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Corte di appello di Roma
MOTIVI dell'appello interposto
dal sig. PIER PAOLO PASOLINI contro la sentenza pronunziata il 7/3/1963
dal Tribunale di Roma (sezione IV Penale) che lo dichiarò colpevole
del reato di cui all'art. 402 C.P. condannandolo alla pena di mesi quattro
di reclusione, in concorso delle circostanze attenuanti generiche.
I
Un film, come ogni opera
d'arte, deve essere osservato col metro che la cultura appresta all'interpretazione
evitando di isolare dal contesto intero dell'opera particolari sequenze
o brani di dialogo che, rescisso ogni rapporto col dramma, possono suggerire
considerazioni aliene dallo spirito del dramma medesimo e da questo stesso.
La prima osservazione, dunque
che si deve fare a proposito della sentenza impugnata è che essa
anziché considerare il film nella sua interezza ne ha enucleato
alcune sequenze e le ha considerate come a sé stanti.
Questo modo di impostare
e di risolvere il problema giudiziario costituito dall'accusa mossa al
Pasolini si manifesta anche nella contraddittorietà che si coglie
nella sentenza. La quale, infatti, presenta tutta una prima parte in cui
la ricostruzione della storia narrata dal film e dello spirito che la sostiene
è svolta in maniera aderente alla realtà, mentre nella seconda
parte si procede indipendentemente dalle premesse e si perviene a conclusioni
le quali contrastano con la prima.
La sentenza, infatti, dopo
aver osservato che "questa, per sommi capi, la trama del film che di per
sé non appare vilipendiosa della religione cattolica, cui del resto
è estranea, pur se è dato cogliere un signifcato vagamente
religioso della morte del protagonista, il quale con le sue sofferenze
induce facilmente a pensare alla morte di Cristo, pure condannato da una
società ottusa e sorda ad una fine ignominiosa", afferma che "nulla
dunque, è da osservare e da eccepire nella trama del film e in definitiva
sul significato del messaggio sociale in esso contenuto, così come
lo ha inteso profilare e materializzare Pasolini dando vita al suo personaggio
protestatario".
In un secondo momento, poi,
afferma che: "allo spettatore non sfugge, davvero, la mistica sacralità
delle scene che inquadrano Stracci che mangia, i suoi familiari che mangiano,
Stracci che è alla ricerca disperata di cibo: mistica della fame,
del bisogno, accentuata da una particolare musica sacra (il Dies Irae),
mistica mai dileggiata, mai derisa, mai ridicolizzata, come purtroppo accadrà
invece ogni qual volta che il regista tratterà le parti veramente
sacre del film, ogni qual volta egli si accosterà a Cristo e ai
personaggi della tradizione cristiana".
E' in questa linea di partizione
tra il "sacro" di Stracci e le parti "veramente sacre" che la sentenza
continuerà ad esporre le considerazioni critiche dalle quali deriva
la conclusione della affermazione di colpevolezza.
Ma proprio su questa linea
si appunta la prima doglianza che muoviamo.
Questa linea, infatti, scinde
l'opera e la frazione snaturandone per ciò stesso il contenuto e
significato, mentre non tiene conto della realtà obiettiva della
narrazione cinematografica nella quale appare chiarissimo che colui che
tratta i soggetti sacri non è Pasolini ma il regista della finzione,
il regista cioè dell'opera sulla Passione.
La sentenza, cioè,
non ha considerato che il film offre per tutta la sua durata, in parallelo,
due modi di accostarsi ai drammi sacri: quello delle comparse e del regista
della finzione e quello proprio di Pasolini. Proprio l'illustrazione della
viltà dei primi col porre in evidenza la riprovazione dell'autore
della Ricotta, suscita sdegno nello spettatore.
Ci pare, dunque, di poter
affermare che quando la sentenza formula il quesito a chi le sconvenienze
dovessero attribuirsi e pone a base della propria scelta l'argomento fallace
della evidenza, trascura in realtà l'indagine prima di vedere, cioè,
in quale dei due campi le sconvenienze erano rappresentate: se, cioè,
nel campo di Orson Welles o se in quello del Pasolini.
Vogliamo dire con ciò
che l'affermazione della sentenza secondo cui in questa o in quella scena
i vari attori concorrenti a rappresentare la nobiltà delle rapprensentazioni
sacre terrebbero, con parole, gesti o musiche od esclamazioni, un contegno
plebeo contraddicente o disdicevole alla elevatezza artistica del compito
ad essi spettante nel concetto dell'autore del film sacro, si sarebbe potuta
esprimere solo nel caso in cui gli attori medesimi nell'atto di comporsi
a formare e realizzare i quadri sacri avessero recato nel campo dell'obiettivo
della macchina da ripresa la variante, ad esempio, di un Cristo con la
pipa in bocca (come sarebbe potuto avvenire nella composizione dei quadri
del Pontormo e del Rosso
Fiorentino).
Queste considerazioni diordine
generale ci esimerebbero dal riferirci alla casistica dettagliata delle
sequenze sulle quali il Tribunale si è soffermato in modo particolare,
tuttavia per ragioni di completezza, riteniamo utile far capo a qualcuna
di queste.
Così è evidente
che non è Cristo che sbotta a ridere, ma il meschino attore che
lo interpreta, anzi il meschino attore che interpreta vilmente il Cristo
profanamente raffigurato dal Pontormo, mentre "i vari bivacchi delle comparse
- come rileva la sentenza - durante le pause di lavoro, sulle croci poggiate
a terra; che, pur pezzi di legno, strumenti di lavoro, rimangono tuttavia
sacre espressioni della religione destinate di lì a poco a far rivivere
la Passione e Morte di Cristo" non sono che atteggiamenti di cialtroneria
picara della troupe in ozio.
Così, anche, il grido
di "via i crocefissi" non è un motivo insieme a tutti gli altri
simili ("la corona", "portate su le croci", "il ladrone buono" ecc.), non
sono che motivi ricorrenti usualmente sui set che - nel caso di specie
- sottolineano quasi musicalmente i passaggi o risvolti dell'azione con
effetti che volevano essere semplicemente o innocentemente comici, di una
comicità di stile charlottiano.
Motivo di comicità
che si ripresenta nella scena dello Stracci che corre verso la ricotta
e ne ritorna, sempre con ritmo charlottiano determinato dalla necessità
di descrivere le ansietà di estinguere la fame, interrotto però
due volte, da un'indiscutibile manifestazione di religiosità offerta
da quel personggio candido e umile che si segna nel passare davanti ad
una icona.
In ogni momento c'è
qualcosa che ricorda la finzione: quando si inchiodano le croci, ed una
comparsa avverte per burla: "mo' ti inchiodo davvero", quando alla minaccia:
"ti scomunico" corrisponde una risata, quando alla corona evocata sul set
col tono ambiguo dell'ironia popolare romanesca segue la sequenza in cui
la corona appare sola, e solenne sullo sfondo di Roma: quando le musiche
si scompongono e si ricompongono in concomitanza con lo scomporsi o il
comporsi delle comparse che impersonano quella della fantasia dei due pittori;
quando le tre croci spariscono all'inzio della striptease.
Lo "stacco", d'altra parte,
tra la finzione e la verità del regista più che da questi
fatta
o da quelle immagini nasce dalla polemica che il regista medesimo sostiene
con coloro che respingono la validità della tradizione religiosa.
II
Non indugiamo in questa analisi,
per il timore di cadere anche noi nell'errore di far opera che nella sua
frammentarietà sminuirebbe la interezza del film e del racconto
contenuto in esso, che ha un fine particolare che la sentenza riconosce
allorché afferma "La Ricotta è, dunque, la storia
di Stracci, un uomo disgraziato, indifeso, abbandonato a se stesso, ma
fondamentalmente buono e generoso, che è costretto a lavorare anche
quando è malato; che cede il cibo datogli da chi lo ha precariamente
ingaggiato come comparsa, alla sua numerosa povera famiglia; che sopporta
il duro lavoro sotto i morsi feroci della fame della quale mai è
riuscito a riscattarsi e se un espediente escogitato e attuato fra una
pausa e l'altra di lavoro, gli consente di disporre di mille lire, egli
non esiterà ad impiegarle interamente nell'acquisto di ricotta".
Se, dunque, la Ricotta
è la storia di Stracci, della sua umanità sventurata, non
vi è possibilità di scorgere nel film una chiamata in causa
della religione. Tanto è vero che i primi giudici stessi riconoscono
che "può convenirsi con Pasolini quando egli afferma che la parte
religiosa del film fa da cornice all'opera".
Vogliamo rilevare, a questo
punto, che ogni qual volta la sentenza si pone il problema se possa "seriamente
attendersi la giustificazione per quanto concerne le musiche, che trattasi
di incresciosi ma non voluti errori di esecuzione, per quanto concerne
la sguaiata risata del Cristo, che non questi ma la comparsa che lo interpreta
intende irridere ai suoi compagni di lavoro, ecc.", opera una scelta che
risulta, però, sempre immotivata, basata soltanto cioè su
una pura affermazione o su una conclusione non preceduta da alcuna richiesta
.
Eccone un esempio: "invero,
con il ripetuto oltraggio della musica, con la risata sguaiata del Cristo-comparsa,
con gli insulti rivolti ai personaggi sacri della Passione del Pontormo,
è in realtà il Cristo degli Altari, il Cristo della tradizione
a essere dileggiato, schernito, deriso".
Eccone un altro: "la religiosità
che Pasolini connatura al presonaggio è, dunque, una religiosità
che rispetto alla entità cui è stata volutamente contrapposta
è in verità chiaramente antireligiosa, in quanto concretatasi
in azioni vilipendiose del bene tutelato al quale si pone col suo racconto
in antitesi". Laddove, a proposito del primo esempio, si può rilevare
che non vi è una iconografia religiosa ufficiale e che né
religione o spirito religioso si compendiano nelle immagini di maniera
da chiunque disegnate; mentre a proposito del secondo esempio si può
rilevare che non vi è nel film contrapposizioene antitetica fra
la religione di Stracci e religione del Cristo, ma solo empietà
delle comparse e religiosità evangelica di Stracci.
Ma la sentenza non solo opera
questa scelta immotivatamente, quando anche, nel commentare le singole
scene criticamente, perde di vista, l'essenza dell'obiettivo del film che
era quallo di indicare e fustigare l'assenza di umanità di cui è
impregnato il mondo cinematografico, solo preoccupato di realizzare incassi
colossali ed insensibile, invece, fino alla empietà, anche nelle
opere di argomento religioso.
La sentenza non considera
a questo proposito che far ciò era indispensabile che il regista
descrivesse - in una parte che fa da cornice al film - gli atteggiamenti
disdicevoli del regista e degli interpreti del film sacro.
Cio tanto più, in
quanto la sentenza riconosce che "l'attenzione dello spettatore eè
polarizzata sul personaggio principale dell'episodio, rappresentato da
un certa Stracci, povero, misero individuo che nel film è destinato
formalmente a impersonare il buon ladrone e che nella vita reale costituisce
il simbolo cristallino di quel sottoproletariato senza mezzi e senza educazione
che la società costringe ai margini del vivere civile e lo stato
non aiuta e non tutela; di quel sottoproletariato, cioè, che campa
alla giornata, è totalemente privo di mezzi necessari per la propria
elevazione fisica e spirituale e che lavora, suo malgrado, solo quando
sporadicamente ne ha l'occasione".
E riconosce altresì
che "tale religiosità il regista ha evidenziato quando mano a mano,
sequenza per sequenza, ha innalzato Stracci, che pur nel film doveva impersonare
il buon ladrone, alla dignità di Cristo terreno, dell'uomo simbolo
che, morendo in croce dileggiato e deriso, soltanto nella morte trova il
mezzo di dimostrare la propria esistenza".
Queste ultime considerazioni
e ciò che diremo in seguito muovono la nostra lagnanza relativa
al problema del dolo, secondo noi trascurato completamente nella sentenza.
Questa non si è resa
conto della contraddizione insita nell'accusa formulata a carico di Pasolini:
da un lato, il riconoscimento giuridico che nell'opera incriminata non
si offendono persone o cose della religione cattolica; dall'altra l'accusa
o almeno una delle accuse che si dileggiano, tenendoli per vili, simboli
e persone della religione cattolica.
Questa contraddizione era
ed è sintomatica di una incertezza di concetti su cui si confondono
persone con personaggi, dogmi, sacramenti e riti con le rappretazioni pittoriche
prese a modello da alcuni dei molti dipinti ispirati a figure e fatti delle
sacre storie.
Ciò che, unitamente
alla caratteristica che il reato di vilipendio riveste nel caso in specie
come fatto di coscienza, di cultura e di arte, rendeva necessario un esame
approfondito del dolo, della manifestazione inequivoca cioè di coscienza
e di volontà dirette a produrre l'evento.
Recensioni numerose avevano
seguito immediatamente la programmazione del film, in nessuna delle quali
vi erano accenni che potessero far supporre che il film stesso avesse destato
non diciamo "certezze" ma "supposizioni" di elementi vilipendiosi della
religione.
Sono in atti le copie fotostatiche
dei maggiori quotidiani nazionali, compresa la stampa più propriamente
qualificata per una valutazione dell'opera sul piano del rispetto verso
la religione cattolica, mentre è in atti anche la qualifica che
il Centro Cattolico Cinematografico assegnò al film, nella quale
ogni ipotesi persino di irriverenza nei confronti della religione è
esclusa espressamente. Non vogliamo dire, con ciò, che questi pareri
dovessero condizionare il giudizio del Tribunale, ma soltanto che essi
dovevano essere tenuti presenti e discussi, non fosse altro che come manifestazione
di "intelligenze critiche" da parte di persone versate in modo particolare
nella valutazione delle opere d'ingegno.
D'altra parte, il mondo di
Pasolini, poeta, scrittore, critico, filologo, regista, non poteva non
costituire uno degli elementi-base da valutare in relazione a quella coscienza
ed a quella volontà di cui abbiamo fatto cenno.
III
Una delle tesi affacciate
dalla difesa era relativa al problema se il film, a considerarlo secondo
le tesi accusatorie, fosse trasceso davvero da un contenuto genericamente
blasfemo a quello sempre generico ma di grado superiore del vilipendio.
Nessun accenno vi è
nella sentenza a questo problema, né all'altro relativo all'evento
diverso da quello voluto dall'agente mentre appare esagerata la pena comminata
in relazione alla "fondata fiducia" che la sentenza nutre nella certezza
che Pasolini "si asterra' nel futuro dal commettere utleriori reati" ed
alla considerazione che comunque sia non è negabile che questo problema
giudiziario si presenta in termini di cultura e poesia, insomma, di arte
e libertà.
IV
Si sottopene alla Corte l'esame
della necessità di accogliere la richiesta di rinnovazione almeno
parziale del dibattimento, al fine di esibire ulteriori pareri critici
sul film e di dar modo a persone particolarmente qualificate, quali tra
gli altri, Don Francesco Angelicchio del Centro Cattolico Cinematografico
e Padre Grasso, professore di teologia nell'Università Gregoriana
di esprimere il loro pensiero in proposito e soprattutto sui sentimenti
di religiosità che animano il regista e sui motivi che hanno indotto
i padri francescani di Assisi a commettere al Pasolini la regia di un film
dal titolo Il Vangelo secondo S. Matteo".
Roma 30 maggio 1963
Avv. Ferdinando Giovannini
- Firmato
Avv. Giuseppe Berlingieri
- Firmato
Depositata in cancelleria
Roma lì 30/5/1963
Il Cancelliere - Firmato |