacente a terra, che sapeva bene dove fosse e che altrettanto
bene vedeva alla luce dei fari, ma si diresse decisamente su di esso e
non cambiò direzione che quando l'ebbe schiacciato con le ruote.
[...]
Quanto precedentemente esposto
sulla mancanza di prova che
il delitto di omicidio sia
stato da Pelosi commesso in concorso con altri comporta l'eliminazione
della modifica al capo b) della rubrica, apportata dal Tribunale.
P.Q.M. - Visto l'art. 523
C.p.p. in parziale riforma della sentenza del Tribunale per i minorenni
di Roma in data 26.4.76, appellata dall'imputato Pelosi Giuseppe e dal
Pg, assolve Pelosi Giuseppe dal reato di atti osceni a lui ascritti al
capo
a) dell'imputazione e conferma le statuizioni della impugnata sentenza
relativa ai due reati al Pelosi ascritti ai capi b) e c) dell'originaria
imputazione
Roma, 4 dicembre 1976
Corte composta da: Ferdinando
Zucconi Galli Fonseca, Presidente; Consiglieri: Almo Fratoni, Giovanni
Del Basso, Maria Luisa Lanza, Marcello Vacchini.
|
SUL
PROCESSO
A
PINO PELOSI
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di Angela Molteni
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processuali
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Pelosi del 2 novembre 1975
La
controinchiesta dell'«Europeo»
del
21 novembre 1975
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L'incredibile reo
confesso, di Paolo Berti
Pelosi e gli avvocati,
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diverse nella meccanica
dell'uccisione di Pasolini, di Duilio Pallottelli
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Perizia medico-legale
sul corpo di Pasolini. Note di parte alla relazione peritale d'ufficio
La deposizione di Oriana
Fallaci al processo istruttorio
L'arringa
dell'avvocato
Guido
Calvi
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La personalità
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Dalla sentenza di primo
grado, 26 aprile 1976
Dalla sentenza della
Corte d'Appello, 4 dicembre 1976
Dalla sentenza della
Corte di Cassazione, 26 aprile 1979
|
SUI
PROCESSI
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Cronologia, ordinata
per imputazione
Documenti relativi al
processo a Pasolini, reo di vilipendio alla religione di Stato per il film
La
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documentazione
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