Sentenza n.
328 - Registro Generale n. 22775/64
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
La Corte Suprema di
Cassazione
SEZIONE 3
PENALE
Composta degli Ill.mi
Signori: BACCIGALUPI Mario - Presidente, MUSCOLO Domenico, LEOGOTTI
Giovanni, ODORISIO Casimiro, PERNIGOTTI Pio, DE MICHELI Vincenzo,
MARTINELLI Carlo - Consiglieri
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Sul ricorso
proposto dal P.M. contro Pasolini Pier Paolo avverso la sentenza
6/5/1964 della Corte di Appello di Roma che, riformando quella del
7/3/1963 del Tribunale di Roma, assolveva Pasolini Pier Paolo
dall'imputazione di vilipendio alla Religione dello Stato,
perché il fatto non costituisce reato. Visti gli atti, la
sentenza pronunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica
udienza la relazione fatta dal Consigliere Giovanni
Leone.
Udito il Pubblico
Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Vaccaro
che ha concluso per annullamento senza rinvio per
amnistia.
Uditi i difensori
dell'imputato Avv.ti Giuseppe Berlingeri e Ferdinando Giovannini,
che hanno concluso per il rigetto del ricorso
In fatto e in
Diritto
Il Procuratore
Generale della Repubblica in Roma ricorre avverso la sentenza dle
6/5/1964 di quella Corte di Appello che, riformando quella del
7/3/1963 del Tribunale della stessa sede, assolveva Pasolini Pier
Paolo perché il fatto non costituisce reato all'imputazione di
vilipendio della religione dello Stato (art. 402 C.P.), per avere
nella sua qualità di soggettista e regista dell'episodio La
ricotta del film "ROGOPAG", pubblicamente vilipeso la religione
dello Stato, rappresentando, con il pretesto di descrivere una
ripresa cinematografica, alcune scene della passione di Cristo,
dileggiandone la figura e i valori con il commento musicale, la
mimica, il dialogo e le altre manifestazioni sonore, nonché
tenendo per vili i simboli e persone della religione
Cattolica.
Deduce:
1) Erronea
applicazione della legge.
2) Vizio della
motivazione.
Va premesso: la trama
ha per oggetto la riproduzione di una giornata di lavoro di
un'équipe di attori e comparse, intenta a riprodurre alcune
scene della passione di Cristo, in cui la figura del buon ladrone
è rappresentata da un certo "Stracci", uomo miserabile e
fondamentalmente buono, che, deriso e famelico, tra una pausa e
l'altra, si sazia di una ricotta, acquistata con il ricavato della
vendita di un cagnolino rubato ad un'attrice, e di quant'altro gli
viene offerto, e che all'inizio della ripresa dell'azione, viene
trovato morto sulla croce.
Oggetto
dell'incriminazione non è la trama, ora precisata,
bensì:
- il commento
musicale, costituito da ballabili moderni (twist e
cha-cha-cha);
- la mimica (risata
sguaiata di Cristo, in risposta ai lamenti strazianti della
Madonna; lo spogliarello compiuto dalla comparsa che rappresenta la
Maddalena, mentre il crocefisso sussulta ritmicamente sulla
croce);
- il dialogo
(costituito da grida di "Cornuti, cornuti" all'indirizzo della
Madonna e di tutti i santi e di "via i Crocefissi", ripetuto
più volte come ad una società imbestialita e perfino da
un cane).
La Corte di Appello ha
giustificato la sua decisione ritenendo che l'imputato
sostanzialmente ha inteso rappresentare alcuni squarci di vita
contemporanea del mondo del cinema, rilevandone
l'insensibilità morale di fronte alle cose più sacre e
degne di venerazione, e l'eterno constrasto tra i ricchi e i poveri
; che l'imputato non poteva non servirsi di quelle immagini, di
quei suoni, di quelle parole e che perciò egli non ha voluto
dileggiare i simboi della religione cattolica.
Ciò premesso, si
osserva che le censure del ricorrente P.M. appaiono
fondate.
Egli lamenta che il
secondo giudice, pur avendo ritenuto molte scene del film
irriverenti e blasfeme, e quindi oggettivamente vilipendiose, ad
esse ha poi negato contenuto criminoso, perché il fine non era
quello di vilipendere la religione.
E questa suprema corte
non può non convenire che sussistano sia il vizio della
motivazione, sia l'erronea applicazione della legge, nel suo
ricorso denunciati.
Invero,
l'oggettività giuridica del reato è il vilipendio della
religione, che, per il suo contenuto squisitamente etico, è
patrimonio altamente sociale, meritevole della particolare tutela
di cui all'art. 402 C.P.. Vilipendere, com'è noto, significa
nella comune accezione del verbo, "tenere a vile": il vilipendio
perciò si ravvisa nell'offesa volgare e grossolana, che si
concreta in atti che assumono caratteri evidenti di dileggio,
derisione, disprezzo.
L'elemento psicologico
è costituito soltanto dal dolo generico, ossia dalla
volontà di commettere il fatto con la consapevolezza della sua
idoneità a vilipendere, onde e' irrilevante il movente
dell'azione (politico o sociale) che non vale perciò ad
escluderlo.
Pertando errata è
la decisione impugnata, fondata sulla ricerca di un fine specifico
non richiesto e peraltro nella fattispecie confuso con il movente.
Coseguentemente errata è la motivazione di essa, che
articolandosi e snodandosi su tale errata schematica giuridica, ne
nega la sussistenza, con considerazioni, soltanto apoditticamente
affermate, ma non dimostrate, come quella che l'istanza sociale a
carattere protestatario, perseguita dall'episodio incriminato, non
potesse altrimenti raggiungersi se non servendosi delle immagini
irriverenti, dei suoni, delle parole blasfeme, obiettivamente
vilipendiose, e che il fine sociale escludesse necessariamente il
fine di vilipendere, mentre nella realtà e nella logica, i due
fini sono concettualmente compatibili, e quindi possono
coesistere.
L'errore di diritto in
cui la decisione è incorsa, e i relativi vizi della
motivazione sono evidenti cause di annullamento di essa, ma tale
annullamento va pronunciato senza rinvio, essendo il reato estinto
dalla recente amnistia del 1966.
P.Q.M.
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