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ORIGINALE
Non è difficile predire
a questo mio racconto una critica dettata dalla pura malafede. Coloro che
si sentiranno colpiti infatti cercheranno di fare credere che l'oggetto
della mia polemica sono quella Storia e quei Testi di cui essi ipocritamente
si ritengono difensori. Niente affatto, a scanso di equivoci di ogni genere,
voglio dichiarare che la storia della Passione è la più grande
che io conosca, e i Testi che la raccontano i più sublimi che siano
mai stati scritti.
Pier Paolo Pasolini
REVISIONE
Non è difficile prevedere
per questo mio racconto dei giudizi interessati, ambigui, scandalizzati.
Ebbene io voglio qui dichiarare
che, comunque si prenda La ricotta, la storia della Passione - che
indirettamente La ricotta rievoca - è per me la più
grande che sia mai accaduta, e i testi che la raccontano, i più
sublimi che siano mai stati scritti.
Pier Paolo Pasolini
ORIGINALE
AIUTO REGISTA
A posto a posto, sbrigarsi.
Siamo pronti.
Il disco, no, non quello
idioti, incoscienti, ogni volta così cambiate il disco. Ahi idioti
maledetti, il disco, il disco. Scarlatti.
REVISIONE
A posto, sbrigarsi. Siamo
pronti. Il disco, no no quello, siete peggio di quelli che giocavano ai
dadi ai piedi della croce. Ahi, pubblicani, blasfemi, il disco, il disco.
Scarlatti.
ORIGINALE
AIUTO REGISTA
Via i crocefissi
REVISIONE
Fare l'altra scena
ORIGINALE
AIUTO REGISTA
Il disco mettete il disco...
Ah... no no no non quello Gluck, non quello...
REVISIONE
Il disco mettete il disco...
Ah... no no quello giocatore di dadi. Gluck no quello...
ORIGINALE
AIUTO REGISTA
Cornuti cornuti cornuti
cornuti cornuti cornuti vi spacco l'ombrello sulla testa. Anche cadere
adesso. Zozzi.
REVISIONE
Che peccato che peccato
che peccato che peccato che peccato. Vi spacco l'ombrello sulla testa anche
cadere adesso. Non avete proprio nessun rispetto, blasfemi.
ORIGINALE
REGISTA
Povero Stracci crepare è
stato il suo solo modo di fare la rivoluzione
REVISIONE
Povero Stracci! Crepare,
non aveva altro modo di ricordarci che anche lui era vivo.
Sono stati riportati i seguenti
tagli:
1° Rullo - Taglio bivacco
sulle croci Mt 7 e 11 Ftm
3° Rullo - Taglio spogliarello
Mt 2 e 20 Ftm
4° Rullo - Taglio "ECCOLO
ER TU PADRE" Mt 4 e 42 Ftm.
Sostituito Cristo che ride
con altro personaggio che ride. "Rutto" dell'operaio.
Tribunale penale
di Roma - Sez. IV
On.le Collegio,
Io sottoscritto ALFREDO BINI,
quale legale rappresentante della Soc. ARCO film, in relazione e a chiarimento
dell'istanza di restituzione proposta al tribunale, preso atto del parere
espresso dal P.M, osservo:
La mia domanda non è
diretta a chiedere che il Tribunale mi autorizzi a programmare l'episodio
La
ricotta del film ROGOPAG.
Evidentemente il PM quando
parla di difetto di giurisdizione considera la mia richiesta sotto tale
profilo.
Ho rivolto e rivolgo al
tribunale una domanda il cui oggetto non esula certo dalla giurisdizione
del Tribunale: la restituzione di quella parte del film che non può
essere considerato corpo del reato.
Infatti non può sfuggire
al tribunale che il sequestro disposto dal P.M. aveva lo scopo di fornire
al Tribunale la prova del contestato reato. Questo tuttavia, pur nell'affermazione
di responsabilità, non investe l'opera nel suo insieme, ma è
limitato a talune seguenze. Queste soltanto, quindi, possono essere considerate
corpo del reato.
Il film, dunque, eliminate
quelle scene, non può non essere restituito a me che ne sono proprietario,
per di più estraneo al reato.
Deve essere altresì
valutato a favore della mia istanza il fatto che la parte del film della
quale io chiedo la restituzione, non concretando alcuna ipotesi delittuosa
non può né deve essere mantenuta in giudiziale sequestro
perché non suscettibile nemmeno, ad esito sfavorevole del processo,
di un provvedimento di confisca.
Debbo ricordare al Tribunale
che la Magistratura ha risolto in senso conforme alla mia richiesta più
di un caso del genere (Io amo, tu ami - Rocco e i suoi fratelli
- Labbra rosse).
Per queste pellicole infatti
l'autorità giudiziaria dopo averne disposto il sequestro, accertata
la soppressione delle scene incriminate, ha restituito la pellilcola.
La successiva programmazione
presuppone naturalmente l'adempimento delle norme che in sede amministrativa
regolano la materia ed ovviamente è suscettibile di eventuali ulteriori
azioni giudiziarie ove se ne riscontrassero gli estremi.
La singolare natura del
corpo del reato consente al tribunale di disporre la restituzione, senza
privarsi della copia integrale già in possesso dell'Autorità
Giudiziaria.
Ai fini del provvedimento
il Tribunale, previa visione del film modificato, potrà disporne
la restituzione stabilendo che i fotogrammi soppressi siano eliminati da
tutte le copie in circolazione.
Roma, 7 maggio 1963
Alfredo Bini
Depositata in cancelleria
Roma lì 8/5/1963
Firmato il cancelliere
Al PM (Sost. Di Gennaro)
per il parere in merito alla nuova istanza
Firmato Il Presidente
PARERE DEL PM
Il PM letta l'istanza del
dott. Alfredo Bini con la quale si chiede che il Tribunale disponga la
programmazione dell'episodio La ricotta del film "ROGOPAG" previa
modificazione di alcune sequenze
Omissis
il sequestro delle pellicole
dell'episodio La ricotta è stato a suo tempo disposto dal
PM perché trattasi di "cose pertinenti al reato di vilipendio della
religione". Il provvedimento di sequestro deve rimanere operante fino a
che non si provvederà, all'esito del giudizio, alla confisca e alla
restituzione.
Il tribunale non ha poteri
in ordine a quanto richiesto che esula dall'ambito della giurisdizione.
Si è del parere,
pertanto, che l'istanza debba essere dichiarata inammissibile.
Roma 30/5/1963
Sost. Procuratore Repubblica
Firmato Dott. Giuseppe Di
Gennaro
Tribunale di Roma
SEZIONE IV PENALE
IL TRIBUNALE
Letta l'istanza con cui
Alfredo Bini, produttore del film "ROGOPAG" ha chiesto il dissequestro
parziale della pellicola La ricotta, costituente uno dei quattro
episodi del film di cui sopra:
visto il parere contrario
del PM;
rilevato che Pasolini Pier
Paolo, soggettista e regista di quell'episodio, è stato con sentenza
di questo Tribunale del 7/3/1963 condannato alla pena di mesi quattro di
reclusione in ordine al delitto di vilipendio alla religione cattolica
(art. 402 C.P.), commesso a mezzo del film da lui appunto ideato e diretto:
rilevato che avverso a tale
sentenza è stato proposto tempestivo gravame;
ritenuto che a parte il contenuto
della impugnata sentenza, per quanto concerne l'entità vilipendiosa
della pellicola, non sembra che questo Tribunale, in pendenza del giudizio
in appello, sia competente a decidere sull'istanza, o comunque a provvedere
in genere sul corpo di reato (restituzione o confisca), né come
organo giudicante, essendosi spogliato del processo con la sentenza, né
come giudice della esecuzione, non essendo questa passata in giudicato;
ritenuto pertanto che la
domanda, in ordine alla quale potrà eventualmente pronunciarsi il
giudice di appello, competente a decidere nel merito del processo, va allo
stato respinta
P.Q.M
rigetta l'istanza presentata
da Bini Alfredo
Roma lì 1/6/1963 |