Tribunale Penale
di Roma
PROCESSO VERBALE DI DIBATTIMENTO
(Art. 492, 496 Cod. proc.
pen.)
L'anno millenovecentosessantatré
il giorno cinque del mese di marzo alle 10.30.
Il tribunale penale di Roma
- Sezione IV - composto dai Signori: Semeraro Giuseppe - Presidente, Testi
Carlo e Biliardo Luigi - Giudici. Coll'intervento del Pubblico ministero
rappresentato dal S. Di Gennaro Giuseppe coll'assistenza del cancelliere
sottoscritto.
Si è adunato nella
sala d'udienza aperta al pubblico per trattare la causa penale.
CONTRO
Pasolini Pier Paolo libero
- presente assistito dai difensori G. Berlingieri - A. Carocci - F. Giovannini;
Avv. Giovannini e Berlingieri per l'imputato; l'Avv. Carocci in qualità
di sostituto dei due difensori.
Il PM chiede che il tribunale
voglia prendere visione della pellicola cinematografica dell'episodio incriminato
su normale schermo, e successivamente voglia, ove i giudici desiderino
approfondire gli elementi di conoscenza, revisionare la stessa pellicola
in moviola: chiede che parte della requisitoria si svolga col sussidio
audio-visivo della proiezione della pellicola, quanto meno in moviola.
La difesa si associa alle
richieste del PM, e chiede che il tribunale scelga la sede adatta per la
proiezione. A tal fine i difensori indicano l'Istituto Luce.
Il tribunale si riserva.
Il presidente procede all'interrogatorio
dell'imputato Pasolini Pier Paolo già qualificato in atti.
Quindi gli contesta il fatto
che gli è attribuito, e le circostanze di esso e lo invita ad indicare
le sue discolpe e quant'altro ritenga utile per la sua difesa e l'imputato
risponde:
"L'accusa è infondata,
io non avevo la minima intenzione di offendere, neppure involontariamente.
Non c'è nulla, obbiettivamente, che possa offendere, nel film, la
religione, nessun elemento valido a tal fine.
Se l'interpretazione sfavorevole,
nel senso dell'imputazione, vi è stata, non puo' essere che interpretazione
in malafede".
A questo punto, a domanda
del PM, r.
"Preciso che la definizione
e interpretazione per cui dinnanzi ho parlato di malafede, citando le mie
stesse parole di una didascalia all'inzio del film, ove spiegavo che forse
sarebbe stato interpretato sfavorevomente, ma che l'interpretazione sfavorevole
sarebbe stata effetto di malafede".
A d. del PM, r.
"Insisto nel dire che, se
al di fuori della mia volontà, interpretazione in malafede vi è
stata, essa non può essere che stata frutto di malafede".
A domanda della difesa, r.:
"L'idea del fatto mi è
stata suggerita da un fatto avvenuto durante l'ultima eclisse di sole,
mentre si girava una scena sulla crocifissione di Nostro Signore. Preciso
che la parte religiosa è la cornice dell'opera. Il significato è
un altro, interessandosi i miei film e romanzi al sottoproletariato. Il
protagonista del film vuole essere il simbolo del sottoproletariato, di
cui nessuno si occupa né si è occupato mai. Lo Stracci, protagonista,
è questo simbolo, e la sua morte è un modo di dimostrare
la sua esistenza e di porre il problema della sua esistenza."
Il Tribunale
Sulle richieste delle parti,
su indicazione della difesa, dispone che la proiezione avvenga nella sala
dell'istituto Luce, in data odierna, ore 17; e che sia, in luogo, fatta
trovare una moviola.
Rinvia il dibattimento alle
ore 17, all'istituto Luce, Via S. Susanna 17. |