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Procura Generale della
Repubblica
presso la
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Motivi a sostegno del ricorso
per cassazione proposto dal P.M. il 6 maggio 1964 avverso la sentenza della
Corte di appello di Roma - I sezione - dello stesso giorno, con la quale,
in riforma di quella del Tribunale di Roma del 7/3/1963, PASOLINI Pier
Paolo veniva assolto dal delitto di vilipendio della religione dello Stato
perché il fatto non costituisce reato.
FATTO E SENTENZE
Pier Paolo Pasolini veniva
tratto a giudizio del Tribunale di Roma per avere, nel febbraio 1963 in
Roma, pubblicamente, vilipeso la religione dello Stato, in quanto, quale
soggettista e regista dell'episodio La ricotta del film RoGoPaG,
col pretesto di descrivere una ripresa cinematografica, aveva rappresentato
alcune scene della passione di Cristo, dileggiandone la figura ed i valori,
sia col commento musicale che con la mimica, il dialogo e le altre manifestazioni
sonore, nonché tenendo per vili simboli e persone della religione
cattolica.
Il Tribunale di Roma, con
sentenza del 7/3/1963, condannava il Pasolini a mesi 4 di reclusione con
i benefici di legge, per il delitto ascrittogli, e su appello dell'imputato,
la Corte di appello in Roma, con sentenza del 6 maggio u.s., lo assolveva
perché il fatto non costituisce reato.
Contro la detta sentenza
viene proposto ricorso per cassazione per il seguente motivo
VIOLAZIONE DELL'ART. 402
C.P.
La corte di appello, dopo
di avere considerato che la sentenza impugnata aveva riscontrato esservi
vilipendio alla religione dello Stato perché il Pasolini nel suo
film, aveva riprodotto con irriverenze, le sconcezze, gli atteggiamenti
blasfemi, il turpiloquiio a cui si erano abbandonati tutti coloro che avevano
partecipato come registi, attori, comparse ecc., durante la produzione
di un film in cui veniva rappresentata la Passione di Cristo, nel presupposto
che il Pasolini per poter deridere la religione dello Stato aveva preso
il pretesto della produzione di un film, alcuni squarci di vita contemporanea
come viene vissuta nell'ambiente cinematografico durante la produzione
di un film, nonché l'eterno contrasto tra i ricchi e i poveri, tra
i fortunati e i diseredati, tra i dotti (o che si credono tali) e gli ignoranti
(ma che non vogliono essere riconosciuti come tali) non poteva negarsi
all'autore la esigenza di rappresentare secondo la sua manifestazione d'arte,
quanto aveva intenzione di esprimere ed il Pasolini per tradurre scenicamente
il suo pensiero, con tutte le sue idealità ed immaginazioni, aveva
dovuto servirsi di quelle parole, di quei gesti, di quei suoni, peculiari
ai personaggi che aveva voluto rappresentare.
In altri termini, secondo
la Corte di appello, se si vuole rappresentare qualcosa di profondamente
abbietto, qualcosa di profondamente immorale, qualcosa che nel linguaggio
religioso si chiama "peccato" è ovvio che non si possa non servirsi
di quelle immagini, di quei suoni, di quelle parole che meglio diano la
sensazione dell'abiezione, dell'immoralità, del "peccato", così
che Pasolini con le scene irriverenti, blasfeme, che appaiono nel film
non ha voluto dileggiare i simboli della religione cattolica ma solo rappresentare
il modo di comportarsi del sottoproletariato delle borgate romane, da cui
vengono scelte di solito le comparse cinematografiche, di molti registi,
di molti attori anche durante la ripresa di film tratti dalla storia sacra,
facendo risaltare l'assoluta insensibilità morale di fronte alle
cose oggetto delle più profonda venerazione, ed ha voluto rappresentare
lo stato di miseria in cui vive il sottoproletariato che, per origine buona,
viene spinto al male per lo sfruttamento che su di esso esercita la classe
capitalista e per la necessità di procurarsi i mezzi necessari per
sua esistenza. Evidentemente la Corte di appello è incorsa in errore
nell'affermare che, se molte scene del film in parola erano da considerarsi
irriverenti, blasfeme e, qundi, vilipendiose, pure il fine dell'imputato
non era quello di vilipendere la religione cattolica ed ha ancora omesso
di dare una qualsiasi motivazione sull'esistenza del fine asserito dal
Pasolini.
L'art. 402 C.P., punisce
chi pubblicamente vilipende la religione dello Stato ed oggetto specifico
della tutela penale è il pubblico ineteresse di proteggere la religione
cattolica-apostolica-romana, considerata (in se stessa) nelle sue credenze
fondamentali, quali l'idea di Dio, i dogmi della Chiesa, i suoi sacramenti,
i suoi riti ed i suoi simboli, ed indipendentemente dalle sue manifestazioni
esteriori. La tutela penale della religione cattolica-apostolica-romana
viene ricondotta sotto quella del sentimento religioso come patrimonio
morale di un popolo, come forza spirituale operante nella nostra società
e concorrente al perseguimento dei fini dello Stato. Il sentimento religioso
è inteso come una entità che trascende i limiti del patrimonio
morale e individuale, per assurgere ad interesse generale. Non tanto fenomeno
della coscienza collettiva quanto vero e proprio fenomeno sociale, onde
i delitti contro il sentimento religioso sono, nel sistema del codice penale
vigente, considerati come offesa ad un interesse collettivo.
L'elemento materiale del
delitto è, pertanto, il mostrare di tenere a vile e più precisamente
esporre con manifestazioni di disprezzo, di ingiuria grossolana e volgare,
di contumelia, di dileggio la religione dello Stato, che è la religione
cattolica-apostolica-romana, perché professata dalla stragrande
maggioranza del popolo italiano. Qualunque forma di manifestazione del
pensiero e del sentimento (atti, gesti, parole, disegni, immagini, suoni)
assume il carattere della derisione, del disprezzo, del dileggio, dello
scherno quando l'agente mostri di tenere a vile la religione cattolica-apostolica-romana,
specificatamente tutelata dalla legge.
Il vilipendio, per aversi
la figura criminosa di cui all'art. 402 C.P., sussiste non solo quando
l'offesa investe tutta la materia che forma oggetto della fede cattolica,
- l'idea di Dio, i dogmi della Chiesa, i suoi sacramenti, i suoi riti,
i suoi simboli - ma altresì quando ne siano investiti uno o più
punti. L'elemento psichico, come si evince dalla relativa disposizione
di legge, consiste nel dolo generico e questo sussiste quando sia accertata
la commissione cosciente e volontaria di atti, di parole, di scritti, o
di altra forma di manifestazione del pensiero e del sentimento oggettivamente
vilipendiosi contro la religione cattolica, che è la religione dello
Stato. Non dolo specifico, quindi, essendo sufficiente la coscienza e la
volontà del fatto, la volontà cioè dell'azione rivolta
alla produzione dell'evento lesivo con la piena consapevolezza della idoneità
della condotta a produrre il risultato. Il motivo, lo scopo, che spinge
all'azione, nella formazione dell'intenzione, è il fine che il soggetto
si propone di raggiungere con l'azione e costituisce la ragione del delinquere.
Il motivo aderisce all'elemento subiettivo del reato, ma non è parte
costitutivo di esso: precede e genera il dolo, ma non è il dolo,
che, qualunque sia il motivo dell'azione, è uguale sempre non potendo
che risultare dagli elementi che la legge richiede per la sussistenza di
esso. In altri termini, non deve confondersi sul piano giuridico il movente
psicologico o motivazione dell'azione ed il dolo. Il movente o il fine
del reato è motivo normalmente irrilevante, mentre il dolo è
la causa, cioè l'elemento psichico, volitivo che determina immediatamente
l'azione.
Se tali principi giuridici
sono esatti l'affermazione di responsabilità di Pier Paolo Pasolini
da parte della Corte di appello doveva essere confermata.
Non vi è dubbio che
il film La ricotta nel suo complesso, e in alcune particolari sequenze,
come del resto ha ritenuto la stessa Corte d'appello, sia obiettivamente
vilipendioso della religione cattolica-apostolica-romana.
Il film rappresenta una giornata
di lavoro di una équipe di attori e comparse per la ripresa cinematografica
in esterno di alcune scene della passione e morte di Gesù Cristo.
Il personaggio principale è un tale Stracci, povero ed affamato,
che dovrebbe rappresentare il buon ladrone, ma secondo l'immaginazione
dell'autore rappresenta il sottoproletariato che è costretto per
la sua miseria a vivere ai margini della vita sociale e che lavora solo
quando ne ha l'occasione. Lo Stracci viene raffigurato come un semplice
e un istintivo, ma buono e generoso tanto da essere costretto a lavorare
seppur ammalato, che cede il cibo a lui spettante come comparsa ai membri
della sua famiglia, che sopporta il lavoro sotto i morsi della fame e,
quando una fortuita circostanza, la vendita di un cane non suo, gli consente
di avere mille lire, egli le impiegherà senza esitazione, nell'acquisto
di ricotta: la mangerà avidamente insieme ad altri cibi che in abbondanza,
per scherzo o per derisione, gli offrono i compagni di lavoro. L'assurdo
e spasmodico ingoiamento della ricotta e degli altri cibi lo condurrà
subito dopo a morte, quando inchiodato sulla croce ed innalzata con le
altre sulle colline che dovrebbero significare il Calvario, sta per dare
vita alla scena finale della passione e morte di Cristo e dei ladroni.
Il film si chiude con la seguente considerazione del regista: "povero Stracci,
la sua morte è stato il solo suo modo di fare la rivoluzione".
La trama del film non è
in alcun modo vilipendiosa per la religione dello Stato e nessuna osservazione
penalmente rilevante può farsi sul contenuto sociale del messaggio,
creandosi un personaggio protestatario, ma tutto il film si svolge nelle
sue scene, nelle sue inquadrature, nelle sue sequenze e nei suoi commenti
musicali e verbali in maniera tale che la religione cattolica risulta dileggiata
e derisa nei suoi simboli e nelle sue manifestazioni più toccanti
ed essenziali.
Basti pensare ai due quadri
viventi, realizzati a colori perfettamente limpidi, e riproducenti due
opere pittoriche rinascimentali del Rosso
Fiorentino e del Pontormo.
Essi rappresentano due deposizionik che, per la purezza dei colori, per
l'ascetismo promanante dalle immagini e per il contenuto altamente religioso
riferitesi al momento della deposizione del Cristo, che viene staccato
dalla croce e mestamente composto dalle pie donne, suscitano un indescrivibile
senso di venerazione e di misticismo, per cui lo spettatore è tutto
preso da questa religiosa atmosfera partecipando alla scena della passione
che rivive sullo schermo.
L'atmosfera religiosa attraente
creata viene distrutta con una irrisione tanto grave quanto immotivata.
Al quadro vivente della deposizione
del Rosso Fiorentino viene accoppiato come commento musicale un "twist"
e poi un "cha-cha-cha" e il serafico volto del Cristo, serenamente composto
nell'immagine della morte, proprio nel momento di più profondo e
mesta religiosità della scena, si contrae in un riso sguaiato, appena
la Madonna ha finito di ripetere i toccanti versi di Jacopone da Todi:
"Figlio, l'alme ti è uscita...".
Alla deposizione del Pontormo
viene accoppiato, come commento musicale, pure un ballabile e l'atmosfera
religiosa già così turbata viene definitivamente diradata
per l'ilarità provocata dalla caduta del Cristo a terra tra le sguaiate
risate delle altre comparse, a cui segue sferzante ed ingiurioso sul Crocefisso,
sulla Madonna, sui Santi ritratti di volta in volta in primo piano il grido
di "cornuti, cornuti, cornuti".
Altre sequenze debbono essere
considerate vilipendiose: i vari bivacchi delle comparse, durante le pause
di lavoro sulle croci poggiate a terra che, pur pezzi di legno, rimangono
tuttavia sacre espressioni della religione; i figli di Stracci, seduti
sul prato a mangiare, vengono invitati da un Santo con veste lugna ed aureola
- un santo pederesta - a seguirlo; il regista che chiede la corona di spine
gridando "la corona" ed il grido passa di bocca in bocca fino a quando
la parola "corona" sara' ripetuta col tono di chi parla di cosa che ormai
ha fatto il suo tempo e arreca fastidio e seccature; il regista, pretestuosamente,
griderà "via i crocefissi", il grido è ripetuto da figure
in primo piano che appaiono in una successione di stacchi, così
che non risulta la trasmissione di un ordine, ma il diffondersi di un grido
unanime "via i crocefissi" ed il grido blasfemo viene ripetuto financo
da un cane lupo, dando al suo abbaiare la voce cupa di un uomo, il segno
della croce, che lo Stracci ripete per due volte nella sua corsa comica
alla Ridolini per l'acquisto della ricotta, è un segno irriverente
e blasfemo per la religione dello Stato; infine una non redenta Maddalena
effettua lo spogliarello fino a denudarsi mentre l'uomo, che è inchiodato
sulla croce e che rappresenta il crocefisso, ritmicamente e lubricamente
sussulta per poi abbandonarsi sulla Croce nell'estasi dell'eiaculazione.
Da tutto ciò si evince
in modo chiaro che l'opera di Pasolini è una grossolana derisione
della religione nella sua fondamentale credenza, nei suoi mistici riti,
nella sua essenza e se si esclude un fine specifico di vilipendere la religione
- fine non richiesto per la configurabilità del reato previsto dall'art.
402 C.P. - non si può non riconoscere che egli ha avuto piena consapevolezza
dell'offesa che alla religione derivava dagli atti di vilipendio volontariamente
commesso.
I fini leciti o legittimi,
cui secondo la sentenza impugnata si sarebbe ispirata l'opera di Pasolini,
cioè di aver voluto rappresentare il modo di comportarsi del sottoproletariato
delle borgate romane, di molti attori e registi durante la lavorazione
di un film a soggetto sacro ovvero di aver voluto rappresentare lo stato
di miseria del sottoproletariato, non escludono né elidono la coscienza
e la volontà di offendere la religione cattolica, giacché,
voluta la condotta vilipendiosa si integra necessariamente anche l'elemento
soggettivo del reato.
La legittimità e liceità
del fine non può avere efficacia discriminante quando esso è
perseguito a mezzo di dolose azioni penalmente illecite. Pertanto, anche
se Pasolini avesse avuto il fine ritenuto dalla Corte di appello egli,
avendolo realizzato attraverso il vilipendio della religione cattolica,
avrebbe dovuto essere condannato.
Omissione di motivazione
sull'esistenza del fine proclamato dal Pasolini è la seconda censura
che si muove alla sentenza impugnata.
La Corte di appello si è
limitata ad affermare apoditticamente - sic et simpliciter - che il fine
che il Pasolini si era ripromesso di raggiungere con il suo film era quello
di consentire al sottoproletariato, da tutti ignorato, di dare testimonianza
di sé nella più eclatante e luttuosa maniera protestataria,
cioè la morte e di raffigurare la insensibilità morale dei
cineasti nel trattare argomenti del massimo rispetto e venerazione. Al
di là di questi fini apparenti e proclamati dall'imputato e per
conto dello stesso dal testa Bini la Corte avvrebbe dovuto accertare l'esistenza
di un altro fine che, se tenuto nascosto, appare, però, manifesto
in tutta la sua fraudolenza.
La volonta' di Pasolini
di dileggiare direttamente la religione cattolica risulta chiaro e preciso
avuto riguardo a tutte le situazioni artatamente create, alla scelta delle
musiche, al tono di determinate espressioni, all'inquadratura di alcune
scene. Può darsi che il fine reale di Pasolini sia stato quello
del dileggio della religione cattolica, specialmente nei confronti del
Cristo, dell'uomo che si è sacrificato per la redenzione del mondo
e che costituisce la figura più alta della religione cattolica.
Ogni altro fine proclamato
e dichiarato deve considerarsi pretestuoso, servendo a nascondere quello
che è stato il reale fine di Pasolini: il dileggio della religione
cattolica-apostolica-romana.
P.Q.M.
chiede che la Corte Suprema
di Cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata.
Roma, 21 luglio 1964
Il Sost. Procuratore Generale
Dr. Giuseppe Battiati |