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Dispositivo di
sentenza
( art. 472, 473 c.p.p.
- art. 27 Regolam. esecuz.
C.p.p. 28 maggio 1931,
n. 603)
REPUBBLICA ITALINA
in nome del Popolo intaliano
Tribunale di Roma - Sez. IV
Penale
alla pubblica udienza del
7/3/1963 ha pronuciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la
seguente
SENTENZA
Visti gli artt. 483, 487,
488 cpp dichiara Pasolini Pier Paolo colpevole del delitto ascrittogli
e con le attenuanti generiche lo condanna alla pena di mesi quattro di
reclusione e al pagamento delle spese processuali. Ordina sospendersi l'esecuzione
della pena inflitta per anni cinque alle condizioni di legge.
Il Presidente
N.1020/63
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 7 del mese di marzo
1963
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZ.
IV
composto dai signori Magistrati:
Dr. Semeraro Giuseppe - Presidente, Dr. Testi Carlo estensore, Dr. Bilardi
Luigi - Giudici, con l'intervento del Dott. Di Gennaro Giuseppe S. Procuratore
della Repubblica e con l'assenza del Sig. Ungaretti Giuseppe Cancelliere
ha pronuciato la seguente
SENTENZA
nella causa penale
CONTRO
PASOLINI Pier Paolo fu Carlo
e di Colussi Susanna, nato a Bologna il 5/3/1922, dom.to in Roma via Giacinto
Carini n. 45
Libero presente
IMPUTATO del delitto p.p.
dell'art. 402 C.P. per avere, nella sua qualita' di soggettista e regista
dell'episodio La ricotta del film "ROGOPAG" pubblicamente vilipeso
la religione dello stato, rappresentando con il pretesto di descrivere
una ripresa cinematografica, alcune scene dalla Passione di Cristo, dileggiandone
la figura e i valori con il commento musicale, la mimica, il dialogo e
le altre manifestazioni sonore, nonché tenendo per vili simboli
e persone della religione cattolica.
In Roma, nel febbraio 1963.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Il 1° marzo u.s. il Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Roma ordinava il sequestro delle
pellicole cinematografiche relative all'episodio La ricotta facente
parte del film "ROGOPAG" proiettato per la prima volta in Italia il 19
febbraio precedente nel cinema "Tor Lupara" sito in Mentana (Roma).
Ritenendo che l'episodio
di cui sopra vilipendesse pubblicamente la Religione dellao Stato, in quanto
in esso Pier Paolo Pasolini, soggettista e regista, col pretesto di descrivere
una ripresa cinematografica avrebbe rappresentato alcune scene della Passione
di Cristo, dileggiandone la figura e i valori, sia col comento musicale
che con la mimica, il dialogo e le altre manifestazioni sonore, nonché
tenendo per vili simboli e persone della religione cattolica, il Procuratore
della Repubblica promuoveva nei confronti del citato Pasolini l'azione
penale col rito direttissimo.
L'imputato veniva così
tratto in giudizio dinanzi a questa giustizia, competente per materia e
per territorio per la udienza del 5 marzo u.s., per rispondere del delitto
di cui all'art. 402 codice Penale.
Esperitasi l'istruttoria
dibattimentale, con l'ampio e dettagliato interrogatorio del pervenuto;
la visione della pellicola incriminata e la escussione del produttore del
film Bini Alfredo, alla odierna udienza il PM chiedeva la condanna di Pasolini
alla pena di un anno di reclusione senza benefici di legge.
Dal canto suo la difesa,
che esibiva la sceneggiatura dell'episodio e una panoramica della critica
cinematografica sul film "ROGOPAG" e in particolare "La ricotta", invocava
l'assoluzione dell'imputato con formula piena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di scendere al merito
della delicata ed interessante fattispecie di che trattasi, reputa utile
il collegio, far precedere alcune precisazioni di carattere giuridico,
circa la imputazione contestata al prevenuto Pasolini.
Innanzitutto va osservato
che la competenza funzionale e per territorio del Tribunale di Roma deriva
dal chiaro disposto dell'art. 14 della Legge 21 aprile 1962, n. 1l6l1,
in base alla quale - è opportuno inoltre sottolineare - la commissione
di I grado, preposta alla revisione dei film (art. 1) può dare,
a norma del successivo art. 6, parere contrario alla loro proienzione in
pubblico, esclusivamente ove ravvisi in essi sia nel complesso che nelle
singole scene o sequenze, offesa la buon costume, inteso ai sensi dell'artl
21 della Costituzione.
Ora, per quanto attiene
al film "ROGOPAG", la detta commissione diede parere favorevole alla concessione
del nulla osta alla proiezione in pubblico, sia pur col divieto per i minori
degli anni 18, proprio per non avervi riscontrato, nei limiti della propria
competenza, estremi di offesa al buon costume.
Dal canto suo, con particolare
riferimento all'episodio La ricotta, il Procuratore della Repubblica
ha ritenuto di ravvisarvi elementi di vilipendio della religione dello
Stato. Di qui il proponimento dell'azione penale nei confronti di Pasolini,
cui è stato addebitato un delitto, in merito al quale, ove pur lo
avesse rilevato, assolutamente nulla poteva eccepire l'oragano di controllo
amministrativo.
Ciò posto, rileva
il Collegio che l'accusa è pienamente fondata.
Preliminarmente non sembra
inutile rilevare circa l'espressione "Religione dello Stato", di cui è
menzione nel titolo e nel testo dell'art. 402 C.P., che essa era contenuta
nell'art. 1 dello Statuto Albertino in cui era scritta che la religione
cattolica Apostolica Romana è la sola religione dello Stato come
quella che è professata dalla quasi totalità degli italiani.
Tale dichiarazione implicitamente
abrogata dal Codice Penale del 1889 e' stata ripristinat dall'art. 1 del
trattato politico con la Santa Sede dell'11 febbraio 1929, approvata con
legge 27 maggio 1929 n. 810. Il concordato poi, contiene - come si dirà
qui di seguito - disposizioni che applicano questo principio regolando
appunto i rapporti tra lo Stato e la Chiesa.
Ora, potrebbe sembrare,
prima facie, esatto, con riguardo all'art. 7 della legge fondamentale,
riconoscere alla regolamentazione concernente la religione cattolica, il
carattere costituzionale per cui essa andrebbe considerata una istituzione
costituzionale dello Stato.
Senonché, a parere
del Collegio, è essenziale sottolineare, a prescindere dalla validità
o meno di siffatta impostazione giuridica e delle conseguenze che agevolmente
se ne traggono ciraca la confessionalità o meno del nostro Stato,
che segnatamente alla stregua degli art. 3 e 19 della legge fondamentale,
la locuzione "religione dello Stato", non può intendersi, atteso
l'attuale regime democratico, se non nel significato, alieno da ogni incrostazione
confessionista, di religione cui lo stato italiano attribuisce una posizione
di preminenza, in considerazione che essa è professata dalla maggioranza
degli italiani: nel significato cioè di religione della maggioranza
dell'elemento personale dello Stato, vale a dire del suo popolo.
Ciò precisato, devesi
tenere presente che il criterio informatore dell.art. 402 del C.P. del
1930, come degli altri articoli compresi nello stesso Capo I ("dei delitti
contro la religione dello Stato e i Culti ammessi") del titolo IV ("dei
delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti")
del libro II dello stesso codice è diverso da quello a suo tempo
adottato in subiecta materia dal codice penale del 1889.
Questo mirava infatti a
proteggere direttamente non tanto la religione in sé considerata,
quanto la libertà religiosa individuale, sicché le relative
norme erano collocate senza il titolo "dei delitti contro la libertà
dei culti"; per contro il legislatore nel 1930 ha inteso con le norme di
cui agli art. 402 e segg. del C.P. elevare ad oggetto specifico della tutela
penale il sentimento religioso, quale indiscusso patrimonio morale di un
popolo, quale forza spirituale operante nella nostra società e concorrente
al perseguimento dei fini dello Stato. [...]
Quanto sopra rilevato in
linea di diritto, è necessario ora procedere all'esame del film
La
ricotta, di cui il Collegio ha preso attenta visione, al fine di stabilire
se esso, nel complesso e in alcune particolari sequenze, abbia o meno contenuto
obbiettivamente vilipendioso, nel senso testé delineato, della religione.
Il film racconta la giornata
di lavoro di una équipe di attori e di comparse, intenta a rappresentare
per la ripresa cinematografica in esterni, alcune scene della Passione
e morte di Gesù Cristo.
L'attenzione dello spettatore
è polarizzata sul personaggio principale dell'episodio rappresentato
da un certo Stracci, povero, misero individuo che nel film è destinato
formalmente a impersonare il buon ladrone e che nella vita reale costituisce
il simbolo cristallino di quel sottoproletariato senza mezzi e senza educazione
che la società costringe ai margini del vivere civile e lo Stato
non aiuta e non tutela; di quel sottoproletariato, cioè, che campa
alla giornata, è totalmente privo di mezzi necessari per la propria
elevazione fisica e spirituale, e che lavora, suo malgrado, solo quando
sporadicamente ne ha l'occasione.
La ricotta è
dunque la storia di Stracci, un uomo disgraziato, indifeso, abbandonato
a se stesso, ma fondamentalmente buono e generoso, che ècostretto
a lavorare anche quando è malato, che cede il cibo datogli da chi
lo ha precariamente ingaggiato come comparsa, alla sua numerosa, povera
famiglia, che sopporta il duro lavoro sotto i morsi feroci della fame,
dalla quale mai è riuscito a riscattarsi; e se un espediente escogitato
e attuato fra una pausa e l'altra del lavoro, gli consente di disporre
di mille lire, egli non esiterà a impiegarle interamente nell'acquisto
di ricotta.
Sarà proprio l'ossessivo
avido e assurdo ingurgitamento di questa e degli altri cibi deviziosamente
offertigli dai suoi compagni, sia pur per scherno e derisione, che lo condurrà
di lì a poco a morte, quando inchiodato sulla croce, innalzata con
le altre sulla collina che dovrebbe significare il Calvario, sta per dare
vita cinematograficamente alla scena della Passione e delle morte di Cristo
e dei ladroni. Il film si chiude col commento sul tragico fatto profferito
dal regista della équipe: "povero Stracci, la sua morte è
stata il solo suo modo di fare la rivoluzione".
Questa per sommi capi eè
la trama del film che di per ée non appare vilipendiosa della religone
cattolica, che del resto è estranea, pur se è dato cogliere
un significato vagamente religioso nella morte in croce del protagonista,
il quale colle sue sofferenze induce facilmente a pensare alla morte di
Cristo, pure condannato da una società ottusa e sorda ad una fine
ignominosa.
Al riguardo si potrebbe
aggiungere che è nel significato e nell'essenza della religione
cattolica, per chi accettandone e riconoscendone il valore transumano e
trascendente ravvisi nel Cristo del Calvario l'uomo - Dio che si fece crocifiggere
per la salvezza delle anime, accostare le vicissitudini dell'uomo che soffre
a quelle del Salvatore, per trarre da questo raffronto, conforto o forza
di sopportazione e di rassegnazione, nella speranza di una vita ultraterrena
che ricompensi da tutti mali e le disgrazie patite.
Nulla dunque da osservare
o da eccepire sulla trama del film, e in definitiva sul significato del
messaggio sociale in esso contenuto, così come lo ha inteso profilare
e materializzare Pasolini, dando vita al suo personaggio protestatario.
Del resto non ignora il
Collegio le precedenti opere dell'imputato, come scrittore e come regista
cinematografico.
Non è la prima volta
che egli affronta con la sua cultura e la sua educazione, sia pur condizionato
dalle personali vedute che costituiscono ad un tempo, sotto il profilo
artistico, l'essenza e i limiti delle sue opere, il tema del sottoproletariato
in generale.
D'altra parte l'imputato
è stato esplicito, quando ha dichiarato che Stracci vuole essere
il simbolo del sottoproletariato da tutti ignorato e che la sua morte è
un modo di dimostrare la sua esistenza, di porre cioè il problema
della sua esistenza.
Ciò non contrasta
poi con quanto assunto dal produttore Bini, secondo cui, se il filone centrale
dei quattro episodi del film "ROGOPAG" è costituito dal vaglio critico
dei diversi aspetti di uno stesso fenomeno, il condizionamento cioè
dell'uomo nel mondo moderno, nell'episodio La ricotta Pasolini ha
inteso occuparsi proprio di quella parte di umanità non ancora assoggettata
a tale stato di condizionamento.
L'imputato ha però
escluso che fosse sua intenzione, sia pur recondita e inconscia, vilipendere
la religioine cattolica; anzi ha aggiunto che proprio sotto il profilo
obiettivo il film non conteneva alcunché che potesse vilipendere
la religione, precisando che la parte religiosa era soltanto "la cornice
dell'opera" e, ancora, che il senso del film non era la polemica religiosa
o almeno non era questa una componente essenziale del film.
Il Collegio è di
avviso nettamente contrario, nel senso che la trama del film e il messaggio
che se ne ricava, ha un contenuto certamente sociale, essa è però
articolata, nelle sue scene, nelle sue inquadrature, nelle sue sequenze
e nei commenti musicali e verbali che questa di volta in volta accompagnano,
in guisa tale che offre Stracci, simbolo dell'uomo - vittima della società,
un'altra ben più nobile e più degna entità viene gratuitamente
immolata allo spirito negatore e al sentimento distruggitore di Pasolini,
la religione cattolica, nel film apertamente dileggiata, schernita, derisa,
immiserita nei suoi simboli e nelle sue manifestazioni più intime
ed essenziali.
Pasolini ha spiegato quale
è stata l'occasione e quale la causa profonda perché Stracci,
simbolo del sottoproletariato, è stato accostato alla Passione di
Cristo, nelle vicende della lavorazione di un film su tale argomento.
Secondo l'imputato lo spunto
del racconto gli è stato offerto dal fatto di cronaca della morte
di una comparsa durante la ripresa cinematografica dell'eclisse di sole
del 1961.
La causa vera di tale accostamento
tra Stracci e la Passione di Cristo, sempre a dire di Pasolini si giustificherebbe
artisticamente perché questa "veniva ad essere la proiezione fantastica,
concreta, visiva di un elemento ideale, intimo del personaggio" di cui
sarebbe palese la profonda seppur istintiva e primitiva religiosità.
Ora, è un dato in
effetti obiettivo che Pasolini ha volutamente inquadrato il suo simbolo
nella visuale da lui artisticamente sentita, cogliendolo cioè durante
la sua giornata lavorativa di comparsa impegnata nella rappresentazione
cinematografica della Passione di Cristo.
Ciò posto, nessuno
dubita che il regista ha trattato il suo personaggio-simbolo con estrema
pietà e religiosità, se con quest'ultima parola si intende
il rispetto, la venerazione ostentata verso la sua creatura, da tutti derisa
e dileggiata e in definitiva verso chiunque si debba nello Stracci riconoscere.
Allo spettatore non sfugge
davvero la mistica sacralità delle scene che inquadrano Stracci
cha mangia, i suoi familiari che mangiano, Stracci che è alla ricerca
disperata di cibo: mistica della fame e del bisogno, accentuata da una
particolare musica sacra (il Dies Irae): mistica mai dileggiata,
mai derisa, mai ridicolizzata, come purtroppo accadrà invece ogni
qual volta il regista tratterà le parti veramente sarcre del film,
ogni qual volta egli si accosterà a Cristo e ai personaggi della
tradizione cattolica. Tale religiosità, il regista ha evidenziato
quando a mano a mano, sequenza per sequenza, ha innalzato Stracci, che
pur nel film doveva impersonare il buon ladrone, alla dignità del
vero Cristo, dell'uomo-simbolo che morendo in croce dileggiato e deriso,
soltanto nella morte trova il mezzo di dimostrare la propria esistenza.
In questi sensi e con questi limiti può accettarsi la tesi del prevenuto
circa la religiosità del film e del suo personaggio e in definitiva
circa la propria religiosità. Trattasi però di una religiosità
particolare, propria del soggetto che la evidenzia e come tale mai elevata
e spiritualizzata. Invero, per rendere atrocemente evidente la sofferenza
del Cristo terreno inchiodato sulla croce, Pasolini, fedele alla sua impostazione
ideologica, non può non fare subire a Stracci il supplizio dei cibi
e delle bevande offertegli e poi negategli da altri sottoproletari: il
tormento e il desiderio della donna formosa che egli non può avere;
tutto si riduce per Pasolini ad una questione di primordiali esigenze fisiche
non soddisfatte, ed è per questa insignificante negazione di beni
materiali che Stracci morirà sulla croce.
La religiosità che
Pasolini connatura al suo personaggio è dunque una religiosità
che rispetto alla entità cui è stata volutamente contrapposta
è in verità chiaramente antireligiosa, in quanto concretatasi
in azioni vilipendiose del bene tutelato al quale si pone col suo racconto
in antitesi.
In altri termini Pasolini,
proprio per servire, illustrare ed evidenziare la religiosità del
racconto, di Stracci e quindi la propria concezione della religiosità
ha voluto immotivatamente aggredire una entitaà, artatamente presentata
come del tutto antitetica al proprio sentimento di religiosità e
cioè la fede cattolica, nelle sue manifestazioni più mistiche
che attingono alle tragiche vicende terrene dell'Uomo-Dio e quindi dei
suoi simboli essenziali.
Nessuno, credente o meno,
che guardi con spirito sereno la pellicola, può negare che le immagini
di alcune sequenze nella situazione in cui di fatto vengono inquadrate
e nel loro accoppiamento ora a musiche ora a parole, siano vilipendiose
della religione cattolica.
Va precisato che nel film,
in bianco e nero, alcune sequenze ritraggono gli attori e le comparse in
libertà, quando cioè non sono impegnati ad agire sotto la
macchina da presa, altre invece li ritraggono nell'atto in cui danno vita
a scene cinematografiche della Passione di Cristo.
Ora è agevole rilevare
innanzitutto che il materiale della pellicola qualitativamente e quantitativamente
più consistente ai fini della nostra indagine è fuori - si
badi bene - della economia dei fini, pur chiaramente messi avanti dal regista
per giustificare la sua opera; e, ancora, che esso è preteso più
o meno sfrontatamente il fine delittuoso di prendersi di volta in volta
beffa e lazzo della religione.
Basti pensare alle belle
scene che il regista ha voluto a colori - armonici, limpidi, perfetti -
rappresentanti la Deposizione di Gesù.
Trattasi di due quadri viventi
realizzati in maniera pregevole, copie artistiche di due opere pittoriche
rinascimentali, rispettivamente del Rosso
Fiorentino e del Pontormo.
Senza volersi indugiare nell'esame circa il valore intrinseco dei dipinti,
nella ricerca della corrente artistica cui appartenevano gli autori, in
relazione all'epoca in cui le opere furono compiute, e senza abbandonarsi
alla non necessaria, quanto sottile indagine diretta a cercare le più
o meno recondite sfumature di espressione che in esse è consentito
ai critici e agli iniziati di cogliere, sta di fatto che le due Deposizioni,
pur nella loro tormentata umanità, emanano un colore profondamente
religioso, almeno per chi, credente e non, le osservi con occhio sereno,
scevro da riserve, da pregiudizi e da rancori ideologici, sia per la purezza
dei colori e delle immagini, sia per il loro contenuto altamente religioso,
in quanto afferenti al momento in cui Cristo, immolatosi per la redenzione
degli uomini, viene staccato dalla croce e mestamente composto dalle pie
donne che già amaramente avevano pianto ai suoi piedi.
E indubbiamente che con
questi quadri viventi il regista è riuscito a dar vita ad alcune
sequenze idonee a provocare un profondo sentimento di religiosità
e un profondo seppur semplice misticismo. Lo spettatore è quasi
portato in questa atmosfera intima che promana la pellicola a partecipare
alla Passione della crocefissione che rivive sulla scena, spiritualmente
sollevato da un empito di venerazione e di rispetto.
Eppure proprio questa atmosfera
artatamente creata dal regista viene ripetutamente profanata, distrutta,
irrisa in maniera tanto turpe quanto inopinata e immotivata, in guisa tale
da offendere la più parte degli spettatori che non guardino con
occhi e spirito irriverenti.
E' quanto accade per il
quadro vivente della deposizione
del
Rosso
Fiorentino. Ad esso viene prima accoppiato come commento musicale,
un "twist" e poi un "cha cha cha", musiche che irrompono, nella loro irriverente
profanità, sulla croce, sul viso dei santi, del Cristo morto, della
Madonna.
In una seccessiva sequenza,
il bel volto del Cristo, incorniciato da fulva capigliatura e serenamente
composto nell'immagine della morte, proprio nel momento di una profonda
e mesta religiosità della scena, si contrae inopinatamente in un
riso sguaiato quando cioè la Madonna, con voce dolente, e straziata,
ha finito di profferire ai suoi propri piedi le antiche, semplici purissime
parole: "figlio, l'alma t'è uscita, figlio della sparita, figlio
della smarrita, figlio atossicato, figlio bianco e vermiglio".
All'intensa religiosità
della scena, al profondo misticismo che da essa si effonde, corrisponde
dunque, di volta in volta, con pari intensità il dileggio gratuito,
lo scherno, la irrisione immotivata.
Raramente, ad avviso del
Collegio, potrebbesi con tanta irriverenza irridere alla Croce, al Cristo,
alla sua passione e morte. Ma non basta. Anche in una successiva sequenza
che pregevolmente ritrae in un quadro vivente la Passione del Pontormo,
pure a colori, Pasolini ha voluto e saputo dar vita ad una religiosa atmosfera,
analoga a quella di cui sopra si è parlato.
Ebbene, anche su questa
sequenza, irrompe prima irriverentemente, quale commento musicale, un ballabile;
la religiosità della scena già così turbata, sarà
poi definitivamente distrutta quando, essendo il Cristo, che doveva essere
ritratto nell'atto della sua deposizione, malauguratamente rovinato a terra
fra le sguaiate risate delle altre comparse che interpretano i vari personaggi
sacri del quadro, sferzante e ingiurioso sul crocefisso, sulla Madonna,
sui santi ritratti di volta in volta in primo piano, si alza il grido di
una voce fuori campo "cornuti, cornuti, cornuti".
Può seriamente attendersi
la giustificazione, per quanto concerne le musiche, che trattasi di incresciosi
ma non voluti errori di esecuzione, per quanto riguarda la sguaiata risata
di Cristo, che non questi ma la comparsa che lo interpreta intende irridere
ai suoi compagni di lavoro e specialmente alla donna che interpreta la
Madre di Dio, nell'udire per di più ripetutamente le strane e incomprensibili
parole, che dettò l'animo ispirato di Jacopone da Todi?
Ci si può acquietare
pensando che il grido "cornuti" fosse diretto a colpire soltanto le comparse,
le quali avevano in sostanza rovinato la scena? In altre parole può
accettarsi la tesi che tutto quanto avviene nel film per ciò che
riguarda le scene sacre e religiose attiene alle comparse che agiscono
e che in definitiva il film è la fedele documentazione della condotta
ignorante, altamente irriverente e irreligiosa di individui chiamati ad
interpretare parti di contenuto sacro, cui essi sono spiritualmente estranei?
A tali interrogativi devesi,
ad avviso del Collegio, rispondere negativamente.
Invero con il ripetuto oltraggio
della musica, con la risata sguaiata del Cristo-comparsa, di cui al dipinto
del Rosso Fiorentino, con gli insulti rivolti ai personaggi sacri della
Passione del Pontormo, è in realtà il Cristo degli altari,
il Cristo della tradizione a essere dileggiato, schernito, deriso.
Consegue che gravemente
offeso ne risulta il sentimento religioso della maggioranza degli italiani,
che nel Cristo di cui è dileggiata la Passione e morte in Croce,
riconoscono piu' che il simbolo, l'essenza e l'intima sostanza della loro
religione.
Davvero puerili seppur apparentemente
esaurienti, appaiono dunque siffatte giustificazioni, come quelle dirette
a far risalire ai personaggi del film la responsabilità delle loro
azioni, nel senso che essi sono ritratti come sono soliti pensare ed agire,
e quindi a distinguere tra attori e comparse da un lato e personaggi divini
o comunque sacri da essi rappresentati dall'altro.
La realtà è
ben altra ed essa non sfugge, nonostante le abili elucubrazioni giustificative
del prevenuto, al Collegio. Può convenirsi con Pasolini quanto egli
afferma che la parte religiosa del film fa da cornice all'opera, giacchè
in effetti la vicenda narrata è inquadrata nel fenomeno religioso
in cui di volta in volta si rispecchia, con modalità però
senz'altro vilipendiose per la religione.
E' un fatto che il cinema
è stato il mezzo scelto da Pasolini per manifestare il proprio pensiero,
per diffondere le proprie istanze e tutti sanno che il cinema è
un mezzo efficacissimo di comunicazione di massa.
Ora, con la sua opera, Pasolini
non si rivolge soltanto ad una élite di intellettuali, perché,
nella loro sufficienza, traggono da essa motivo per disquisire e sofisticare
su cose e sentimenti sacri, di cui magari, nella loro evoluta incredulità,
hanno maturato il superamento. E neppure l'opera di Pasolini è destinata
soltanto alla meditazione di chi, con la propria cultura e la propria educazione
religiosa, non si sente affatto scalfito nella sua fede ragionata, dalla
grossolana aggressione ai propri sentimenti religiosi.
L'opera di Pasolini è
destinata a tutti e cioè anche alla massa compatta del popolo italiano,
ancora sana e gelosa del proprio patrimonio spirituale, ma appunto per
questo meno difesa e più soggetta a subire gli attacchi ideologici
di chi, con disinvoltura ed abilità, riesca a mettere in ridicolo
e a immiserire le componenti essenziali della sua credenza.
Di qui la indiscussa idoneità
della pellicola a offendere, mediante il vilipendio della religione, quel
patrimonio.
Ora, se è vero che
la libertà di opinione e di creazione è garantita dalla Costituzione,
per cui il Pasolini è liberissimo di pensarla come crede in materia
religiosa, anche perché questo fatto della coscienza individuale
è indifferente al mondo esterno, al medesimo è pero' assolutamente
interdetto di vilipendere la religione cattolica. La libertà di
pensiero incontra infatti dei limiti nella sua manifestaizione e tra questi
il diritto positivo ha posto in divieto di schernire e dileggiare la religione
dello stato, proprio in quanto, quale patrimonio della maggioranza degli
italiani, rispecchia un sentimento collettivo meritevole da parte di chicchessia
del più alto e rilevante rispetto.
Che Pasolini abbia dunque
dileggiato al religione non può revocarsi in dubbio, alla luce di
quanto evidenziato.
Basterà qui aggiungere
che è proprio lo spirito del film ad essere improntato a questa
aperta quanto immotivata derisione della religione, ora schernita, ora
disprezzata, ora insozzata.
Al riguardo, può
concordarsi, circa il mistico quadro vivente del Rosso Fiorentino, la sequenza
in cui una voce fuori campo ingiunge ad una comparsa che sulla croce raffigurava
un santo, di togliere le dita dal naso. Gioverà pure ricordare i
vari bivacchi delle comparse, durante le pause del lavoro, sulle croci
poggiate a terra; che, pur pezzi di legno, strumenti di lavoro, rimangono
tuttavia sacre espressioni della relligione, destinate di lì a poco
a far rivivere la Passione e Morte del Cristo; le sequenze in cui Stracci,
in croce, contrapposto al vero Cristo, biascicherà voglioso: "ho
fame"; e ancora lo stiptease di una redenta peccatrice che finisce per
mostrare discinta i seni nudi alle altre comparse inchiodate sulle croci,
che attendono di essere innalzate.
Del pari indubbio significato
vilipendioso, se logicamente inserite, come è doveroso, tra le scene
più apertamente irriverenti della Passione e Morte di Cristo, hanno
le sequenze che in primo piano ritraggono, in una successione di stacchi,
i vari collaboratori del regista nell'atto di ripetere l'ordine di allontanare
dal campo di ripresa le tre croci, stante la necessità di filmare
altre scene.
Il regista dell'équipe
aveva, è vero, con voce stanca e sommessa disposto: "via i crocifissi".
Eppure tale legittimo desiderio, ripetuto di volta in volta da facce diverse,
si trasforma, atteso il mdo come viene manifestato e l'atteggiamento di
chi lo esprime, in un grido, in una istanza corale, in una imperiosa necessità;
divenuta il grido e la volontà di una società imbestialita
contro il Cristo degli Altari, che deve essere scacciato. Significativo
al riguardo è soprattutto il viso arrabbiato e scomposto della donna,
l'ultima in ordine di ripresa, che grida "via i crocifissi" e la cui presenza
- si noti bene - è assolutamente ingiustificata, non facendo parte
dell'équipe.
Ma Pasolini non si contenta
di ciò e fa profferire il grido, ormai divenuto blasfemo, persino
da un cane lupo, inquadrandone il muso in primo pianoe fornendogli la voce
arrochita di un uomo.
Questa sequenza, che l'imputato
ha callidamente spiegato con la necessità di fare una gag, di dar
vita cioè a un breve intermezzo comico (il che però - rileva
il Collegio - si verifica, ogni qualvolta il regista si accosta alle cose
sacre), richiama subito, ripreso in guisa tale che la sua corsa diventa
una comica fuga alla Ridolini, si fa due volta segno della croce davanti
ad una edicola sacra.
Il gesto è fugace,
ma lo spettatore attento ben nota queste sequenze, che di per sé
non irriverenti, lo diventano per il modo come sono state riprese.
Anche esse ad avviso di
Pasolini, sono delle gag; sta di fatto però che l'imputato ha sentito
il bisogno di servirsi di intermezzi comici del film, solo quando ha trattato
di cose e simboli sacri.
Ora l'aspetto ridicolo e
irridente della situazione è questo: che a un cane si fa esprimere
un pensiero umano diventa irriverente e blasfemo, e all'uomo, soltanto
quando è ritratto come una marionetta, si fa compiere il segno della
croce.
E' dunque di tutta evidenza
che tali scene sono assolutamente estranee all'economia del racconto, come
estranee ad esso, attese le finalità sbandierate dal prevenuto,
sono tutte le sequenze sopra illustrate e commentate. La loro presenza
trova però una giustificazione logica, non certo sul piano artistico,
che sostanzialmente in esse difetta, ma su quello contenutistico del film,
che dunque è e vuole essere un'aperta totalitaria grossolona derisione
(solo apparentemente occasionale) della religione, nelle sue fondamentali
credenze, nei suoi mistici riti, nella sua essenza.
A questo punto non resta
al Collegio che accertare la ricorrenza o meno, attesa la ritenuta materialità
del vilipendio, dell'elemento morale del reato, in relazione all'attegiamento
psichico dell'agente. Ora, è noto che la più autorevole dottrina
e la giurisprudenza del supremo Collegio, non richiedono per la sussistenza
del delitto il dolo specifico, necessario e bastevole essendo la volontà
cosciente del fatto, la volontà cioè dell'azione rivolta
alla produzione dell'evento lesivo, con la piena consapevolezza della idoneità
della condotta a produrre tale risultato.
(Cass. sez. III 5 novembre
1959, Cavallaro)
Nel caso di specie, pertanto,
anche se si volesse escludere nel Pasolini il fine specifico di vilipendere
la religione, devesi riconoscere per quanto fin qui esposto che egli ha
avuto piena consapevolezza dell'offesa che alla religione derivava dagli
atti di vilipendio deliberatemente commessi.
Già si e' accennato
ai dedotti fini leciti e legittimi cui l'opera cinematografica si sarebbe
ispirata; o il fine di cosentire al sottoproletariato nel tempo in cui
la storia lo sta cancellando, di far testimonianz di sé, o quella
di mettere in risalto l'empietà dei cineasti per trattare argomenti
degni dalla massima pieta' e rispetto; o quello di denunciare, con la volgarità
ironica, cinica, ridanciana nel mondo contemporaneo, la sua intima fondamentale
incredulità verso una religione, che avrebbe fatto il suo tempo
e che per sopravvivere dovrebbe adeguarsi alle nuove esigenze dell'uomo.
Tutti questi fini cui la
condotta di Pasolini si sarebbe ispirata, escluderebbero a parere della
difesa ed eliderebbero quello di vilipendere la religione cattolica.
Ora, il collegio non nega
che specie nei delitti di vilipendio, gli atti, le parole, i gesti di per
sé soli possono anche non rivestire il carattere vilipendioso seppur
obiettivamente abbiamo "valenza" ad offendere, occorrendo la volontà
oltraggiosa che dà calore e vita e significato alle parole, ai gesti,
alle immagini.
E' esatto pertanto sostenere
che la volontà' vilipendiosa del delitto ex art. 402 C. P, si pone
come una particolare intenzionalità di circondare di scherno, di
ridicolo, di disprezzo il bene prodotto. Questa particolare intenzionalità
se è elemento essenziale e costitutivo del delitto e se assegna
un ruolo decisivo sull'elemento psicologico del reato, non è però
tale da fargli assumere qualifica diversa dal dolo generico, giacché,
voluta la condotta vilipendiosa, si integra necessariamente anche l'elemento
soggettivo del reato.
Ma nel caso di specie, l'intenzione
di Pasolini di deridere e schernire la religione cattolica, che appunto
conferisce alle parole, ai gesti, alle situazioni, alle musiche di una
o più sequenze cinematografiche carattere vilipendioso, appare manifesta
nelle varie scene sopra illustrate nel film incriminato, proprio avuto
riguarda al tempo e alla modalità con cui determinate musiche sono
state impiegate, alle situazioni in cui alcune scene sono state inquadrate,
alla qualità dei destinatari di determinare espressioni ingiuriose,
alla tecnica e ai toni con cui determinati fatti sono stati narrati e determinate
persone sono state fatte agire e parlare.
Del resto si è detto
ampiamente sopra.
Ritenuta quindi in Pasolini
la manifesta intenzione di vilipendere, è del tutto irrilevante
andare alla ricerca e all'analisi dei moventi (motivi e fini) della sua
condotta, che restano del tutto ad di fuori della fattispecie di cui alla
norma penale, e che anche se leciti, non possono discriminare l'azione
vilipendiosa dell'imputato.
Ma da quanto fin qui esposto
devesi pure escludere che Pasolini abbia esercitato il diritto di critica
della religione. Si noti bene, Pasolini ha sempre negato di aver voluto
fare della polemica religiosa e quindi di aver voluto criticare la religione;
mentre è fuori dubbio, ad avviso del Collegio, che tutta la pellicola
è articolata sul fenomeno religioso, considerato anche nel suo aspetto
sociale, è principio pacifico che le eventuali cause di giustificazione
dispiegano la loro efficacia scriminante, oggettivamente e quindi non possono
restare precluse da un particolare scopo o motivo di offendere il bene
tutelato.
Ora, non ignora in Collegio
che le impugnative, motivate o non, di un valore e anche polemici rilievi
di disconoscimento di merito dell'ente non costituiscono vilipendio, giacché
chi pone seriamente in discussione un valore, non può avere l'intenzionalità
di dileggiarlo, di schernirlo, di deriderlo.
Infatti, anche a proposito
della religione cattolica è consentito dal nostro ordinamento giuridico
la libera discussione e quindi la critica (naturale filiazione del diritto
di opinione) e la censura e il biasimo anche se aspri e vivaci (art. 21
della Costituzione; art. 5 legge 24.6.29, n. 1159), sul presupposto appunto
della libertà di culto (art. 1 c pav. Legge citata) e quindi della
piena libertà di coscienza.
Ma nel film in esame, come
si è visto, non c'è dibattito di idee, antitesi motivata
di valori. C'è semplicemente una continua inopinata, gratuita messa
in ridicolo di simboli e di soggetti sacri, costituenti l'intima essenza
della religione, ai quali - ripetesi - l'imputato, con la sua opera, si
accosta sempre con animo dispregevole e irriverente.
E il dileggio è istintivo,
immediato, plateale soltanto all'apparenza superficiale, ma proprio perciò
ancora più subdolamente efficace in quanto recepibile con facilità
dagli spettatori meno evoluti e provveduti, portati agevolmente a schernire
a irridere alle cose sacre della religione, volutamente immiserite.
Ora, questo atteggiamento
di scherno e di disprezzo che Pasolini ostenta verso la religione cattolica,
dileggiandola nella sua divinità e nei suoi simboli che in sostanza
vale a negare alla stessa la ragione di valore e di pregio riconosciutole
invece nel corso dei secoli dalla comunità, esclude che egli abbia
legittimamente esercitato il diritto di opinione e di critica. Questa infatti
non costituisce vilipendio, coma ha ribadito il Supremo Collegio, quando,
alimentandosi onestamente di dati o di rilievi già in precedenza
raccolti ed enunciati, si traduca nella espressione motivata e consapevole
di un apprezzamento diverso e anche antitetico, risultante da una indagine
condotta con serietà di metodo, da persone fornite delle necessarie
attidudini e di adeguata preparazione.
Devesi dunque concludere
osservando che il vilipendio di cui si fa carico Pasolini non può
assurgere a dignità di libera manifestazione del pensiero, ma è
una sua degenerazione, deviando da quella che è l'esposizione di
un'opinione o di una tesi per divenire gratuita derisione, etranea pertanto
alla sfera che in regime di libertà democratiche, è consentito
discutere, criticare e magari combattere con la propaganda, ma mai schernire,
deridere, oltraggiare.
Atteso il mezzo impiegato
da Pasolini per l'attuazione della sua condotta criminosa, sussiste nella
specie anche la richiesta condizione obiettiva di punibilità della
pubblicità; va dunque affermata la penale responsabilità
dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli.
Tenendo presenti le circostanze
di cui all'art. 133 CP ritiene il Collegio pena congra alla gravità
del fatto delittuoso, quella di mesi quattro di reclusione cui si perviene
riducendo di un terzo la pena base, per effetto delle circostanze attenuanti
generiche.
Queste, come altresì
il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena
inflitta, ritiene il Collegio di poter concedere al prevenuto, in considerazione
del suo attuale stato di incesuratezza, quale risulta dal certificato penale,
e giacché nutresi fondata fiducia che Pier Paolo Pasolini si asterrà
nel futuro dal commettere ulteriori reati.
Quanto precede, avuto riguardo
alla spiccata personalità dell'imputato come scrittore e come uomo
di cultura, che più degli altri è in grado di comprendere
il valore, il significato, la gravità delle proprie azioni e che
certamente da questa condanna trarrà per il futuro, utile e meditato
insegnamento e quindi sprone a bene operare nella società in cui
vive e agisce, ispirando la propria condotta, nei confronti del patrimonio
ideologico e religioso della maggioranza degli italiani a quello stesso
profondo rispetto di cui meritano di essere circondate le sue opere; quali
libere espressioni del pensiero umano, sempreché siano articolate
nell'ambito del diritto della legge.
L'imputato è tenuto
altresì al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
IL TRIBUNALE
Visti gli art. 483 - 487
- 488 C.P.P. dichiara Pasolini Pier Paolo colpevole del delitto ascrittogli
e con le attenuanti generiche lo condanna alla pena di mesi quattro di
reclusione e al pagamento delle spese processuali.
Ordina sospendersi l'esecuzione
della pena inflitta per anni cinque alle condizioni di legge.
Seguono firme.
E' copia conforme al suo
originale per uso ufficio.
Roma, lì 24/6/1963.
Il cancelliere |