"Pagine
corsare"
I
processi
.
Il processo
a Pino Pelosi per l'assassinio
di Pier Paolo Pasolini
.
Sentenza della
Corte di Cassazione
26 aprile 1979
|
Svolgimento del Processo
Nella notte tra l'I e il
2 novembre 1975 fu ucciso al Lido di Ostia Pier Paolo Pasolini.
Il corpo, rinvenuto al mattino
su una strada di fondo naturale conducente a uno spiazzo in parte occupato
da un rudimentale campo di calcio, presentava gravi ferite alla testa e
al torace. Sotto di esso furono rinvenuti frammenti di legno insanguinati;
a pochi metri un anello con la scritta 'United States Army" e una ciocca
di capelli; più oltre, verso Io spiazzo, un paletto macchiato di
sangue; infine, a 90 metri dal corpo, dietro la porta di sinistra del campo
di calcio, gettati tra i rifiuti, due pezzi di una tavola rotta e una camicia
di lana, macchiati anch'essi di sangue. Furono rilevate altresì
tracce continue di pneumatici di autovettura che, partendo dai pressi della
porta, raggiungevano direttamente il cadavere e proseguivano oltre.
Frattanto, all'una e trenta
della stessa notte una pattuglia di Carabinieri aveva fermato un giovane,
poi identificato per il diciassettenne Giuseppe Pelosi, che, sorpreso mentre
guidava a forte velocità e contromano un'autovettura Alfa 2000,
non si era arrestato all'alt. In caserma il giovane ammise di aver rubato
l'auto (che risultò appartenere al Pasolini) e aggiunse tra l'altro
di aver smarrito un anello (che dalla descrizione fattane risultò
corrispondere a quello rinvenuto presso il cadavere).
Interrogato poche ore dopo
dal magistrato, il Pelosi confessò di aver ucciso il Pasolini, sostenendo
di aver agito per legittima difesa, dopo essere stato aggredito per essersi
rifiutato di sottostare a una prestazione sessuale. Descrisse minutamente
le vicende di quella notte, dall'incontro col Pasolini, verso le ore 22,
presso la Stazione Termini, all'invito da lui ricevuto (dei quale aveva
ben intuito lo scopo), alla cena offertagli in una trattoria presso la
Basilica di San Paolo, alle manovre tentate dal Pasolini dopo che avevano
raggiunto lo spiazzo isolato alla periferia di Ostia, all'aggressione subita
mentre cercava di sottrarvisi, alla sua viva reazione, protratta fino a
quando aveva visto l'uomo cadere a terra rantolante, alla fuga – infine
– con l'autovettura del Pasolini, durante la quale non si era accorto di
essere passato sopra il corpo dello scrittore. Precisò che durante
i fatti erano stati sempre soli, lui e il Pasolini.
In base agli elementi acquisiti
si procedette contro il Pelosi per i delitti di omicidio, atti osceni e
furto aggravato.
Nel corso dell'istruzione
furono disposte, tra l'altro, due perizie medico-legali, l'una per accertare
le cause della morte del Pasolini e i mezzi che l'avevano prodotta, l'altra
per accertare le lesioni riportate dal Pelosi.
Risultò dalla prima
che la morte del Pasolini era stata determinata da rottura del cuore, con
emopericardio, causata dalla compressione esercitata sul torace dal passaggio
del l'autovettura, che aveva cagionato la frattura del corpo sternale e
di numerosi elementi costali. Dalla seconda risultò che, a prescindere
dalle numerose dolenzie accusate dal Pelosi, l'esame obiettivo aveva consentito
di riscontrare solo una ferita alla regione frontale e alcune contusioni
ed escoriazioni di limitata entità in varie parti del corpo.
Altra perizia fu successivamente
disposta per accertare se il Pelosi fosse capace di intendere e di volere
al momento dei fatti. Le conclusioni dei periti furono negative.
Ampie indagini furono inoltre
svolte per accertare se col Pelosi – contrariamente al suo assunto – avessero
concorso nei fatti altre persone.
Con sentenza del 26 aprile
1976 il Tribunale per i minorenni dichiarò il Pelosi colpevole di
omicidio volontario, commesso in concorso con altre persone rimaste ignote,
nonché dei delitti di atti osceni e di furto aggravato, e, con la
diminuente della minore età e le circostanze attenuanti generiche
(ritenute per il furto equivalenti alle aggravanti), lo condannò
alla pena complessiva di anni nove, mesi sette e giorni dieci di reclusione
e lire 30.000 di multa.
Contro la sentenza del Tribunale
proposero appello il Procuratore generale e l'imputato. Entrambi denunciarono
la nullità della decisione per difetto di correlazione con l'accusa
contestata. Per il Pelosi furono inoltre formulate le seguenti conclusioni:
«Assolvere l'appellante
dai reati di atti osceni e di furto con la formula più ampia, ovvero
per insufficienza di prove: assolverlo dall'imputazione di omicidio
volontario per legittima difesa oppure per insufficienza di prove sul fatto
o sul dolo; ritenerlo semmai colpevole di omicidio preterintenzionale o
colposo e condannarlo al minimo della pena unificando i reati; riconoscere
all'imputato le attenuanti di cui agli artt. 62 n° 1, 2, 5 e 62 bis,
tutte prevalenti su qualsiasi aggravante; dichiarare l'imputato non punibile
perché immaturo; ordinare la rinnovazione totale o parziale del
dibattimento; concedere tutti i benefici di legge».
Specifiche impugnazioni
furono contestualmente proposte contro alcune ordinanze pronunciate dal
Tribunale nel corso del dibattimento.
La Sezione per i minorenni
della Corte d'appello di Roma, con sentenza del 4 dicembre 1976, assolse
il Pelosi dall'imputazione di atti osceni, mentre confermò le statuizioni
della sentenza di primo grado relative agli altri due reati (omicidio e
furto) ascritti al Pelosi, secondo "l'originaria imputazione" (non menzionante
il concorso di ignoti).
Avverso tale decisione il
Pelosi ha ritualmente proposto ricorso per Cassazione, a sostegno del quale
sono stati presentati motivi, nei termini, dal difensore di fiducia.
Motivi della decisione
1. È opportuno premettere
che il giudizio di questa Corte è limitato – nell'ambito delle funzioni
di mera legittimità attribuitele – all'esame e alla soluzione delle
questioni ad essa ritualmente sottoposte con i singoli specifici motivi
di ricorso prodotti nell'interesse del Pelosi, unico ricorrente.
Ne restano escluse pertanto
le varie e a volte complesse questioni, trattate ampiamente nelle fasi
di merito, che non sono state riproposte in questa sede.
Nell'esposizione che segue
saranno dunque esaminate specificarnente le singole doglianze formulate
nei sei motivi di ricorso prodotti, con i quali la decisione impugnata
è stata censurata – sotto il profilo del vizio di motivazione –
in ordine ai punti concernenti:
a) la rinnovazione del dibattimento;
b) la ricostruzione dei
fatti;
e) la volontà omicida
e l'eesimente della legittima difesa;
d) le circostanze attenuanti;
e) la capacità di
intendere e di volere;
f) la qualificazione giuridica
del furto.
2. Con il primo motivo di
ricorso viene testualmente denunciata la «violazione degli artt.
475 e 524 C.p.p. in riferimento all'art. 520 C.p.p., per erronea, contraddittoria
e mancante motivazione. Si sostiene, in particolare, che «la Corte
d'appello ha erroneamente ritenuto la inutilità della rinnovazione
del dibattimento, cadendo in contraddizioni e omettendo una adeguata motivazione».
E si segnala – a spiegazione della censura – che la Corte «mentre
esclude la possibilità, anzi la necessità, di integrare l'indagine»,
si chiede poi, d'ufficio, «se non esista la possibilità di
una qualche utile estensione dell'istruttoria dibattimentale».
La doglianza non appare
fondata. Non si ravvisano, invero, sul punto, nella sentenza impugnata,
i denunciati vizi di "mancanza" e "contraddittorietà" della motivazione
che ne giustificherebbero l'annullamento. [...]
Ma a tale obbligo la Corte
di merito non si è certamente sottratta. Essa ha infatti esaminato
minuziosamente l'istanza di rinnovazione del dibattimento in relazione
alle singole specifiche richieste (acquisizione del libro Le giornate di
Sodoma; acquisizione dei fascicoli intestati al Pasolini eventualmente
esistenti presso gli organi di polizia; ripetizione del sopralluogo; nuova
assunzione di testimoni; ecc.), e in relazione a ciascuna ha esaurientemente
esposto le ragioni del mancato accoglimento, chiarendo di volta in volta
la ritenuta inutilità, inefficacia o irrilevanza dei mezzi indicati,
la genericità di alcune istanze, il contrasto di altre con la tesi
difensiva.
Contro la completa e sistematica
enunciazione delle ragioni per le quali la Corte ha ritenuto di non poter
accogliere la richiesta di rinnovazione del dibattimento, nessun argomento
critico specifico è stato addotto dal ricorrente a chiarimento della
generica censura di mancanza di motivazione, la cui infondatezza risulta
evidente.
Né ha maggior fondamento
la censura di contraddittorietà, fondata sul preteso contrasto tra
la reiezione della richiesta della difesa e il quesito postosi d'ufficio
dalla Corte circa l'eventuale «possibilità d'una qualche utile
estensione dell'istruttoria dibattimentale», quesito risolto anch'esso
– dopo accurata analisi – negativamente. Invero, col rigettare l'istanza
difensiva di rinnovazione del dibattimento la Corte ha affermato – e dimostrato
– l'inutilità di quegli specifici mezzi di prova che l'appellante
aveva richiesto, mentre attraverso il quesito postosi ex officio ha inteso
accertare se sussistesse la possibilità e l'utilità di altri,
diversi, mezzi di prove atti a consentire un più completo accertamento
della verità, soprattutto in relazione a un punto (eventuale partecipazione
di altri soggetti) nettamente contrastato dalla tesi difensiva. Risulta
pertanto palese la piena compatibilità logica tra le due parti della
motivazione in argomento.
3. Con il secondo mezzo di
ricorso viene denunciata la «violazione degli artt. 475 e 524 C.p.p.
per erronea, contraddittoria e travisata ricostruzione dei fatti».
Si lamenta, in particolare, che la Corte di merito abbia «con una...
valutazione apodittica... ricostruito gli avvenimenti di quella malaugurata
notte», attribuendo ingiustificato rilievo alle discrepanze esistenti
tra le varie dichiarazioni del Pelosi (discrepanze ritenute tali da inficiarne
la piena credibilità), e si censurano specificamente le affermazioni
inerenti agli effetti dei calci sferrati ai testicoli della vittima (calci
che la Corte avrebbe confuso, secondo il ricorrente – con travisamento
di fatto – con quelli dati in faccia).
La doglianza non può
essere accolta.
L'accertamento dei fatti,
attraverso la valutazione delle risultanze processuali, è compito
esclusivo del giudice di merito. Il relativo giudizio non è sindacabile
in sede di legittimità, salvo il caso in cui si dimostri che esso
è stato fondato su elementi inefficaci o manifestamente esclusi
dalle risultanze processuali, ovvero su argomentazioni affette da vizi
logici.
Tale condizione non ricorre
nella fattispecie. Il ricorrente ha formulato solo i due specifici rilievi
surriferiti in ordine alla valutazione delle risultanze e all'accertamento
di fatto conseguente: entrambi privi di fondamento. Risulta infatti dalla
motivazione della sentenza impugnata che la Corte non ha disatteso alcune
affermazioni del Pelosi soltanto per le rilevate discrepanze bensì
per averne accertato – dopo un approfondito esame di ogni elemento acquisito
– l'insanabile contrasto con sicure risultanze obiettive, specificamente
indicate. E per quanto concerne il riferimento critico all'affermazione
contenuta in sentenza circa l'effetto immediatamente debilitante dei violenti
calci ai testicoli, va osservato che la Corte ha dato congrua giustificazione
di quanto asserito, anche con riferimento alle risultanze autoptiche e
alle precisazioni dei periti. Né sussiste il preteso travisamento
di fatto derivato, secondo il ricorrente, da un equivoco in cui sarebbe
incorsa la Corte confondendo i calci nei testicoli con quelli in faccia,
giacché dalla stessa dichiarazione del Pelosi, richiamata nella
doglianza, chiaramente risulta la successione dei due distinti atti di
violenza, nel detto ordine.
Ma, a parte tali secondari
e infondati rilievi, il ricorrente non ha addotto contro la ricostruzione
dei fatti operata dalla Corte di merito alcuna specifica e motivata censura.
Nel motivo in esame, come anche – incidentalmente – nel successivo, si
fa riferimento in proposito a una valutazione "apodittica" e ad "affermazioni
arbitrarie"... che travisano la verità dei fatti", ma tali generiche
doglianze non sono poste in relazione con singoli punti della decisione
impugnata, né viene addotto alcun argomento per dimostrare la fondatezza
dell'assunto, né indicato da quali risultanze processuali i pretesi
travisamenti debbano desumersi. Si tratta dunque di censure prive della
necessaria specificità, non idonee a consentire un controllo di
legittimità, nei sensi suindicati.
4. Con il terzo motivo di
ricorso viene denunciata la «violazione degli artt. 475 e 524 C.p.p.»
per avere la Corte «ritenuto di natura dolosa l'azione dell'imputato
e ritenuta l'assenza di cause di giustificazione». Si critica in
particolare che la Corte di merito abbia illogicamente tratto il proprio
convincimento su tali punti essenziali da elementi (quali "i calci ai testicoli",
"la camicia intrisa di sangue", "la conoscenza che il Pelosi aveva delle
tendenze omosessuali del Pasolini", "la circostanza che... non rifiutò
le prestazioni... , i dubbi sulla colluttazione"), che sarebbero altresì
frutto di erronee valutazioni.
La doglianza, che concerne
due affermazioni fondamentali della decisione di merito, vivamente contrastate
dalla difesa, si riallaccia per un verso alla critica della "ricostruzione
dei fatti" formulata nel precedente motivo di ricorso, mentre per altro
verso può considerarsi denuncia di vizi logici nelle deduzioni e
conclusioni tratte dagli elementi acquisiti.
Sotto il primo profilo si
è già dimostrata la inaccoglibilità della censura.
Resta dunque a questa Corte da controllare – sulla base dell'insindacabile
accertamento dei fatti operato dalla Corte di merito – se sussistano vizi
logici, nelle deduzioni tratte dalle circostanze accertate e nelle conclusioni
derivatene, tali da giustificare la denuncia di mancanza e contraddittorietà
di motivazione sui punti indicati, posta a base della richiesta di annullamento.
Dall'attento esame dell'ampia
ed esauriente motivazione svolta sull'argomento nella sentenza impugnata
non può non dedursi che la censura è priva di fondamento.
È opportuno ricordare,
ai fini della valutazione della adeguatezza e coerenza logica del ragionamento
seguito dalla Corte, che questa aveva stabilito in fatto:
a) che il Pelosi era pienamente
consapevole, accompagnandosi quella notte fuori città col Pasolini
e accettando da lui la cena e la promessa di un compenso in denaro, della
natura delle prestazioni che in cambio gli sarebbero state richieste;
b) che deve escludersi che
il Pasolini abbia posto in essere un tentativo di violenta sottoposizione
del giovane ai suoi desideri;
c) che nella colluttazione
il Pasolini (il quale riportò lesioni sproporzionatamente più
gravi) cercò sostanzialmente di difendersi da un attacco, senza
avere intenzione o possibilità di recare grave offesa, finché
non fu raggiunto da colpi (calci nei testicoli) che gli tolsero ogni capacità
di reazione.
d) che successivamente,
caduto in ginocchio, fu ancora colpito alla testa e alla nuca, finché
cadde esanime, come riferito dal Pelosi («... L'ho colpito di taglio
più volte finché non l'ho sentito cadere a terra e rantolare»);
e) che in seguito il Pelosi,
dopo aver gettato lontano, tra i rifiuti, la camicia e le tavolette insanguinate,
si impossessò dell'auto del Pasolini, che diresse a fari accesi,
senza deviazioni, sul corpo inerte, schiacciandolo con le ruote di sinistra
e volgendo poi a destra per allontanarsi.
Sulla base di tali accertamenti
la Corte di merito ha ritenuto provata sia la sussistenza della volontà
omicida, sia l'insussistenza della causa di giustificazione.
La sussistenza dell'animus
necandi è stata dimostrata dalla Corte con riferimento a due momenti
distinti: quello della fase finale della colluttazione (nella quale il
Pelosi, quando ormai il Pasolini era accasciato, prono, nell'impossibilità
non solo di offendere, ma anche di difendersi, infierì – come egli
stesso ha ammesso – colpendolo ripetutamente, di taglio, in parti vitali
– nuca, collo – e desistette solamente quando lo sentì cadere a
terra e rantolare), e quello successivo e determinante del passaggio con
I'autovettura sul corpo inerte (passaggio la cui asserita accidentalità
è stata esclusa dalla Corte con argomenti ineccepibili, in base
a una scrupolosa valutazione delle risultanze obiettive, denotanti la rettilinea
conduzione del mezzo – nonostante l'ampio spazio esistente a destra verso
il corpo della vittima – sicuramente visibile alla luce dei fari e in posizione
nota al conducente – e la successiva sterzata a destra subito dopo il sormontamento.
Ha argomentato la Corte
che il comportamento del Pelosi nel primo dei due momenti considerati –
anche se non giunse a cagionare direttamente la morte (che, secondo i periti,
fu causata dallo schiacciamento del torace con le ruote del l'autovettura)
– è certamente dimostrativo della volontà di uccidere, non
potendosi attribuire altro significato al suo infierire sulla vittima accasciata
finché non la sentì rantolare, cioè finché
non ebbe la convinzione della sicura fine. Ed ha aggiunto che tale comportamento
«riveste grande importanza anche al fine di intendere il successivo»,
allorché il Pelosi, dopo aver gettato tra i rifiuti la camicia e
le
tavolette insanguinate, avviò l'autovettura, accendendo le luci,
e senza sbandamenti la diresse sul corpo inerte (che facilmente avrebbe
potuto evitare tenendo la propria mano), per riprendere, subito dopo averlo
sormontato, con una immediata correzione di marcia, la giusta direzione.
Dai due successivi univoci
comportamenti, unitariamente considerati, ha tratto la Corte il sicuro
convincimento che il Pelosi, nel colpire accanitamente il Pasolini fino
a sentirne il rantolo e nello schiacciarne il corpo con l'autovettura,
non poté che essere animato da volontà omicida, attesa l'inequivoca
efficacia dei mezzi usati e la persistenza e rinnovazione dell'azione lesiva,
condotta fino all'eliminazione di ogni possibile dubbio di sopravvivenza
della vittima.
E una significativa conferma
della piena consapevolezza del delitto da parte del Pelosi la Corte ha
ritenuto di dover trarre dalla circostanza che il giovane, accompagnato
dopo il suo arresto per il furto dell'autovettura nel carcere minorile
di Casal di Marmo, confidò poche ore dopo a un compagno quando
ancora nulla gli era stato contestato in ordine alla morte dello scrittore
e nulla sapeva del rinvenimento del cadavere e delle indagini appena iniziate
– di avere «ammazzato un uomo, e precisamente Pasolini», aggiungendo
– come egli stesso ha ammesso «tanto fra poco lo vengono a
sapere; mica son deficienti, quelli!».
Il ragionamento seguito
dalla Corte di merito, nei termini sopra riassunti, è limpido e
coerente, immune da lacune e da vizi logici, in armonia con i criteri accolti
dalla giurisprudenza per la determinazione dell'animus necandi. Esso
costituisce congrua giustificazione del convincimento espresso sul punto
e adeguata risposta alle osservazioni formulate dalla difesa in sede di
appello: non merita pertanto le censure, per altro superficiali e sostanzialmente
generiche, contenute nel motivo di ricorso.
5. Altrettanto esaurienti
e corrette sotto il profilo logico appaiono le considerazioni svolte nella
sentenza impugnata in ordine all'esclusione dell'esimente della legittima
difesa.
Perché si configuri
tale causa di giustificazione occorre – com'è noto – che il soggetto
abbia commesso il fatto preveduto dalla legge come reato perché
costrettovi – non avendo altra scelta da un'effettiva (o ragionevolmente
supposta) necessità di difesa dal pericolo attuale di un'offesa
ingiusta. E occorre altresì che sussista un rapporto di proporzione
tra l'offesa e la difesa.
La Corte di merito ha espresso
il convincimento che nella fattispecie non solo manchi la prova degli elementi
richiesti per la configurabilità dell'esimente, ma siano emerse
risultanze atte a escluderla.
Al riguardo essa ha tra
l'altro posto in rilievo che il Pelosi, il quale aveva accettato per denaro
di sottoporsi a pratiche omosessuali, avrebbe certamente potuto eludere,
senza difficoltà e senzi gravi conseguenze, l'eventuale richiesta,
certamente non violenta, di prestazioni meno gradite. Ha poi osservato
che nel litigio successivamente insorto – anche se per iniziativa dell'insoddisfatto
Pasolini – il comportamento di quest'ultimo, come è apparso evidente
dalle risultanze obiettive, non costituì mai un pericolo per il
giovane, tale da richiedere una così violenta e protratta azione
difensiva. E ha posto in evidenza che, essendosi l'episodio svolto in più
fasi, «la volontà offensiva con cui vennero inferti i colpi
decisivi rimase in ogni caso del tutto svincolata da qualsiasi, anche solo
supposta, necessità di difesa». Infine, a ulteriore conferma
dell'insussistenza di una situazione di giustificata difesa, la Corte ha
segnalato la palese incompatibilità dei comportamento del Pelosi
(sosta alla fontana per eliminare le macchie di sangue, risposte date ai
Carabinieri) con lo stato d'animo di chi fosse stato poco prima costretto
a difendersi da una grave violenza.
Le argomentazioni svolte
in sentenza, con piena aderenza alle risultanze processuali e alla ricostruzione
dei fatti, non presentano lacune né vizi logico-giuridici: la censura
di «insufficiente e contraddittoria motivazione», sul punto
è dunque infondata.
6 Con il quarto motivo di
ricorso viene denunciata la «violazione
degli artt. 475 e 524 C.p.p.
per carenza di motivazione sia circa la
richiesta di qualificare
il fatto come omicidio preterintenzionale
o colposo, sia circa la
richiesta di concedere le attenuanti di cui
all'art. 62 n° 1, 2,
5 e 62 bis prevalenti su qualsiasi aggravante». La doglianza, che
non contiene alcun'altra specificazione, è infondata in ogni sua
parte.
Per quanto concerne il riferimento
critico alla mancata qualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale
o colposo, la doglianza si risolve in una parziale immotivata ripetizione
della precedente censura con la quale si era criticata la qualificazione
del fatto stesso come omicidio doloso. Le ragioni addotte al riguardo costituiscono
pertanto una valida risposta alla censura in esame.
In ordine alla mancata applicazione
della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e
sociale – a prescindere dalla evidente non configurabilità a favore
del Pelosi della intenzione di eliminare una situazione di fatto ritenuta
immorale (che costituisce il richiesto elemento soggettivo dell'attenuante),
atteso che egli stesso di tale situazione immorale era ampiamente e volontariamente
partecipe – e in senso più spregevole, perché mosso da intento
di lucro – correttamente la Corte ha rilevato che «la dimostrata
scissione tra la prima fase della vicenda e la finale azione omicida rende
chiara l'inesistenza dell'attenuante».
Per quanto riguarda la circostanza
di cui all'art. 62 n° 2 C.p. la Corte d'appello ha osservato che non
può invocare la provocazione chi, in relazione al fatto commesso,
si sia posto in una condizione di immoralità, perché l'ordinamento
non può tutelare situazioni giuridicamente o moralmente illecite.
E ha rilevato altresì che ai fini della configurabilità dell'attenuante
deve necessariamente esistere un nesso di causalità tra il fatto
ingiusto del soggetto passivo e la reazione dell'agente, il che postula
un rapporto di proporzione, o almeno di non grave sproporzione, tra il
primo e la seconda.
Sulla base di tali considerazioni
di diritto, sostanzialmente conformi al costante orientamento giurisprudenziale,
la Corte di merito ha osservato che, accertata in fatto la conoscenza,
da parte del Pelosi, delle tendenze omosessuali attive del suo accompagnatore,
e la libera accettazione, per un compenso in denaro, di intrattenere con
lui rapporti innaturali, non può configurarsi come fatto provocatorio
– ai fini dell'attenuante in esame – la richiesta di una prestazione risultata
in pratica non gradita; né il fatto ingiusto può ravvisarsi
nelle modalità della richiesta, non essendo risultato – neppure
dal racconto dell'imputato – che la libertà sessuale e l'integrità
di quest'ultimo siano state seriamente messe in pericolo dal Pasolini,
che non aveva alcuna logica ragione per farlo, anche se contrariato da
un inatteso rifiuto. A ciò ha aggiunto la Corte il rilievo – decisivo,
ad avviso di questo Collegio, per l'esclusione dell'attenuante – che, secondo
lo stesso racconto del Pelosi, «gli ultimi e più violenti
colpi furono inferti al Pasolini quando questi, prono a terra, incapace
di qualsiasi reazione, era ormai un bersaglio immobile e innocuo in balia
della furia scatenata del suo antagonista; ed è indubbio che la
determinazione omicida dimostrata dal Pelosi nella fase finale della lotta
– e ribadita dal successivo volontario sormontamento del corpo esanime
della vittima – non può, per la macroscopica sproporzione con il
presunto fatto provocante, essere ritenuta in rapporto di causalità
con lo stesso».
Per quanto concerne poi
l'attenuante di cui all'art. 62 n° 5, la Corte di merito ha esattamente
osservato in diritto che «per l'integrazione dell'attenuante in esame
è necessaria la presenza di due elementi, l'uno materiale, e cioè
l'inserimento dell'azione della persona offesa nella serie delle cause
determinatrici dell'evento, l'altro psichico, consistente nella volontà
di concorrere nella produzione dell'evento medesimo»: elementi palesemente
non ravvisabili, nella fattispecie, nella condotta del Pasolini, la quale
– in estrema ipotesi – avrebbe costituito soltanto il movente del reato.
In ordine, pertanto, a tutte
e tre le invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 C.p., la Corte
di merito ha giustificato il proprio diniego con argomentazioni congrue
e giuridicamente corrette, che non meritano, sotto alcun profilo, la censura,
per altro generica, formulata dal ricorrente.
Per quanto riguarda le circostanze
attenuanti di cui all'art. 62 bis C.p., alle quali anche si riferisce la
doglianza in esame, va rilevato che esse erano state già concesse
dal Tribunale nel giudizio dii grado. Il riferimento ad esse, da parte
del ricorrente, trova ragione, presumibilmente, nel diniego in sede
di giudizio di comparazione ex art. 69 C.p. - di una prevalenza delle attenuanti
medesime sulle aggravanti contestate per il delitto di furto: diniego giustificato
per altro dalla Corte con valide ragioni (obiettiva gravità del
fatto: specifica pericolosità del soggetto, già altre volte
arrestato per reati del genere), non confutate dal ricorrente.
7. Con il quinto motivo di
ricorso viene denunciata la «violazione degli artt. 475 e 524 C.p.p.
per erronea, contraddittoria motivazione in relazione all'art. 85 e all'art.
98 C.p.».
Si sostiene in proposito
che «la valutazione dell'imputabilità del Pelosi effettuata
in sentenza e errata per due ordini di motivi»: il primo dei quali
«verte sull'uso che della documentazione psichiatrica e psicologica
ha fatto la Corte d'appello» (che ne avrebbe disatteso le conclusioni
attraverso un'indagine "incompleta"), mentre il secondo riguarda «l'interpretazione
dottrinale e giurisprudenziale dell'immaturità seguita dalla Corte»
(giudicata dal ricorrente «infondata in diritto, errata in dottrina
e totalmente inaccettabile in fatto»).
La doglianza è priva
di fondamento in relazione ad entrambi i profili indicati.
Procedendo per ordine logico,
va rilevato anzitutto che l'interpretazione dell'art. 98 C.p. seguita dalla
Corte di merito non merita censura.
Dispone detta norma che
«è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto,
aveva compiuto i 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di
intendere e di volere, ma la pena è diminuita». Ai fini penali
– come questa Corte ha più volte precisato – deve intendersi come
capacità di intendere e di volere l'attitudine del soggetto a rappresentarsi
l'evento verso il quale la sua azione è diretta, a discernere e
valutarne gli effetti, ad autodeterminarsi nella scelta tra i motivi che
esercitano influenza sulla sua coscienza, e quindi anche a inibirsi, frenando
l'impulso all'azione: Tale generale nozione è valida anch per i
minori tra i 14 e i 18 anni, nei cui confronti, per altro, la sussistenza
della capacità – anche nella provata assenza di infermità
influente sullo stato di mente – non può mai essere presunta [...]
e deve in ogni caso essere accertata dal giudice, che deve a tal fine considerare
il grado di sviluppo intellettivo e di formazione del carattere, la capacità
di intendere l'importanza di certi valori etici e il dominio su di sé
che il soggetto abbia acquisito, l'attitudine a distinguere il bene dal
male, il lecito dall'illecito, e a determinare Iiberamente la propria condotta
per motivi consci [...]: l'evoluzione richiesta non deve per altro confondersi
con una completa maturità (che si realizza di norma assai più
tardi), bensì con quel grado di maturità nel campo intellettivo,
etico e volitivo sufficiente a rendere il minore consapevole del disvalore
sociale dell'atto e capace di determinare in relazione a esso la sua condotta.
[...]
8. Con il sesto motivo di
ricorso viene denunciata la «violazione degli artt. 475 e 524 C.p.p.
in relazione alla violazione degli artt. 624, 625 n° 761 n° 2 e
5 e artt. 626 C.p., per erronea, contraddittoria motivazione e applicazione
della legge». Si censura in particolare che la Corte abbia ritenuto
«sussistere il delitto di furto pluriaggravato, laddove trattavasi
tutto al più di furto d'uso non punibile per carenza di querela».
La censura - redatta nei
riportati succinti termini - è priva di giuridico fondamento.
[...]
9. Per le considerazioni
che precedono il ricorso del Pelosi deve essere rigettato, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma alla Cassa delle ammende: somma che questa Corte, tenuto conto
delle risultanze, determina in lire centomila [...]
Corte composta da: Elio Siotto,
Presidente; Consiglieri: Franz Sesti, Leopoldo Moleti, Francesca Pintus,
Renato DeTullio.
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SUL
PROCESSO
A
PINO PELOSI
VEDI
ANCHE
Introduzione,
di Angela Molteni
Cronologia degli eventi
processuali
Un delitto politico,
di Giorgio Galli (integrale)
L'interrogatorio dell'imputato
Pelosi del 2 novembre 1975
La
controinchiesta dell'«Europeo»
del
21 novembre 1975
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L'incredibile reo
confesso, di Paolo Berti
Pelosi e gli avvocati,
di Paolo Berti
Non si escludono ipotesi
diverse nella meccanica
dell'uccisione di Pasolini, di Duilio Pallottelli
I sei errori della
polizia, di Gian Carlo Mazzini
Il testimone misterioso,
di Oriana Fallaci
E' stato un massacro,
di Oriana Fallaci
Perizia medico-legale
sul corpo di Pasolini. Note di parte alla relazione peritale d'ufficio
La deposizione di Oriana
Fallaci al processo istruttorio
L'arringa
dell'avvocato
Guido
Calvi
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La parte civile ritira
la sua costituzione
La personalità
di Pino Pelosi
Ricostruzione dell'assassinio
La presenza di più
aggressori
La personalità
e il mondo ideale di Pasolini
"Il romanzo delle stragi"
Dalla sentenza di primo
grado, 26 aprile 1976
Dalla sentenza della
Corte d'Appello, 4 dicembre 1976
Dalla sentenza della
Corte di Cassazione, 26 aprile 1979
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SUI
PROCESSI
VEDI
ANCHE
Cronologia, ordinata
per anno
Cronologia, ordinata
per imputazione
Documenti relativi al
processo a Pasolini, reo di vilipendio alla religione di Stato per il film
La
ricotta
Fonti di ricerca e
documentazione
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