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Corte di appello
di Roma
SEZ. I
Memoria
per PIER PAOLO PASOLINI (udienza
28 aprile 1964)
I
La pellicola di Pasolini
ci descrive la lavorazione di un film sulla Passione di Cristo.
La boria del regista, la
cameratesca sguaiataggine e bruta incoscienza degli attori e comparse di
quel film in lavorazione fanno constrasto con la santità del tema.
Il Pasolini ammonisce la
superbia del regista e il materialismo della troupe con lo scatenare sulla
scena un tonante Dies Irae.
Contemporaneamente, il Pasolini
centra un personaggio che per essere nella vita persona umile tanto da
serenamente accettare la derisione dei compagni di scena, altruista tanto
da cedere il proprio cestino alla affamata famiglia, generoso tanto da
perdonare il cagnolino che gli ha rubato il cibo, timorato tanto da segnarsi
dinanzi alle immagini sacre, è l'unico degno di accostarsi con questa
sua ingenua e primitiva umanità all'oggetto di quel film in lavorazione,
e fa di lui il protagonista della propria pellicola.
Contemporaneamente ancora,
riscatta la vanagloriosa anima dell'immaginato regista della Passione coll'attribuirgli
la paternità di sacre scene di mirabile effetto, in cui domina una
religiosa umiltà, quale solo poteva raggiungere un artista capace
di attingere ispirazione a pure sorgenti come la primordiale poesia di
Jacopone da Todi, e le oneste pitture del Pontormo
e di un Rosso Fiorentino.
II
Dov'è, dunque, una
volontà di vilipendere?
La sentenza, che pur dà
atto al Pasolini di avere creato scene sacre di assoluta bellezza, ritiene
di rinvenire la prova di una volontà di vilipendere nella rappresentazione
che il Pasolini stesso porge del comportamento triviale del regista degli
attori e delle comparse durante la descritta ripresa della passione.
Consapevole, però,
che elementi di vilipendio non possono rinvenirsi nella descrizione di
un comportamento altrui se non a condizione che l'autore manifesti la volontà
di approvarlo, essa afferma - per configurare il reato - che il Pasolini
avrebbe artificiosamente creato quell'atmosfera di religiosità pura
per meglio sfogarvi la propria derisione.
III
Senonché, la sentenza
non si avvede che nell'opera di Pasolini vi è uno scontro fra il
bene e il male e che lo spirito di bassa lega e la trivialità che
egli fotografa da obiettivo cronista, appartengono soltanto ai personaggi
"cattivi" che tutte posano a vile, mentre il protagonista di Pasolini,
l'eroe, di Pasolini, è il tradizionale personaggio "buono".
Questi, infatti, domina
la scena e conquista l'anima dello spettatore con la sua natura semplice
e buona che passa indenne attraverso le prove cui è sottoposta.
Alla fine trionfa: coloro
che avevano impersonato indifferenza, vanagloria e matta bestialità
sono ridotti al silenzio della sua morte; negli attimi di sgomento che
seguono tutti i presenti sul set, come in sala, sono tratti a riflettere
i significati della Passione.
E' in questo momento di
cristiano accostamento dell'umano al divino attraverso la morte di un misero,
che le suggestive scene sacre poco innanzi realizzate da Pasolini manifestano
la loro ragione d'essere nella trama del suo racconto.
Non si può affermare,
dunque, senza cadere nella contraddizione e nell'arbitrio, che l'atmosfera
di religiosità di quelle scene sacre fosse stato un maligno artificio.
Non sarebbe stato possibile,
invero, di realizzare l'accostamento dell'umano al divino che la sentenza
vede nel messaggio di Pasolini, senza la volontà di esaltare, e
non di deridere, entrambi i valori.
IV
La volontà di Pasolini
e lo scopo del suo film non era, dunque, di vilipendere, ma di esaltare
il drammatico suggestivo contrasto.
Del resto l'intiera opera
letteraria del Pasolini non è in chiave con l'interpretazione della
sentenza, confermandone, così, l'errore.
E' notorio, infatti, che
il Pasolini ha posto la propria indiscussa capacità artistica al
servizio delle legittime aspirazioni sociali degli oppressi, appoggiando
il proprio pensiero sullo spirito evangelico. L'interpretazione della sentenza
è infine contraddetta dal comportamento di Pasolini nel processo,
perché egli negò di aver commesso e di aver voluto commettere
il delittuoso fatto imputatogli: la spregiudicatezza dell'opera e della
vita del Pasolini rendono evidente che egli sarebbe stato pronto a bruciare
sul rogo piuttosto che rinnegare il proprio pensiero e le proprie azioni.
Roma, 20 aprile 1964
Avv. Ferdinando Giovannini
Avv. Celso Tabet
Avv. Giuseppe Berlingieri
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