Sentenza n. 328 - Registro
Generale n. 22775/64
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione
SEZIONE 3 PENALE
Composta degli Ill.mi Signori:
BACCIGALUPI Mario - Presidente, MUSCOLO Domenico, LEOGOTTI Giovanni, ODORISIO
Casimiro, PERNIGOTTI Pio, DE MICHELI Vincenzo, MARTINELLI Carlo - Consiglieri
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
P.M. contro Pasolini Pier Paolo avverso la sentenza 6/5/1964 della Corte
di Appello di Roma che, riformando quella del 7/3/1963 del Tribunale di
Roma, assolveva Pasolini Pier Paolo dall'imputazione di vilipendio alla
Religione dello Stato, perché il fatto non costituisce reato. Visti
gli atti, la sentenza pronunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza
la relazione fatta dal Consigliere Giovanni Leone.
Udito il Pubblico Ministero
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Vaccaro che ha concluso
per annullamento senza rinvio per amnistia.
Uditi i difensori dell'imputato
Avv.ti Giuseppe Berlingeri e Ferdinando Giovannini, che hanno concluso
per il rigetto del ricorso
In fatto e in Diritto
Il Procuratore Generale della
Repubblica in Roma ricorre avverso la sentenza dle 6/5/1964 di quella Corte
di Appello che, riformando quella del 7/3/1963 del Tribunale della stessa
sede, assolveva Pasolini Pier Paolo perché il fatto non costituisce
reato all'imputazione di vilipendio della religione dello Stato (art. 402
C.P.), per avere nella sua qualità di soggettista e regista dell'episodio
La
ricotta del film "ROGOPAG", pubblicamente vilipeso la religione dello
Stato, rappresentando, con il pretesto di descrivere una ripresa cinematografica,
alcune scene della passione di Cristo, dileggiandone la figura e i valori
con il commento musicale, la mimica, il dialogo e le altre manifestazioni
sonore, nonché tenendo per vili i simboli e persone della religione
Cattolica.
Deduce:
1) Erronea applicazione
della legge.
2) Vizio della motivazione.
Va premesso: la trama ha
per oggetto la riproduzione di una giornata di lavoro di un'équipe
di attori e comparse, intenta a riprodurre alcune scene della passione
di Cristo, in cui la figura del buon ladrone è rappresentata da
un certo "Stracci", uomo miserabile e fondamentalmente buono, che, deriso
e famelico, tra una pausa e l'altra, si sazia di una ricotta, acquistata
con il ricavato della vendita di un cagnolino rubato ad un'attrice, e di
quant'altro gli viene offerto, e che all'inizio della ripresa dell'azione,
viene trovato morto sulla croce.
Oggetto dell'incriminazione
non è la trama, ora precisata, bensì:
il commento musicale, costituito
da ballabili moderni (twist e cha-cha-cha);
la mimica (risata sguaiata di
Cristo, in risposta ai lamenti strazianti della Madonna; lo spogliarello
compiuto dalla comparsa che rappresenta la Maddalena, mentre il crocefisso
sussulta ritmicamente sulla croce);
il dialogo (costituito da grida
di "Cornuti, cornuti" all'indirizzo della Madonna e di tutti i santi e
di "via i Crocefissi", ripetuto più volte come ad una società
imbestialita e perfino da un cane).
La Corte di Appello ha giustificato
la sua decisione ritenendo che l'imputato sostanzialmente ha inteso rappresentare
alcuni squarci di vita contemporanea del mondo del cinema, rilevandone
l'insensibilità morale di fronte alle cose più sacre e degne
di venerazione, e l'eterno constrasto tra i ricchi e i poveri ; che l'imputato
non poteva non servirsi di quelle immagini, di quei suoni, di quelle parole
e che perciò egli non ha voluto dileggiare i simboi della religione
cattolica.
Ciò premesso, si
osserva che le censure del ricorrente P.M. appaiono fondate.
Egli lamenta che il secondo
giudice, pur avendo ritenuto molte scene del film irriverenti e blasfeme,
e quindi oggettivamente vilipendiose, ad esse ha poi negato contenuto criminoso,
perché il fine non era quello di vilipendere la religione.
E questa suprema corte non
può non convenire che sussistano sia il vizio della motivazione,
sia l'erronea applicazione della legge, nel suo ricorso denunciati.
Invero, l'oggettività
giuridica del reato è il vilipendio della religione, che, per il
suo contenuto squisitamente etico, è patrimonio altamente sociale,
meritevole della particolare tutela di cui all'art. 402 C.P.. Vilipendere,
com'è noto, significa nella comune accezione del verbo, "tenere
a vile": il vilipendio perciò si ravvisa nell'offesa volgare e grossolana,
che si concreta in atti che assumono caratteri evidenti di dileggio, derisione,
disprezzo.
L'elemento psicologico è
costituito soltanto dal dolo generico, ossia dalla volontà di commettere
il fatto con la consapevolezza della sua idoneità a vilipendere,
onde e' irrilevante il movente dell'azione (politico o sociale) che non
vale perciò ad escluderlo.
Pertando errata è
la decisione impugnata, fondata sulla ricerca di un fine specifico non
richiesto e peraltro nella fattispecie confuso con il movente. Coseguentemente
errata è la motivazione di essa, che articolandosi e snodandosi
su tale errata schematica giuridica, ne nega la sussistenza, con considerazioni,
soltanto apoditticamente affermate, ma non dimostrate, come quella che
l'istanza sociale a carattere protestatario, perseguita dall'episodio incriminato,
non potesse altrimenti raggiungersi se non servendosi delle immagini irriverenti,
dei suoni, delle parole blasfeme, obiettivamente vilipendiose, e che il
fine sociale escludesse necessariamente il fine di vilipendere, mentre
nella realtà e nella logica, i due fini sono concettualmente compatibili,
e quindi possono coesistere.
L'errore di diritto in cui
la decisione è incorsa, e i relativi vizi della motivazione sono
evidenti cause di annullamento di essa, ma tale annullamento va pronunciato
senza rinvio, essendo il reato estinto dalla recente amnistia del 1966.
P.Q.M.
Visto l'art. 539 c.p.p.
Annulla l'impugnata sentenza
senza rinvio, perché il reato è estinto per amnistia (1966)Roma,
24/2/1967
Baccigalupi - Firmato
Muscolo - Firmato
Leone - Firmato
Odorisio - Firmato
Pernigotti - Firmato
De Micheli - Firmato
Martinelli - Firmato
Depositata in Cancelleria
il 19/5/1967 |