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Udienza 6 maggio 1964
Corte di appello di Roma
SEZIONE I PENALE
N. 1534/63 Reg. Appelli N.
1059/64 Reg. ins. sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO SOVRANO
La prima sezione penale della
Corte di Appello di Roma, composta dai signori;
MAZZA Dott. Giuseppe - Presidente,
SCHIFALACQUA Dott. Giuseppe, TRECAPELLI Dott. Andrea, LENER Dott. Raffaele,
DE BIASE Dott. Federico - Consiglieri.
con l'intervento del Pubblico
Ministero rappresentato dal sostituto procuratore Generale della Repubblica
Sig. BATTIATI Dott. Giuseppe e con l'assistenza del cancelliere Russo Antonio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa penale a carico
di:
PASOLINI Pier Paolo di Carlo
e di Colussi Susanna, nato a Bologna il 5/3/1922, domiciliato in Roma,
Via Giacinto Carini n. 45 - ora in Via Eufrate n.9 - EUR, libero contumace
appellante
contro la senteza del Tribunale
di Roma, in data 7/3/1963 con la quale il Pasolini fu dichiarato colpevole
della imputazione di vilipendio della religione dello Stato (art. 402 C.P.)
e, con la concessione delle attenuanti generiche, condannato alla pena
di mesi 4 di reclusione. Pena sospesa per anni 5.
Reato commesso in Roma nel
febbraio 1963.
Udita la relazione del consigliere
LENER Dott. Raffaele, osserva:
IN DIRITTO E IN FATTO
Il 19/2/1963 del cinema Tor
Lupara sito in Mentana di Roma venne proiettato per la prima volta in Italia,
il film ROGOPAG, un episodio del quale, intitolato La Ricotta
aveva per soggettista e regista Pasolini Pier Paolo.
L'episodio in questione
si inizia con un appello scritto e letto dallo stesso autore del seguente
tenore: "coloro che si sentiranno colpiti cercheranno di far credere che
l'oggetto della mia polemica sono quella storia e quei testi di cui ipocritamente
si ritengono difensori.
Niente affatto: a scanso
di equivoci di ogni genere, voglio dichiarare che la storia della Passione
è la più grande che io conosca, e i testi che la raccontano
i più sublimi che siano mai stati scritti".
La trama dell'episodio La
Ricotta è la seguente:
Alla periferia di Roma si
gira un film storico-biblico. Mentre il regista - Orson Welles - se ne
sta sulla sua poltrona e impartisce gli ordini per la scena della crocifissione,
un povero lavorante, che nel film ha il nome di Stracci, cerca, fra una
pausa e l'altra della lavorazione, di mangiare la sua ricotta. Deriso da
tutti, famelico, si riempie la pancia, altroch* della ricotta, che ha potuto
acquistare, vendendo per mille lire il cagnetto di un'attrice, di tutto
quello che gli altri gli danno. Crocifisso quale buon ladrone per la scena
del Golgota, al momento dell'inizio dell'azione lo trovano morto.
L'episodio si chiude con
il commento sul tragico fatto dal regista: "Povero Stracci, la sua morte
è stata il suo modo di fare la rivoluzione".
Proiettatosi il film il
26 febbraio 1963 nel cinema Corso di Roma, dopo qualche giorno il Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Roma promuoveva contro il Pasolini
azione penale ai sensi dell'art. 402 C.P., e ordinava il sequestro della
pellicola, ritenendo che l'autore, con il pretesto di descrivere una ripresa
cinematografica, avesse rappresentato alcune scene della Passione di Cristo,
dileggiandone la figura e i valori con il commento musicale (twist e cha-cha-cha),
la mimica (riso sguaiato del Cristo in risposta ai lamenti della Madonna);
il dialogo (grido di "cornuti, cornuti" e di "via i crocifissi" ripetuti
più volte, anche da parte di un cane) ed altre manifestazioni sonore.
Tratto a giudizio per direttissima davanti al tribunale di Roma, al dibattimento
l'imputato negava di avere mai avuto l'intenzione di offendere la religione
cattolica e dichiarava che la parte religiosa del film rappresentava solo
la cornice, indispensabile per far risaltare la religiosità semplice
ed istintiva di uno Stracci, cioè di un invidividuo ai margini della
società, nei confronti di altri atteggiantesi a superuomini, che
a nulla credono, e per nulla hanno rispetto, all'infuori del proprio tornaconto
personale.
Anche il produttore del
film, Bini Alfredo, rendeva dichiarazioni analoghe, e spiegava che Pasolini
aveva inteso trattare la posizione di quegli uomini che, vivendo ai margini
della società, ancora non ne hanno subito il condizionamento.
Il Tribunale di Roma con
sentenza 7 marzo 1963 riteneva l'imputato colpevole del reato ascrittogli
e, in concorso di attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi
quattro di reclusione, condizionalmente sospesa.
Appello dei difensori:
Rilevano che si è
compiuto un arbitrario sezionamento del film, e se ne è giudicata
una parte avulsa dall'intero contesto, e soprattutto dal significato generale;
che è mancato un adeguato approfondimento del problema del dolo,
trascurando di accertare la vera intenzione espressa nel film dall'autore,
che sempre arbitrariamente il giudizio avrebbe trasceso dal significato
"genericamente blasfemo" a un supposto contenuto di vilipendio; che, trattandosi
di simboli occasionalmente allestiti per il film (i legni, la corona e
i vari personaggi) e non per il cult, non avrebbesi in essi dovuto ravvisare
i vari simboli della religione cattolica. Chiedono gli appellanti l'assoluzione
con formula piena ed in subordine la rinnovazione del dibatttimento per
sentire il parere di esperti e competenti. Tanto premesso quale narrazione
dello svolgimento processuale, ritiene la Corte che l'appello sia fondato.
Invero, dal capo di imputazione
si rileva che al Pasolini è stato contestato il reato di cui all'art.
402 C.P., per avere vilipeso la religione dello Stato, "rappresentando,
con il prestesto di descrivere detta religione, alcune scene della Passione
di Cristo, dileggiandone la figura e i valori con il commento musicale,
la mimica, il dialogo, e le altre manifestazioni sonore, nonche'é
tenendo per vili simboli e persone della religione cattolica.
Talché deve desumersene
che il vilipendio della religione cattolica, imputato a Pasolini, non è
stato concretato in atti, e parole che offendessero la religione cattolica,
considerata in sé stessa, come credenza in qualcosa di superumano,
nella propria essenza, nelle sue finalità, nelle sue affermazioni
dogmatiche, nelle sue manifestazioni rituali, sibbene nel dileggiare la
figura di Cristo e dei suoi valori, e nel tenere per vili simboli e persone
della religione stessa.
Più precisamente
la impugnata sentenza ha ravvisato gli estremi del reato contestato: nelle
scene in cui accoppia al quadro vivente, che rappresenta La
Deposizione del Rosso Fiorentino, in commento musicale a base di
twist e di cha-cha-cha (moderni ballabili in voga); nelle scene in cui
il volto del Cristo si contrae inopinatamente in una risata sguaiata, non
appena la Madonna ha finito di profferire le parole della cantica di Fra
Jacopone da Todi; nelle scene che riproducono, in un quadro vivente, La
Passione del Pontormo, allorché, ancora una volta irrompe, quale
commento musicale, un ballabile, è il Cristo, che doveva essere
ritratto nell'atto di essere deposto sulla croce, malauguratamente rovina
a terra, fra le risate delle comparse, che raffigurano gli altri personaggi
del quadro, mentre sul crocifisso, sulla Madonna, sui Santi, ritratti di
volta in volta in primo piano, si alza il grido di una voce fuori campo,
di "cornuti, cornuti, cornuti"; nelle scene che rappresentano comparse
sedute per mangiare sulle tre croci distese a terra; lo Stracci in croce
che biascica voglioso: "ho fame"; lo striptease della comparsa che interpreta
il personaggio della Maddalena, la quale finisce per mostrare discinta
i seni nudi alle tre comparse inchiodate sulla croce; nelle scene in cui
l'ordine pronunciato, con voce stanca e sommessa, dal regista, il quale
deve interrompere la ripresa di una scena per soddisfare le esigenze di
un'attrice "raccomandatissima"; "via i crocifissi", viene ripetuto più
volte, da facce diverse, e sembra trasformarzi nell'istanza di una società
imbestialita contro il Cristo degli Altari, specialmente quando è
ripetuta dal viso scomposto e arrabbiato di una donna, e perfino da un
cane-lupo, inquadrandone il viso in primo piano, e fornendogli la voce
arrochita di un uomo; infine, nella scena in cui lo Stracci, che viene
ripreso in modo che una sua corsa si trasformi in una comica fuga alla
Ridolini, si fa due volte il segno della croce, passando davanti a un'edicola
sacra.
Come, dunque, appare chiaro,
il vilipendio è stato riscontrato nella descrizione di ciò
che avviene durante la ripresa di un film a soggetto sacro, e, più
precisamente, nell'aver riprodotto le irriverenze, le sconcezze, gli atteggiamenti
blasfemi, il turpiloquio a cui si abbandonano i registi, i loro aiutanti
a dirigere e a interpretare le scene di un film in cui viene rappresentata
"La Passione di Cristo", partendo dal presupposto, come hanno ritenuto
l'accusa e la sentenza impugnata, che tali scene non sarebbero state necessarie
all'economia del film, e che il Pasolini avrebbe presto il "pretesto" di
produrre un film, dal quale facesse parte la rappresentazione della Passione
di Cristo, al solo scopo di potere irridere alla religione cattolica.
Senonché, la stessa
sentenza impugnata ha rilevato: "nulla, dunque, da eccepire sulla trama
del film, e, in definitiva, sul messaggio sociale in esso contenuto, così
come lo ha inteso profilare e materializzare Pasolini, dando vita al suo
personaggio protestatario". Ciò posto, sembra alla Corte sia facile
osservare che, una volta riconosciute quali fossero le intenzioni che muovevano
il Pasolini, e le finalità che lo stesso si proponeva di raggiungere
con la realizzazione del film; e, cioè, una volta riconosciuto che
egli volesse rappresentare, a mezzo di un film, alcuni squarci di vita
contemporanea; come essa viene vissuta in particolari e qualificati ambienti;
nonché l'eterno contrasto sempre in atto, tra i ricchi e i poveri,
tra i fortunati e i diseredati, tra i dotti (o che si credono tali), tra
quanti trascorrono il tempo fra le effimere soddisfazioni della cosiddetta
"dolce vita", e quanti trascinano la loro grama esistenza tra la dura realtà
della fame e della miseria, in istato di abiezione fisica e morale, non
si possa, poi, negare all'autore (o allo sceneggiatore, o al regista del
film), la possibilità, anzi la necessità (per quella specia
di vita autonoma che assumono i personaggi di un'opera di fantasia, non
appena siano stati concepiti dall'autore) di rappresentare scenicamente
quanto esso autore aveva intenzione di esprimere e che ciò egli
faccia servendosi di quei gesti, di quelle immagini, di quelle parole,
che meglio traducono, visivamente e audiovisivamente, il proprio pensiero,
le proprie idee, le proprie fantasie; e, conseguentemente, di servirsi
di quelle parole, di quei gesti, di quei suoni, che sono peculiari di quei
personaggi, che egli ha voluto rappresentare.
Talché, nel caso
in esame, quando il Pasolini ha voluto descrivere la primitiva rozzezza,
la insensibilità morale, il grossolano umorismo delle incolte, ineducate,
incoscienti comparse; il trionfo pseudointellettualistico di certi registi;
le bizze isteriche di certe dive; la faciloneria e l'assenza di ogni di
ogni senso di umanità di un certo mondo cinematografico, che è
mosso solo dal desiderio di speculazione, egli non poteva che far agire
e far parlare dette persone, se non nel modo che e' loro abituale.
In sostanza, se si vuole
rappresentare qualcosa di profondamente abietto, qualcosa di profondamente
immorale, qualcosa che nel linguaggio religioso si chiama "peccato" è
ovvio che non ci possa serviere se non di quelle immagini, di quei suoni,
di quelle parole, che meglio lo rappresentino, o che meglio diano la sensazione
dell'abiezione, dell'immoralità, del "peccato".
Questo, del resto, è
sempre stato il procedimento seguito da tutti gli artisti, più o
meno grandi, allorché si siano trovati nella necessità, al
fine della esteriorizzazione del loro pensiero, di rappresentare peccati
e peccatori. Così i Sonetti del poeta romanesco G.G. Belli
(che qui si cita per certe analogie che si riscontrano nelle sue opere
con il caso in esame; perché è nota la sua profonda fede
cattolica; e, perché, appena lo scorso anno, se ne è celebrato
il centenario della morte con la partecipazione alle cerimonie delle pubbliche
autorità) sono in libera circolazione, e non risulta siano stati
accusati di vilipendio alla religione cattolica, nonostante che molti di
essi, se avulsi dal complesso dell'opera e dall'idea ispiratrice, potrebbero,
veramente, apparire vilipendiosi di detta religione, dei suoi sacerdoti
(compresi i Papi, che sono tra i pi§ bersagliati), dei suoi Santi,
dei suoi riti, ritratti con grandissimo scurrilità di linguaggio,
e con supremamente oscene.
Perché? Perché
apparve evidente che in quei sonetti il Poeta non ha voluto offendere la
religione cattolica, sibbene ritrarre l'abiezione morale in cui vivevano
i popolani di Roma ("Io ho deliberato di lasciare un monumento di quello
che è oggi la plebe di Roma"), nonché la corrosiva, proterva,
pesante arguzia di quell'infimo strato sociale, che è il "profanum
vulgus" di Orazio, "la populace" di Victor Hugo, e che il Pasolini ha chiamato,
con marxistico neologismo, "il sottoproletariato", facendone il protagonista
di molte sue opere.
Diceva il Belli: "il popolo
è questo; e questo io ricopio, non per proporre un modello, ma sì
per dare un'immagine di esso, già esistente, e più, abbandonata,
senza miglioramento".
Ora sembra alla corte che
nel caso in esame il Pasolini, con le musiche profane che inopportunamente
appaiono a commento di sacre rappresentazioni (musiche, del resto, iniziate
per errore, e subito interrotte); con le risate sguaiate a cui si abbandonano
le comparse, mentre stanno rappresentando i personaggi della "Passione";
con i bivacchi approntati sulle stesse croci di legno distese a terra;
con la malevola interpretazione dell'ordine dato dal regista di allontare
dal luogo delle riprese i Crocefissi (interpretazione subito ridicolizzata
dall'essere la frase ripetuta anche da quella specie di megera - strega
dei bassifondi, che è l'ultima donna che si vede e si sente pronunziarla,
e, perfino, da un cane, al quale, non potendosi, certo, prestare sentimenti
antireligiosi, si vede attribuire la funzione di dimostrare che si trattava
di una richiesta... da cani!); con le altre scene irriverenti e blasfeme
surricordate, non abbia voluto, come invece ha ritenuto l'impugnata sentenza,
dileggiare i simboli della religione cattolica, ma solo rappresentare il
modo di comportarsi del "sottoproletariato" delle borgate romane, massimo
fornitore delle comparse cinematografiche, di molti registi, e di molti
attori, anche durante le riprese di quei colossali film, a soggetto tratto
dal vecchio e dal nuovo testamento, rivelandone e mettendone a nudo la
assoluta insensibilità morale di fronte alle cose più sacre
e degne di venerazione. Il Pasolini, inoltre, ha voluto rappresentare e
presentare lo stato di grandissima miseria materiale (che, secondo la concezione
filosofica del materialismo storico da lui professato, sarebbe la generatrice
della miseria morale) in cui versa il suddetto "sottoproletariato", il
quale sarebbe invece, originariamente e fondamentalmente buono, spinto
al male dallo sfruttamento al quale è sottoposto dai detentori delle
ricchezze, e dalla necessità primordiale di procurarsi i mezzi di
sussistenza.
Questo è il mondo
che egli voleva far conoscere, presentando sullo schermo il personaggio
che risponde al nome di Stracci, il quale, se da un lato rileva l'innata
bontà del suo animo, allorché nasconde i morsi della fame
per alleviare, quelli della propria moglie e dei propri figli; dall'altro
mostra la elasticità della sua coscienza, non esitando a vendere
ad altri cose non sue, per crepare letteramente di indigestione non appena
abbia potuto con tale mezzo fraudolento, procurarsi del cibo in abbondanza.
Che, poi, il Pasolini, sia riuscito a realizzare in pieno il suo disegno
di dar vita artistica alle sue istanze di polemica sociale, che il grezzo
materiale della trama del suo soggetto cinematografico si sia decantato
nella poetica sintesi dell'opera d'arte, non è questa la sede per
giudicare.
Del volore artistico dell'opera
del Pasolini si sono occupati i critici cinematografici della stampa periodica
nelle loro recensioni del film; qui interessa solo rilevare che nessuno
di essi, con particolare riferimento a quelli della stampa cattolica, ha
riscontrato nell'opera di Pasolini offese alla religione cattolica.
Persino il Centro Cinematografico
Cattolico, che veglia a segnalare al pubblico la moralità e l'ortodossia
religiosa dei film, ha incluso il film in questione tra quelli "sconsigliati",
e non tra quelli "esclusi", come era stato fatto per il film Viridiana,
che, denunciato per vilipendio alla religione cattolica, era stato, poi,
prosciolto il istruttoria. Così pure il Preside dell'Istituto d'Apologia
della Religione, presso la Pontifica Università Gregoriana, si è
espresso, in una lettera diretta al Pasolini, nei seguenti termini: "il
suo film mi ha fatto una grande impressione. La purezza delle intenzioni
per me non lascia dubbi. Dalla stessa realizzazione credo sinceramente
non si possa tirare la conclusione di vilipendio della religione".
Ora, non sono certamente,
osservava la Corte, né i criteri dei giornali, né i centri
cattolici cinematografici, né gli stessi sacerdoti della religione
cattolica, che possano sostituirsi ai giudici naturali nella interpretazione
della legge penale italiana. Tuttavia di tali pareri, provenienti da esperti
e da praticanti della religione cattolica, ritiene la corte che non si
possa face a meno di tenerne in debito conto.
Come pure non si può
fare a meno di rilevare che non vi furono, durante la proiezione del film
nelle pubbliche sale cinematografiche, manifestazioni di protesta e di
riprovazione da parte degli spettatori, il che dimostra che, pur essendo
la stragrande maggioranza della popolazione italiana di religione cattolica,
essa non si è sentita offesa nel suo sentimento religioso.
In base alle suesposte considerazioni,
ritiene, pertanto, la Corte che nel film in oggetto, considerato nel suo
organico complesso, e in quella inscindibilità che è propria
di ogni opera d'arte, non sussistono gli estremi del reato di vilipendio
della religione dello Stato, ai sensi dell.art. 402 C.P., e che di conseguenza
il Pasolini debba essere assolto perché il fatto non costituisce
reato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 523, 479
C.P.P.; in riforma della sentenza del 7/3/1963 del Tribunale di Roma, appellata
da Pasolini Pier Paolo, assolve lo stesso dal reato ascrittogli, perché
il fatto non costituisce reato.
Roma, li' 6/5/1964
Seguono firme
Depositata in Cancelleria
il 15 giugno 1964
Il Cancelliere F.to Giuliani
La presente copia è
conforme al suo originale
Roma, lì 17/12/1964
F.to il Cancelliere |